Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 16099 del 29 aprile 2025

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 16099 del 29/04/2025
Circolazione Stradale - Art. 186 del Codice della Strada - Guida sotto l’influenza dell’alcool - Assunzione di uno specifico farmaco - Accertamenti alcolimetrici - Valore probatorio degli esiti - Il conducente sottoposto ad esame mediante precursore, alcoltest o ematico per accertare l'eventuale stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, deve rendere edotti gli operatori dell'assunzione di uno specifico farmaco che nel contesto possa determinare una interferenza con le risultanze degli accertamenti alcolimetrici già al momento in cui gli sono formulati gli avvisi di legge.


RITENUTO IN FATTO - CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale di (Omissis) con la quale (Soggetto 1) era stato condannato alla pena di mesi tre, giorni quindici di arresto ed Euro 1.200 di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), C.d.S..

2. Il (Soggetto 1) ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, proponendo cinque motivi di impugnazione.

2.1. Violazione di legge in relazione al valore indiziario attribuito alle ammissioni del (Soggetto 1) di avere assunto sostanze alcoliche, trattandosi di dichiarazioni sollecitate dalla PG che avrebbero necessitato delle garanzie previste dall'art. 64 cod. proc. pen.;

difetto di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per avere i giudici di merito omesso di considerare che il ricorrente soffriva di crisi asmatiche che necessitavano dell'assunzione di un farmaco che poteva avere determinato una interferenza con le risultanze degli accertamenti alcolimetrici;

con una terza articolazione lamenta ancora vizio motivazionale in ragione dell'affermazione della responsabilità del conducente sulla base di affermazioni congetturali e indimostrate, fondate su profili sintomatici dello stato di ebbrezza alcolica, non essendo possibile risalire al dato, indimostrato che la condizione di ebbrezza rientri nelle due soglie di maggiore gravità.

Con una quarta articolazione lamenta vizio motivazionale con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla misura del trattamento sanzionatorio;

con una ultima articolazione deduce violazione dell'art. 186, comma 9 bis C.d.S. in ragione della mancata sostituzione della pena con la sanzione del lavoro di pubblica utilità sul presupposto che la richiesta era generica e priva di un programma di lavoro.

3. I primi tre motivi risultano nel complesso inammissibili.

Quanto al primo motivo la motivazione della Corte di appello risulta del tutto resistente all'eventuale dichiarazione di inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dal conducente fermato e in particolare delle ammissioni sul fatto di avere fatto uso di bevande alcoliche prima di esser fermato.

Invero la Corte di appello ha fornito una motivazione che prescinde da tale dato essendo fondata sugli esiti dell'esame mediante alcol test, preceduto da esame mediante precursore e dai dati sintomatici del conducente che giustificavano, ai sensi dell'art. 186 commi 3 e ss., l'impiego di strumentazione atta a verificare la concentrazione alcolica nell'insufflato del conducente. I giudici distrettuali evidenziano infatti che, alla stregua del verbale di accertamenti urgenti sulla persona del conducente (Soggetto 1), ricorrevano sintomi di ebbrezza alcolica di rilevante valore sintomatico (alito vinoso, deambulazione difficoltosa e occhi lucidi).

3.1 Tutti e tre i motivi di ricorso risultano inoltre essere meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dal Giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata.

La Corte, oltre a disattendere con corretti argomenti giuridici le questioni già sollevate in appello, tenuto conto dei limiti al sindacato della scelta operata dal giudice soltanto nei limiti della manifesta illogicità, ha ritenuto di condividere le motivazioni del Giudice di prime cure relativamente alla valutazione delle prove da cui emerge la penale responsabilità dell'imputato (in primis assumono rilievo l'esito positivo dell'alcoltest e gli elementi sintomatici dello stato di alterazione rilevati dagli operanti in seguito al sinistro).

Va ricordato che, ai fini della prova della sussistenza di una delle fattispecie di cui alle lett. b) e c) dell'art. 186, comma 2, C.d.S., è sufficiente anche una sola misurazione alcolimetrica che produca risultati rientranti nelle fasce rispettivamente previste, se corroborata da elementi sintomatici desumibili dagli atti (Sez. 4, n. 4633 del 04/12/2019, dep. 2020, C., Rv. 278291, relativa a fattispecie in cui per l'accertamento del reato, oltre ad unico test alcolimetrico, il giudice si era basato sull'attestazione degli operanti secondo cui l'imputato si esprimeva a fatica; Sez. 4, n. 22604 del 04/04/2017, M., Rv. 269979).

Poiché l'esame strumentale non costituisce una prova legale, l'accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall'art. 186 del cod. strada (Sez. 4, n. 25835 del 05/03/2019, P., Rv. 276368; nella fattispecie la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva desunto, in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. b) e 2-bis, C.d.S., lo stato di ebbrezza dalla dinamica dell'incidente stradale occorso, dalla sintomatologia rilevata dagli operanti giunti sul posto, e dalla diagnosi di sospetto stato di intossicazione acuta da alcool effettuata dai medici del Pronto soccorso prima della sottoposizione del conducente ad esame ematico, i cui risultati erano stati dichiarati inutilizzabili). In ogni caso nella specie sopperiscono due prove dell'esame alcolimetrico che hanno entrambe fornito risultati di gran lunga superiori alla soglia di ebbrezza alcolica distinta all'art. 186 comma 2, lett. c) C.d.S..

3.2. Del tutto corretta sotto il profilo logico giuridico è la motivazione della sentenza impugnata laddove ha escluso che il valore probatorio dell'esame tramite alcoltest fosse inficiato dall'assunzione di uno specifico farmaco antiasmatico (Omissis). Se è vero che la difesa tecnica del ricorrente ha fornito prova che il ricorrente soffriva di crisi di asma e che faceva ricorso a tale farmaco, da nessun atto processuale risulta evidenziato, neppure indirettamente, che il (Soggetto 1) nel abbia fatto uso nel contesto in cui era stato sottoposto ad accertamenti in quanto, se così fosse stato, ne avrebbe reso edotti gli operatori al momento in cui gli erano stati formulati gli avvisi di legge e veniva sottoposto alle prove spirometriche, mentre la presenza della patologia asmatica e il ricorso a specifici farmaci risultava dedotto per la prima volta in sede processuale.

4. Fondato va ritenuto il quinto motivo di ricorso concernente il difetto di motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla richiesta di sostituzione della pena applicata dal primo giudice con la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, comma 9 bis C.d.S.. Invero a fronte di richiesta, anche generica di sostituzione il giudice distrettuale avrebbe dovuto fornire congrua risposta e verificare la ricorrenza delle condizioni dell'ammissione e non escluderla per motivi di tardività o genericità.

Secondo il testo normativo, la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità non necessita di una esplicita richiesta dell'imputato ma richiede soltanto la "non opposizione"; essa può dunque essere frutto di una iniziativa officiosa del giudice, che, viceversa, non è tenuto a fornire esplicita motivazione delle ragioni del mancato esercizio di tale potere; in alcun modo la norma stabilisce che la pena sostitutiva possa essere applicata solo nel giudizio di primo grado. È dunque consentito all'imputato di sollecitare l'applicazione della sanzione sostituiva direttamente al giudice di appello ed in tal senso la decisione impugnata si rivela erronea (cfr. Sez. 4, sent. n. 31226 del 06703/2015, D. A. S., Rv. 264317). Ai fini della sostituzione della pena detentiva o pecuniaria - irrogata per il reato di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti - con quella del lavoro di pubblica utilità, non è poi richiesto dalla legge che l'imputato indichi l'istituzione presso cui intende svolgere l'attività e le modalità di esecuzione della misura, gravando tale obbligo sul giudice che si determini a disporre il predetto beneficio (sez. 4, n. 53327 del 15/11/2016, P., Rv.268693; n. 36779 del 3/12/2020, T., Rv. 280085).

4.1. La sentenza deve pertanto essere annullata limitatamente a tale profilo con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Cagliari per nuovo giudizio sul punto.

5. Manifestamente infondato è il quarto motivo di ricorso, concernente la misura del trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento al (Soggetto 1) delle circostanze attenuanti generiche. La determinazione della misura della pena rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, N., Rv. 230278).

Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, M., Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, G., Rv. 239754). La pena è stata determinata sulla base di parametri edittali orientati al minimo e i giudici di merito, nell'ambito della loro discrezionalità, hanno altresì evidenziato le ragioni per le quali non potesse essere applicato il minimo edittale in ragioni dei profili fattuali della condotta e dell'elevato tasso alcolemico rilevato.

Al contempo il giudice distrettuale ha escluso che ricorrevano i presupposti per il riconoscimento del beneficio delle circostanze attenuanti generiche valorizzando i criteri offerti dall'art. 133 cod. pen. commi 1 e 2 cod. pen. e, in particolare, l'oggettiva gravità del fatto in considerazione dell'elevato tasso alcolemico riscontrato e, al contempo, l'assenza di profili di meritevolezza. La motivazione risulta coerente con la giurisprudenza di legittimità sul punto, la quale insegna che non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, B. e altro, rv. 256172), in quanto il beneficio in questione, a seguito dell'intervenuta modifica normativa dell'art. 62 bis del cod. pen, non costituisce più una sorta di automatico riconoscimento all'imputato eventualmente incensurato, ma una attribuzione dalla valenza premiale (sez. I, 18/05/2017, L., Rv. 271315) che necessita di specifica motivazione sugli elementi posti a fondamento del beneficio. La motivazione del giudice di appello a sostegno della esclusione del beneficio risulta congrua e priva di difetti logici ed è immune da vizi di legittimità.

4.2. Va pronunciata l'irrevocabilità della sentenza impugnata con riferimento all'affermazione di responsabilità dell'imputato, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9 bis del Cod. Strada e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari. Rigetta nel resto il ricorso. Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità.

Così deciso in Roma il 22 gennaio 2025.

Depositata in Cancelleria il 29 aprile 2025.

 

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