Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione terza, ordinanza n. 11298 del 27 aprile 2026

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 11298 del 27/04/2026
Circolazione stradale - Artt. 2052 e 1227 cod. civ. - Sinistro con fauna selvatica - Onere della prova e nesso causale - In tema di danni da animali, il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni causati da un animale è tenuto a fornire prova rigorosa e completa della dinamica del sinistro, comprensiva della condotta dell’animale e della guida del conducente, nella loro correlazione causale sicché, in difetto di una dimostrazione positiva e certa dell’effettivo apporto causale, anche concorrente, dell’animale, la domanda risarcitoria non può essere accolta, restando al giudice la valutazione dell’eventuale concorso di colpa.


RITENUTO IN FATTO

1. Il 19 aprile 2018, alle ore 2.30 circa, l'autovettura di proprietà e condotta da (Soggetto 1), mentre percorreva la S.P. (Omissis) nel territorio del Comune di (Omissis), impattò, nella parte anteriore destra, con un capriolo, che stava attraversando la strada dopo essere fuoriuscito dalla vegetazione posta a margine della stessa.

In conseguenza dell'occorso il veicolo riportò danni mentre il conducente patì lesioni personali, per trauma al rachide cervicale.

Per l'integrale ristoro di tali pregiudizi, alla cosa ed alla persona, (Soggetto 1) convenne innanzi il Giudice di pace di (Omissis) la Regione (Omissis) e l'ANAS Spa.

Nell'attiva resistenza delle parti convenute, l'istanza di condanna attorea venne accolta nei riguardi della Regione (Omissis), ravvisando integrata la fattispecie di responsabilità ex art. 2043 cod. civ..

2. La decisione in epigrafe indicata ha accolto l'appello dispiegato dalla regione (Omissis) e, per l'effetto, in riforma della pronuncia di prime cure, integralmente rigettato le richieste risarcitorie.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione (Soggetto 1), articolando quattro motivi.

Hanno resistito all'impugnazione, con distinti controricorsi, la Regione (Omissis) e l'ANAS Spa.

4. All'esito della adunanza camerale del 30 settembre 2025 - in vista della quale parte ricorrente e la controricorrente Regione (Omissis) depositavano memorie illustrative - questa Corte, con l'ordinanza interlocutoria n. 32522/2025 pubblicata il 13 dicembre 2025, disponeva la trattazione della causa in pubblica udienza, atteso il rilievo nomofilattico delle questioni sollevate.

6. La causa è stata pertanto discussa alla odierna pubblica udienza, in relazione alla quale il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte e la controricorrente Regione (Omissis) ha depositato ulteriore memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, va dichiarato inammissibile il ricorso dispiegato nei confronti dell'ANAS.

La domanda risarcitoria originariamente formulata nei riguardi di detto ente è stata disattesa dal giudice di prime cure, con statuizione non impugnata con l'appello (di ciò dà conto la sentenza qui gravata) e divenuta quindi cosa giudicata.

È pertanto divenuta intangibile la posizione dell'ANAS, peraltro nemmeno destinatario di richieste nel ricorso di legittimità.

2. Il primo motivo di ricorso, per violazione dell'art. 113 cod. proc. civ. e dell'art. 2052 cod. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., censura la sentenza gravata nella parte in cui ha escluso la sussumibilità nell'art. 2052 cod. civ. dell'ipotesi di sinistro stradale cagionato dalla presenza di fauna selvatica.

Con la complessa censura così articolata, parte ricorrente denuncia, innanzitutto, la mancata qualificazione giuridica, tanto ad opera del giudice di prime cure quanto da parte del giudice dell'appello, della vicenda litigiosa come fattispecie di responsabilità speciale ex art. 2052 cod. civ., stante le funzioni normative, amministrative e di controllo sugli animali selvatici devolute alla Regione.

Lamenta poi la non applicazione dei princìpi di diritto enunciati dal giudice di legittimità (in specie, da Cass. 20/04/2020, n. 7969) in tema di responsabilità civile per danni cagionati da fauna selvatica: sostiene, in particolare, di avere pienamente dimostrato la dinamica del sinistro e la derivazione causale del pregiudizio lamentato dal comportamento di un animale selvatico, non richiedendosi, al fine di affermare la responsabilità dell'ente regionale, l'allegazione (né la prova) di alcun elemento soggettivo, cioè di una colpa dell'ente convenuto.

2.1. Il motivo è, nelle sue plurime censure, in parte inammissibile, in parte infondato.

Non è dubbio che l'individuazione della norma regolante il criterio di imputazione della responsabilità applicabile alla fattispecie concreta non implichi una qualificazione della domanda, traducendosi nella semplice selezione della disciplina giuridica a cui i fatti accertati sono soggetti, con la conseguenza che, nell'esercizio di detto potere, il giudice non incontra il limite del giudicato sostanziale eventualmente formatosi sugli elementi costitutivi della fattispecie e può invocare una diversa regola di responsabilità rispetto a quella applicata nel grado precedente, anche se non vi è stata tempestiva impugnazione della corrispondente statuizione (principio enunciato da Cass. 10/11/2023, n. 31330, proprio in relazione ad una domanda risarcitoria per danni cagionati da fauna selvatica originariamente proposta ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.; conf. Cass. 10/11/2023, n. 31339; Cass. 21427/2025; in precedenza, Cass. 08/05/2023, n. 12159).

Tuttavia, la doglianza relativa alla mancata "riqualificazione" dei fatti sub specie di responsabilità ex art. 2052 cod. civ. - a tacer della omessa narrazione di quando e come sia stato prospettato tale diverso titolo ai giudici di merito - attinge criticamente affermazione priva di decisività nella trama argomentativa della sentenza gravata.

Ed invero, al di là del corretto titolo di responsabilità, il giudice territoriale ha compiutamente apprezzato la vicenda controversa anche al lume della fattispecie prevista dall'art. 2052 cod. civ., addivenendo al rigetto (pure sotto detto profilo) dell'originaria domanda risarcitoria.

2.2. E la decisione su quest'ultimo specifico punto resa resiste alle critiche rivolte dal ricorrente, in parte qua dunque infondate.

2.2.1. Onde dar conto di ciò, è doveroso premettere che questa Corte, con le recenti sentenze nn. 2526 e 2528 del 05/02/2026, ha compiuto un'opera di sistemazione organica della materia della responsabilità in caso di danni da coinvolgimento di fauna selvatica nella circolazione dei veicoli, componendo diacroniche disarmonie sul tema ed enunciando i princìpi di diritto regolatori: ad essi, idonei a dirimere anche la presente controversia, va fatto qui integrale richiamo, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

Con i testé menzionati arresti, ai quali va data convinta continuità, questa Corte ha definitivamente chiarito che "in tema di responsabilità per danni cagionati da animali, di cui all'art. 2052 cod. civ., in caso di incidente stradale che veda coinvolti un veicolo senza guida di rotaie e un animale, qualora agiscano in giudizio nei confronti del proprietario dell'animale o di chi se ne serve, per il risarcimento dei danni subiti, il conducente e/o il proprietario del veicolo (ovvero terzi, tra cui i trasportati a bordo dello stesso) sono onerati della allegazione e della prova della esatta e completa dinamica dell'incidente e, in particolare, sia del comportamento dell'animale, sia della condotta di guida tenuta dal conducente del veicolo, nella loro reciproca correlazione, essendo indispensabili per stabilire la riconducibilità dell'evento dannoso, in via esclusiva o almeno concorrente, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., al comportamento dell'animale, nonché la misura dell'eventuale concorso, da valutarsi anche di ufficio dal giudice, pur senza automatismi; pertanto, in mancanza di una adeguata, completa e sufficiente prova, positiva e certa, che il comportamento dell'animale, in correlazione con la condotta di guida del conducente del veicolo, sia stata effettivamente causa, quanto meno concorrente, dell'evento dannoso, la domanda risarcitoria del conducente e/o del proprietario del veicolo (ovvero dei terzi) non potrà trovare accoglimento, nemmeno parziale" (Cass. nn. 2526 e 2528 del 2026).

I passaggi argomentativi essenziali di siffatte pronunce - qui da ribadire, al fine di meglio chiarire il senso della presente decisione - possono schematizzarsi come di seguito:

 (i) il coordinamento tra le norme di cui agli artt. 2052 e 2054, primo comma, cod. civ., non va inteso come un "concorso fra presunzioni", dal momento che l'art. 2052 cod. civ. non prevede alcuna presunzione, tanto meno di "condotta colposa dell'animale", applicabile nel caso in cui sia dedotta la causazione di danni da parte dello stesso, ma esclusivamente un criterio di imputazione oggettivo della responsabilità al proprietario o all'utilizzatore, per i danni causati dagli animali;

 (ii) l'onere di provare che il danno è stato cagionato dall'animale selvatico gravante sul danneggiato si risolve nella dimostrazione della esatta, precisa e completa dinamica dell'incidente, non limitata cioè alla circostanza della mera collisione tra il veicolo e l'animale, ma estesa all'atteggiarsi delle reciproche interrelazioni, cioè a dire tale da ricondurre causalmente, in tutto o in parte, il sinistro al comportamento dell'animale e di escludere analogo ruolo causale o concausale, nella sua produzione, alla condotta di guida del conducente;

 (iii) in mancanza di una positiva prova dell'effettiva dinamica dell'incidente che abbia il contenuto indicato, e che consenta, quindi, al giudice di compiere detta valutazione "in modo positivo, senza automatismi presuntivi e senza incertezze", la domanda risarcitoria del conducente del veicolo (o del suo proprietario, come degli eventuali terzi trasportati) non potrà essere accolta, neanche parzialmente;

 (iv) invece, dimostrando che il sinistro è stato effettivamente causato dal comportamento dell'animale e non anche dalla condotta colposa del conducente il veicolo, risulta integrato il presupposto di applicazione della fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2052 cod. civ. e, ad un tempo, sotto un profilo più logico che temporale, superata la presunzione stabilita dall'art. 2054, primo comma, cod. civ.;

 (v) nel delineato assetto degli oneri asseverativi, resta comunque devoluto al giudice l'apprezzamento dell'incidenza della condotta di guida del conducente il veicolo, da compiersi - in ogni caso e anche di ufficio - sulla base del compendio istruttorio acquisito, allo scopo di individuare l'eventuale concorso causale rilevante ex art. 1227, primo comma, cod. civ. nella produzione dell'evento.

2.2.2. Alle enunciate regulae iuris è conforme la gravata pronuncia.

A fondamento della reiezione della istanza risarcitoria, infatti, il Tribunale ha posto l'impossibilità di ricostruire, attraverso i mezzi di prova acquisiti, l'esatta dinamica del sinistro, oggetto, come chiarito, dell'onere della prova gravante sul danneggiato; anzi, ha rimarcato come la condotta di guida non fosse connotata dalla prudenza richiesta dalle condizioni spazio-temporali del sinistro, evidenziando come le lesioni riportate dall'attore fossero indice di un impatto avvenuto a velocità elevata e non adeguata al luogo.

2.2.3. A fronte di ciò, le ulteriori considerazioni sviluppate nel composito motivo in esame (con cui l'impugnante sostiene di aver "pienamente dimostrato la dinamica del sinistro, l'entità del danno, la circostanza che lo stesso è stato causato dall'animale selvatico, nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito") si concretano (e, ad un tempo, si esauriscono) nel sollecitare questa Corte ad una nuova e diversa valutazione delle emergenze istruttorie: attività, come è noto, estranea, per natura e per funzione, al giudizio di legittimità, rientrando l'accertamento della sufficienza ed idoneità delle prove delle circostanze di fatto nell'apprezzamento discrezionale del giudice di merito (non censurabile con ricorso per cassazione, ove sorretto da motivazione non meramente apparante né insanabilmente contraddittoria sul piano logico: Cass. 14/03/2025, n. 6838; Cass. 14/03/2025, n. 6829; Cass. 10/03/2025, n. 6381).

3. Il secondo motivo, per violazione degli artt. 113 e 115 cod. proc. civ. e dell'art. 2052 cod. civ., imputa al giudice territoriale di "non aver posto a fondamento della decisione le prove fornite dal ricorrente": assume, in breve, la emergenza dagli atti di causa delle circostanze integranti la responsabilità dell'ente pubblico ex art. 2052 cod. civ..

3.1. Il motivo è inammissibile: per come articolato, esso si risolve nel rivolgere a questa Corte la richiesta di un riesame delle risultanze istruttorie finalizzato ad una ricostruzione dell'andamento della vicenda fattuale contrastante con quanto accertato dai giudici di merito.

4. Il terzo motivo lamenta omesso esame del "fatto, decisivo ai fini del giudizio, che la ricorrente ha ampiamente fornito la prova del proprio diritto risarcitorio".

4.1. Anche questo motivo è inammissibile.

Il fatto decisivo per il giudizio considerato dall'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. va correttamente inteso in senso storico-naturalistico, cioè a dire come concreto accadimento di vita, risultante dagli atti processuali e di carattere decisivo, con esclusione di questioni o argomentazioni difensive, elementi indiziari o risultanze probatorie (Cass. 26/04/2022, n. 13024; Cass. 31/03/2022, n. 10525; Cass. 05/08/2021, n. 22366; Cass. 26/02/2020, n. 5279; Cass. 08/11/2019, n. 28887).

L'argomentazione svolta con il motivo in scrutinio, ben lungi dal prospettare l'omessa considerazione di una circostanza fenomenica, si risolve, ancora una volta, in una lettura delle emergenze istruttorie diversa da quella praticata nella impugnata sentenza.

5. Il quarto motivo, per violazione dell'art. 2043 cod. civ. e dell'art. 84 del regolamento codice della strada in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., imputa alla gravata sentenza di non aver "ritenuto in ogni caso raggiunta la prova della responsabilità della Regione (Omissis) ex art. 2043 cod. civ.", ravvisabile invece per la omessa installazione di segnali di pericolo in una strada che - come dimostrato dalle testimonianze assunte - era teatro abituale di sinistri causati dall'attraversamento di animali selvatici.

5.1. Il motivo è inammissibile.

Irrilevante, ai fini della decisione, appare infatti discorrere della imputabilità all'ente convenuto di una responsabilità per l'occorso ascritta al generale paradigma dell'illecito aquiliano ex art. 2043 cod. civ.: e tanto vuoi perché i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 cod. civ. (orientamento consolidato: sulle orme di Cass. 20/04/2020, n. 7969, cfr., ex plurimis, Cass. 29/04/2020, nn. 8384 - 8385; Cass. 22/06/2020, n. 12113; Cass. 09/02/2021, n. 3023; Cass. 23/05/2022, n. 16550), vuoi perché ogni questione al riguardo è assorbita dal dirimente rilievo, posto a base del rigetto della domanda pur se inquadrata nell'ambito dell'art. 2052 cod. civ., della carente o inadeguata dimostrazione della dinamica dell'incidente e della causale riconducibilità dello stesso alla condotta dell'animale selvatico.

6. Il ricorso è complessivamente rigettato.

7. Quanto alle spese di lite, il principio di soccombenza impone la condanna di parte ricorrente alla refusione delle stesse nei confronti dell'ANAS, stante altresì la evocazione di quest'ultima nel giudizio di legittimità senza la formulazione di domande nei suoi riguardi.

8. Nei rapporti tra parte ricorrente e la controricorrente Regione (Omissis), invece, integra un idoneo presupposto per la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità la circostanza che, in materia e sulla questione in base alla quale il ricorso è stato qui definito, solo assai di recente e proprio nel corso del medesimo giudizio di legittimità questa Corte ha provveduto a sanare alcune disarmonie applicative indotte dal revirement di cui a Cass. 7969/2020 e successive, con le richiamate sentenze nn. 2526 e 2528 del 2026.

9. Atteso l'esito del ricorso, va poi dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13.

10. Per la natura della causa petendi, va infine disposta, di ufficio, l'omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, delle generalità e dei dati identificativi del soggetto danneggiato, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti di ANAS.

Rigetta il ricorso proposto nei confronti della Regione (Omissis).

Condanna il ricorrente alla refusione in favore della controricorrente ANAS Spa delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Dichiara interamente compensate le spese del giudizio di legittimità tra il ricorrente e la Regione (Omissis).

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Dispone che, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi generalità ed altri dati identificativi del soggetto indicato in motivazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 18 marzo 2026.

Depositato  in Cancelleria il 27 aprile 2026.

 

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