Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Civile, Sezione terza, ordinanza n. 26975 del 16 ottobre 2026
Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 26975 del 16/10/2026
Circolazione stradale - Art. 2054 c.c. - Sinistro mortale - Concorso di responsabilità - Presunzione paritaria - Valutazione della condotta dei conducenti - Ricorso principale e incidentale - La graduazione della colpa e dell'incidenza causale delle condotte costituisce apprezzamento di fatto non riesaminabile in cassazione sotto l'apparente deduzione di violazione di legge. La mancata istanza di decisione dopo proposta ex art. 380-bis c.p.c. determina la rinuncia al ricorso incidentale, non impedita dal successivo deposito di memoria.
RITENUTO IN FATTO
1. (Soggetto 1) e (Soggetto 2), (Soggetto 3) e (Soggetto 4), convennero in giudizio, nel 2014, dinanzi al Tribunale di Foggia, (Soggetto 5) e (Soggetto 6), quali genitori eredi di (Soggetto 7), e la UnipolSai Assicurazioni Spa, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla morte del congiunto, (Soggetto 8), rispettivamente figlio e fratello degli istanti, avvenuta a seguito del sinistro stradale verificatosi nella notte tra il 3 e il 4 gennaio 2014 allorquando il predetto, alla guida di una Hyundai Atos, dopo avere effettuato rifornimento presso un distributore Agip sito in (Omissis), alla via (Omissis), immettendosi sulla strada dopo avere dato la precedenza ai veicoli sopraggiungenti, veniva violentemente investito dall'Audi TT (assicurata per la r.c.a.) dalla Unipol condotta dal (Soggetto 7), anche lui deceduto per le conseguenze del sinistro, così come il passeggero che viaggiava con lui nella stessa auto.
2. Instaurato il contraddittorio e istruita la causa mediante prove testimoniali, il Tribunale di Foggia pronunciò sentenza n. 1536 del 2024, con la quale accolse le domande risarcitorie limitatamente ai dedotti danni non patrimoniali, avendo ritenuto la responsabilità esclusiva del (Soggetto 7). Liquidò pertanto, a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, le somme di: Euro 208.410,00 in favore di (Soggetto 1), Euro 32.754,00 in favore di (Soggetto 2), Euro 32.754,00 in favore di (Soggetto 3) ed Euro 35.676,40 in favore di (Soggetto 4), oltre interessi e spese.
3. Con sentenza n. 1762/2025, resa pubblica il 5 dicembre 2025, la Corte d'Appello di Bari, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto dagli eredi (Soggetto 7) e di quello incidentale della compagnia assicuratrice, ha ridotto alla metà gli importi risarcitori come sopra liquidati dal primo giudice, ha regolato le spese dei due gradi compensandole per metà e ponendo la restante metà a carico dei convenuti/appellanti, ha accolto la domanda di manleva degli eredi (Soggetto 7) nei confronti di UnipolSai, estesa anche alle spese di lite.
Ha ritenuto, infatti, la concorrente responsabilità del (Soggetto 8), sul rilievo che lo stesso, nell'occorso, aveva compiuto una manovra di attraversamento trasversale di entrambe le carreggiate di via (Omissis), inosservante sia dell'obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti dalla sinistra sia del dovere di generica prudenza, nella specie particolarmente intenso, vista la rischiosità dell'attraversamento da lui tentato. Ciò sebbene - ha altresì rimarcato - la conformazione dei luoghi, la strada ampia e rettilinea, l'assenza di ostacoli visivi, le condizioni atmosferiche serene, il fondo stradale asciutto e l'illuminazione pubblica sufficiente gli consentissero di avvistare l'Audi o almeno il fascio luminoso dei fari.
Riconosciuta, al contempo, la grave imprudenza del (Soggetto 7), sia per l'alta velocità tenuta nell'occasione dall'Audi, sia per la condizione di intossicazione in cui versava, ha applicato, in assenza di elementi idonei a graduare diversamente le rispettive responsabilità, la presunzione sussidiaria di cui all'art. 2054, secondo comma, c.c., determinando il concorso nella misura del 50% per ciascun conducente.
4. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso (Soggetto 1), (Soggetto 2), (Soggetto 3) e (Soggetto 4), affidato a tre motivi, cui hanno resistito (Soggetto 5) e (Soggetto 6), depositando controricorso, e Unipol Assicurazioni Spa (nuova denominazione assunta a seguito di fusione per incorporazione di UnipolSai Assicurazioni in Unipol Gruppo), depositando separato controricorso. Nello stesso atto Unipol ha proposto anche ricorso incidentale affidato a due motivi.
5. In data 24 aprile 2026 il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione anticipata, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., comunicata in data 28 aprile 2026 ai difensori delle parti, sulla base della seguente motivazione:
"Il primo motivo del ricorso principale è addirittura temerario; che, infatti, in primo luogo la Corte d'Appello ha dato esattamente conto di quali parti e con quali difensori si costituirono in appello (p. 2, settimo capoverso);
che, in secondo luogo, è arduo comprendere con quale ardire il difensore degli odierni ricorrenti possa oggi sostenere che "non siano state prese in esame le sue difese", dopo avere depositato in appello due comparse, per conto di due parti diverse, l'una delle quali è la fotocopia dell'altra;
che non meno temerario è il secondo motivo: l'interesse ad impugnare non viene meno per il solo fatto che il debitore abbia un garante;
che il secondo motivo di ricorso principale è manifestamente inammissibile anche nella parte in cui denuncia che la società UnipolSai non avesse interesse ex art. 100 c.p.c. ad impugnare la sentenza di primo grado, per il fatto che assicurava entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro;
che i ricorrenti, infatti, non deducono se, quando ed in quali termini (Soggetto 5) e (Soggetto 9) abbiano avanzato richieste risarcitorie di sorta nei confronti della UnipolSai Spa quale assicuratore del veicolo condotto dal (Soggetto 8);
che, in ogni caso, il motivo di ricorso pecca dello stesso peccato che intende ascrivere alla sentenza d'appello: infatti, anche ad ammettere che la UnipolSai non avesse interesse all'impugnazione, quella proposta dai (Soggetto 7)-(Soggetto 9) era di per sé sufficiente a consentire alla Corte d'Appello di riesaminare l'an debeatur, e la statuizione pronunciata nei confronti degli assicurati avrebbe necessariamente travolto il capo di condanna dell'assicuratore, in virtù dell'effetto espansivo interno di cui all'art. 336 c.p.c.;
che il terzo motivo del ricorso principale è manifestamente inammissibile, in quanto censura la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti;
che il primo motivo del ricorso principale (rivolto contro gli eredi (Soggetto 8)) è anch'esso manifestamente infondato, in quanto la soccombenza va valutata in base all'esito finale del giudizio, ed all'esito del giudizio la UnipolSai è rimasta comunque soccombente rispetto alla domanda attorea, né è sindacabile in sede di legittimità la scelta del giudice di merito di compensare o non compensare le spese di lite (Cass. Sez. U., 15/07/2005, n. 14989);
che pari manifestamente infondato è il secondo motivo del ricorso incidentale (rivolto contro i due assicurati), in quanto le spese sostenute dai (Soggetto 7)-(Soggetto 9) per contrastare la domanda attorea costituiscono spese di resistenza, che l'assicuratore è tenuto a rifondere all'assicurato ex art. 1917, terzo comma, c.c.;
che tali spese nella specie non possono dirsi irripetibili per avventatezza dell'assicurato o patto contrattuale: la prima ipotesi doveva escludersi in ragione dell'entità del risarcimento richiesto (anche se non accordato); quanto alla seconda, la UnipolSai in violazione dell'onere impostole dall'art. 366 n. 6 c.p.c. non riferisce se ed in quali termini il contratto di assicurazione r.c.a. contenesse un patto di gestione della lite;
che le spese sostenute dai (Soggetto 7)-(Soggetto 9) per impugnare la sentenza di primo grado non escono dall'alternativa: o si qualifica come spese di resistenza, o come spese di salvataggio: tanto nell'uno, come nell'altro caso, esse sono a carico dell'assicuratore, ai sensi rispettivamente degli artt. 1917, terzo comma, e 1914 c.c.;
che le spese sostenute dai (Soggetto 7)-(Soggetto 9) per formulare la domanda di garanzia nei confronti dei propri assicuratori costituiscono ordinarie spese di lite, diverse tanto dalle spese di resistenza quanto da quelle di soccombenza (Cass. Sez. 3, 16/02/2024, n. 4275), che correttamente la Corte d'Appello ha regolato secondo il criterio di cui all'art. 91 c.p.c.;
che, infine, manifestamente infondata è la deduzione dell'UnipolSai secondo cui la rifusione di tali spese non sarebbe stata domandata dai (Soggetto 7)-(Soggetto 9); essa infatti trascura ottanta anni di costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la condanna ex art. 91 c.p.c. può essere emessa, a carico del soccombente, anche d'ufficio e in mancanza della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c. (da ultimo, Cass. Sez. L., 16/10/2025, n. 27607, principio costantemente ribadito a partire da Cass. Sez. 1, 20/06/1962, n. 1592)".
6. In data 4 maggio 2026 il difensore dei ricorrenti principali ha depositato istanza per la decisione del ricorso.
La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.
I ricorrenti principali e la ricorrente incidentale hanno depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va preliminarmente rilevato che, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 9611 del 10 aprile 2024, non sussiste alcuna incompatibilità del consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione accelerata a far parte del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1, atteso che la proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.
2. Ancora in via preliminare, deve rilevarsi che occorre distinguere le diverse posizioni processuali assunte da (Soggetto 1), (Soggetto 2), (Soggetto 3) e (Soggetto 4), ricorrenti principali, e da Unipol Assicurazioni Spa, ricorrente incidentale, in relazione alla proposta di decisione accelerata, ex art. 380-bis cod. proc. civ., formulata unitariamente dal Consigliere delegato in relazione alle odierne impugnazioni di entrambi, posto che solo i primi hanno depositato, in data 4 maggio 2026, istanza di decisione del ricorso.
Il ricorso incidentale di Unipol - affidato a due motivi, con i quali si denuncia, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nei confronti degli eredi (Soggetto 8) e la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., anche in riferimento all'art. 1917 c.c., nei confronti degli eredi (Soggetto 7) - deve, infatti, intendersi rinunciato, atteso che il suo difensore non ne ha richiesto la decisione, a diversa conclusione non potendo condurre il fatto che nella memoria successivamente depositata (peraltro, ben al di là del termine di quaranta giorni fissato ex art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. per il deposito della istanza di decisione) detta parte contesti la valutazione contenuta nella proposta e sembri insistere nei motivi di impugnazione.
Va in tal senso ribadito che, come già chiarito da questa Corte, "in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, il deposito della memoria ex art. 378 c.p.c. non è idoneo ad impedire la formale declaratoria di estinzione del giudizio a seguito di rinuncia ex art. 391 c.p.c., non essendo equiparabile all'istanza di decisione del ricorso richiesta dall'art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal D.Lgs. n. 149 del 2022), attesa la mancanza dei requisiti di forma e di sostanza" (Cass. n. 2614/2024).
Ne deriva, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., l'estinzione del giudizio di cassazione limitatamente al rapporto processuale intercorso tra Unipol Assicurazioni Spa e le altre parti in relazione al ricorso incidentale da essa proposto, con conseguente non applicazione, a carico della ricorrente incidentale, della condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende e del raddoppio del contributo unificato (v. Cass. n. 511/2025; n. 7846/2026; cfr. anche Cass. n. 10164/2024).
3. Procedendo, dunque, all'esame dei soli motivi posti a fondamento del ricorso principale, deve rilevarsi che con il primo di essi i ricorrenti denunciano, ex art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per avere la Corte d'Appello ivi indicato, nella intestazione, gli eredi (Soggetto 8) come difesi da un unico difensore, omettendo, secondo i ricorrenti, di considerare la distinta difesa svolta per i germani (Soggetto 8) dall'avvocato (Omissis).
4. Il motivo - come già rilevato nella proposta - è manifestamente infondato.
La sentenza impugnata ha chiaramente dato atto in motivazione (v. pag. 2 della sentenza, settimo capoverso), che gli appellati si erano costituiti "con comparse distinte ma di identico contenuto".
Tale indicazione dimostra che la Corte territoriale era consapevole della pluralità degli atti difensivi e delle parti rappresentate. La diversa indicazione del nominativo del difensore nell'intestazione del provvedimento si appalesa dunque imputabile ad una mera ininfluente imperfezione formale del documento (cfr. Cass. n. 12864/2015; n. 10465/2024) e non consente di desumere né l'omesso esame delle difese, né, conseguentemente, alcuna lesione del contraddittorio o del diritto di difesa.
Nessun rilievo logico contrastante può assumere, rispetto a tale dirimente considerazione, la circostanza (su cui del tutto infondatamente si fa leva nell'istanza di decisione e poi ancora nella memoria) che per il ricorso per cassazione la parte abbia dato mandato a un diverso difensore. Ciò che rileva è il contenuto della sentenza impugnata, dal quale - come detto - emerge che la Corte d'Appello ha considerato le costituzioni degli appellati e ne ha rilevato la distinzione, pur sottolineandone l'identità sostanziale, quest'ultima, in sé, non contestata in alcun modo, né nel ricorso né nei successivi atti menzionati.
5. Con il secondo motivo - rubricato "art. 360 n. 3 c.p.c., carenza di interesse ad impugnare" - i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 100 c.p.c., lamentando che la Corte d'Appello abbia errato per non aver rilevato, nella valutazione dell'impianto complessivo del gravame, la carenza di interesse ad impugnare degli appellanti.
Osservano che gli eredi (Soggetto 7), nel giudizio di primo grado, non avevano proposto domande riconvenzionali o risarcitorie, ma si erano limitati a chiedere il rigetto delle pretese degli eredi (Soggetto 8). Inoltre, in forza della garanzia assicurativa, essi non avrebbero subito un effettivo pregiudizio economico, essendo comunque destinati a essere tenuti indenni da Unipol. Sostengono che, pertanto, l'appello degli eredi (Soggetto 7) non avrebbe perseguito alcuna utilità concreta, ma avrebbe richiesto soltanto una diversa lettura della dinamica del sinistro e della motivazione della sentenza.
Analoga carenza di interesse viene prospettata nei confronti di Unipol, sul rilievo che, assicurando entrambe le autovetture coinvolte, la compagnia sarebbe rimasta esposta al medesimo esborso complessivo, indipendentemente dalla percentuale di responsabilità attribuita ai due conducenti. Per tale ragione, il passaggio dalla responsabilità esclusiva di (Soggetto 7) alla responsabilità paritaria non avrebbe procurato alla compagnia alcun concreto vantaggio.
6. Il motivo - in disparte l'erronea riconduzione del vizio dedotto al n. 3 invece che al n. 4 dell'art. 360 c.p.c. (ininfluente risultando chiara l'illustrazione nel secondo senso: v. Cass. Sez. U. n. 17931/2013) - è, nella prima parte, manifestamente infondato e, nella seconda, quanto alla posizione di Unipol, inammissibile.
6.1. Come già rilevato nella proposta, l'interesse ad impugnare non viene meno per il solo fatto che il debitore abbia un garante. Gli eredi (Soggetto 7) erano stati condannati in primo grado in solido con l'assicuratore e avevano quindi interesse a contestare l'affermazione della responsabilità esclusiva del loro dante causa e le conseguenze economiche della pronuncia. La circostanza che essi potessero far valere una garanzia assicurativa non eliminava la loro soccombenza nel rapporto principale, né l'utilità concreta conseguibile mediante la riforma della decisione.
6.2. Quanto a Unipol, i ricorrenti non deducono se, quando e in quali termini (Soggetto 5) e (Soggetto 6) abbiano avanzato richieste risarcitorie nei confronti della compagnia quale assicuratore del veicolo condotto da (Soggetto 8). La prospettazione secondo cui l'assicurazione di entrambi i veicoli avrebbe escluso qualsiasi utilità pratica dell'impugnazione resta quindi priva del necessario supporto fattuale.
È vero che Unipol nel proprio controricorso ammette di aver risarcito ante causam già per intero gli eredi (Soggetto 7), quale assicuratrice del (Soggetto 8), ma - come al contempo dalla stessa evidenziato - tale circostanza, lungi dall'avvalorare la prospettazione censoria dei ricorrenti, dimostra l'interesse della stessa ad una diversa commisurazione della propria responsabilità risarcitoria nei confronti degli eredi (Soggetto 8), quale assicuratrice del (Soggetto 7).
In ogni caso, anche ad ammettere che Unipol non avesse avuto un autonomo interesse all'impugnazione, quella proposta dagli eredi (Soggetto 7) era di per sé sufficiente a consentire alla Corte d'Appello di riesaminare l'an debeatur. La statuizione pronunciata nei confronti degli assicurati avrebbe necessariamente inciso sul capo di condanna dell'assicuratore, in virtù dell'effetto espansivo interno previsto dall'art. 336 c.p.c.
Le considerazioni svolte dai ricorrenti nell'istanza di decisione e nella memoria si limitano a reiterare la tesi difensiva già esposta e non valgono a contrastare le decisive ragioni sopra indicate.
7. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano infine la violazione o falsa applicazione dell'art. 2054 c.c., sostenendo che la Corte d'Appello avrebbe erroneamente ritenuto paritario il concorso di responsabilità, senza adeguatamente considerare la velocità dell'Audi e lo stato di alterazione del conducente.
8. Il motivo è inammissibile.
Sotto l'apparente deduzione di una violazione di legge, i ricorrenti sollecitano una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione della dinamica del sinistro. La Corte d'Appello ha invece esaminato la condotta di entrambi i conducenti, valorizzando la manovra trasversale compiuta da (Soggetto 8), l'obbligo di precedenza, la conformazione dei luoghi, l'assenza di ostacoli visivi, le condizioni di illuminazione e la possibilità di avvistare l'Audi, pur riconoscendo la grave imprudenza di (Soggetto 7).
La determinazione della concreta incidenza causale delle condotte e la graduazione della colpa costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, quando, come nella specie, siano sorretti da motivazione non apparente e logicamente coerente.
Le considerazioni svolte dai ricorrenti nell'istanza di decisione e nella memoria si limitano a reiterare la tesi secondo cui la condotta di (Soggetto 7) avrebbe avuto efficacia esclusiva o prevalente, senza in nulla contrastare le pertinenti e decisive considerazioni della proposta, che il Collegio condivide.
9. Il ricorso principale deve pertanto essere rigettato.
10. Alla soccombenza dei ricorrenti principali, interamente apprezzabile nei confronti degli eredi (Soggetto 7), segue la condanna dei primi al pagamento nei confronti di questi ultimi delle spese del presente giudizio.
Non avendo svolto, gli eredi (Soggetto 7), difese in relazione al ricorso incidentale nella parte in cui impugna il loro riconosciuto diritto di manleva per le spese di resistenza nel giudizio di merito, non v'è luogo a provvedere sulle spese nel rapporto tra tali parti.
La parziale reciproca soccombenza delle parti nel rapporto tra eredi (Soggetto 8) e Unipol giustifica la compensazione per metà delle spese tra gli stessi, con la condanna dei primi (a carico dei quali è apprezzabile il maggior peso della soccombenza) alla rifusione, in favore della seconda, delle spese liquidate come da dispositivo.
11. La definizione del giudizio sul ricorso principale in conformità alla proposta impone, ex lege, l'applicazione del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c.
12. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio sul ricorso incidentale per rinuncia ai sensi del secondo comma dell'art. 380-bis c.p.c.; rigetta il ricorso principale.
Condanna i ricorrenti principali al pagamento, in favore dei controricorrenti eredi (Soggetto 7), delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, nonché al pagamento della somma di Euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c.
Compensa per metà le spese tra i ricorrenti principali e la ricorrente incidentale, condannando i primi alla rifusione, in favore della seconda, della restante parte, liquidata in Euro 3.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, nonché al pagamento della somma di Euro 1.900,00 ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c.
Condanna altresì i ricorrenti principali al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 2.500,00.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 settembre 2026.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2026.
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