Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione prima, ordinanza n. 22434 del 30 giugno 2026

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza numero 22434 del 30/06/2026
Circolazione stradale - Art. 27 Codice della Strada e art. 67 Regolamento CdS - Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni - Occupazione e uso della sede stradale - Canone concessorio non ricognitorio - In tema di canone concessorio non ricognitorio, è viziata da omessa pronuncia la decisione che, pur ritenendo possibile il cumulo tra COSAP e canone ex art. 27 C.d.S., ometta di esaminare il testo negoziale e la dedotta sostituzione del canone con conferimenti in natura o lavori, ove tali questioni costituiscano uno snodo logico decisivo.


RITENUTO IN FATTO

1. - (Soggetto 1) Srl conveniva davanti al Tribunale di (Omissis) la (Soggetto 2) Spa, concessionaria del servizio di accertamento e riscossione del canone concessorio non ricognitorio, previsto dall'art. 27 del cod. strada, ed il Comune di (Omissis), contestando otto avvisi di accertamento emessi dalla concessionaria per complessivi Euro 98.460,00 (ridotti in corso di causa ad Euro 47.494,00), aventi ad oggetto il canone predetto per gli anni 2013-2017.

Nella contumacia del Comune, il Tribunale rigettava la domanda.

2. - Dello stesso segno era la sentenza indicata in intestazione, emessa dalla Corte d'Appello di Ancona, sempre nella contumacia del Comune, su impugnazione della (Soggetto 1) Srl.

La Corte - dopo avere effettuato una ricognizione delle disposizioni normative vigenti ed aver osservato che i provvedimenti concessori per l'uso e l'occupazione delle strade hanno natura onerosa, in quanto prevedono un corrispettivo a carico del concessionario - ha osservato che l'art. 27 del cod. strada sarebbe chiaro ed esplicito nello stabilire che la somma dovuta all'ente proprietario a titolo di canone concessorio non ricognitorio debba essere specificamente indicata nel singolo provvedimento concessorio e che tali criteri di determinazione del canone sarebbero ribaditi anche dall'art. 67 del reg. di attuazione del cod. strada (D.P.R. n. 495/1992).

Tanto premesso, rilevava la Corte - esaminando i primi tre motivi di appello - che il Consiglio di Stato (sentenza n. 6459/2014) aveva ammesso la possibilità del doppio binario, consentendo all'ente di riscuotere la Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) e, al contempo, il canone ex art. 27 del cod. strada.

Il quarto mezzo, col quale (Soggetto 1) si doleva della illegittima applicazione delle maggiorazioni del 20% e del 50%, era del pari infondato a giudizio della Corte, in quanto l'art. 27 del cod. strada non precludeva all'ente locale "di stabilire con atto generale, anche a carattere normativo, i criteri per il computo di detta somma".

3. - Ricorre per cassazione (Soggetto 1) Srl, affidando il gravame a quattro mezzi illustrati da memoria.

Resiste (Soggetto 2) Spa con controricorso illustrato da memoria, concludendo per l'inammissibilità dell'impugnazione e, comunque, per la sua infondatezza.

Il Comune di (Omissis) è rimasto meramente intimato.

La causa è stata assegnata per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. - Col primo motivo la ricorrente, formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1362 cod. civ., nonché l'omessa o comunque l'errata ricostruzione dell'intenzione dei contraenti e la nullità della sentenza per omessa pronuncia, con riferimento al disposto dell'art. 132, secondo comma, n. 4, del codice di rito, per non avere il Giudice dell'Appello tenuto conto che il contratto inter partes del 19 dicembre 2012 non prevedeva alcuna corresponsione del "canone non ricognitorio".

La Corte non avrebbe considerato che il 19 dicembre 2012 le parti avevano concluso un contratto di "appalto per l'affidamento in concessione di esclusiva della gestione delle preinsegne nella zona industriale A del Comune di (Omissis)", nel quale non veniva indicato alcun importo per il canone ex art. 27 del cod. strada.

D'altro canto, con lo stesso contratto l'appaltatrice si era obbligata a pagare un corrispettivo di concessione di Euro 312 mila (euro 52 mila per sei anni) ed a fornire ed installare gratuitamente beni di arredo urbano per un valore imponibile di Euro 184.122,62, nonché a prestare il servizio di pulizia di marciapiedi e zanelle per Euro 90.000,00: il tutto conformemente a quanto previsto dal Regolamento Comunale del 2007 istitutivo del Canone non ricognitorio, il quale, per l'appunto, prevedeva (art. 32, quarto comma) che tale canone potesse essere sostituito da conferimenti in natura o da lavori.

La totale assenza di motivazione in ordine a tali elementi comporterebbe anche la violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, del cod. proc. civ., traducendosi in vizio della sentenza per omessa motivazione.

Col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente si lamenta della violazione e della falsa applicazione dell'art. 27, quinto comma, del cod. strada per non avere il Giudice d'Appello tenuto conto della mancata indicazione della somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, come previsto nella norma richiamata, né nei provvedimenti di concessione ed autorizzazione dei singoli impianti pubblicitari né nel contratto del 19 dicembre 2012.

Il titolo che legittima l'ente proprietario della strada a percepire il canone previsto dall'art. 27 del cod. strada sarebbe l'autorizzazione prevista dal precedente art. 23, con la conseguenza che la somma dovuta dovrebbe essere indicata nel provvedimento stesso, mentre la Corte aveva ritenuto sussistente il debito in base al solo art. 27 citato, recante, invece, i criteri generali di quantificazione del canone.

Nel caso di specie, i provvedimenti autorizzatori, come pure il contratto tra le parti, erano sprovvisti di qualsiasi indicazione di somme dovute a titolo di canone concessorio non ricognitorio.

Col terzo mezzo, parimenti formulato in base all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 23 del D.L. n. 83/2012, che aveva abrogato a decorrere dal 2013 la facoltà di incremento tariffario del 20% e del 50% di cui all'art. 11, decimo comma, della legge n. 449/97, nonché dell'art. 23 della Costituzione, per avere la Corte d'Appello ritenuto applicabili le tariffe maggiorate per gli anni successivi al 2013, in difetto di relativa previsione di legge.

Il primo giudice aveva ritenuto che non fosse stata applicata alcuna maggiorazione delle tariffe, ma la Corte, avvedutasi dell'errore del Tribunale, lo avrebbe erroneamente corretto adducendo una motivazione in diritto, ossia osservando che il cod. strada non vietava in generale all'ente proprietario di stabilire con atto generale, anche normativo, i criteri per il computo delle somme dovute.

La correzione della Corte sarebbe tuttavia contraria all'art. 23 del D.L. n. 83/2012, il quale, abrogando la facoltà per i Comuni di incremento tariffario prevista dall'art. 11, decimo comma, della legge n. 449/1997, aveva fatto venir meno tale facoltà a partire dal 2013.

La Corte, violando il disposto normativo, avrebbe invece ritenuto legittima la maggiorazione grazie all'esistenza del Regolamento.

Col quarto motivo la ricorrente si duole della violazione e della falsa applicazione degli artt. 23 e 27 del D.Lgs. n. 285/92, dell'art. 53, settimo comma, D.P.R. n. 495/92, dell'art. 40, primo e quarto comma, del Regolamento Comunale approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 2015, nonché dell'art. 23 della Costituzione.

La sentenza sarebbe nulla per l'omessa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione, con riferimento al disposto dell'art. 132, secondo comma, n. 4), per avere la Corte d'Appello omesso qualsiasi motivazione, in fatto e diritto, ovvero comunque implicitamente rigettato la doglianza della ricorrente, rispetto al suo quinto motivo d'appello, con riferimento alla mancanza assoluta di determinazione, da parte della Giunta comunale, della tariffa del canone concessorio per gli anni successivi al 2016.

5. - Il primo mezzo è fondato e determina l'assorbimento dei restanti.

La ricorrente aveva sottoposto alla Corte territoriale il tema della mancanza di qualsiasi riferimento, nel contratto del 19 dicembre 2012 siglato col Comune di (Omissis), al canone non ricognitorio previsto dall'art. 27 del cod. strada, aggiungendo che il Regolamento comunale del 2007 (art. 32, quarto comma) prevedeva che il canone predetto poteva essere sostituito da "conferimenti in natura o lavori", come in effetti era avvenuto in base all'art. 1 del Contratto.

In ogni caso, aveva aggiunto (Soggetto 1), il canone concessorio non ricognitorio doveva considerarsi compreso nel Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP), come previsto dall'art. 63, terzo comma, ultimo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

Ora, la Corte di merito - dopo aver preso atto di tali contestazioni mosse alla sentenza di primo grado (sentenza pagine 4-5) - ha fondato la decisione di rigetto dell'appello su rilievi prettamente giuridici, ossia ritenendo "possibile" in base agli artt. 25 e 27 del cod. strada il cosiddetto "doppio binario" (sentenza pagina 6), cioè la possibilità per l'Ente locale di pretendere sia il pagamento del COSAP, sia del Canone ex art. 27, ma senza minimamente esaminare il testo negoziale su cui (Omissis) aveva richiamato l'attenzione della Corte.

È, pertanto, fondata la doglianza di omessa pronuncia veicolata dalla ricorrente col primo motivo di ricorso, che riguardava uno snodo logico decisivo ai fini della statuizione sulla pretesa di (Soggetto 2).

6. - Alla cassazione della sentenza segue il rinvio della causa alla Corte d'Appello di Ancona, in diversa composizione, la quale provvederà a regolare anche le spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti. Cassa e rinvia alla Corte d'Appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 23 giugno 2026, nell'adunanza camerale della prima sezione.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2026.

 

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