Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 9906 del 8 marzo 2024

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 9906 del 08/03/2024
Circolazione Stradale - Art. 186 del Codice della Strada - Reato di guida in stato di ebbrezza alcolica - Aggravante del reato per aver provocato un incidente stradale - Applicazione delle sanzioni accessorie - La condanna del conducente resosi responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool nella sua forma più grave e con l'aggravante dell'avere provocato un incidente stradale, comporta obbligatoriamente la sanzione accessoria della revoca della patente di guida, e non la sua sospensione.


RITENUTO IN FATTO - CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di (Omissis) ha condannato (Soggetto 1) - imputato del reato previsto dall'art. 186, comma 2, lett c), 2-bis e 2-sexies del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - alla pena di mesi dodici di arresto ed Euro 4.000,00 di ammenda, sostituita con la pena pecuniaria pari a Euro.5.800,00, con contestuale applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello de L'Aquila, articolando un unitario motivo di impugnazione con il quale - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - ha dedotto la violazione di legge in riferimento all'art. 186, comma 2, C.d.s.. Era stata erroneamente applicata la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida in luogo della revoca della stessa, prevista nel caso di specie.

3. Il ricorso è fondato.

4. Risulta dalla sentenza impugnata che l'odierno imputato è stato condannato in relazione alla fattispecie prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c), C.d.s., essendo stato riscontrato un tasso di ebbrezza alcolica di entità superiore a 1,50 g/l e specificamente pari a 2,10 g/l ed essendo altresì stata ravvisata l'aggravante dell'avere provocato un incidente stradale. Va quindi rilevato che l'art. 186, comma 2-bis, C.d.s., prevede che: "Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo V". Si verte, pertanto, in un'ipotesi di obbligatoria revoca della patente di guida.

6. Per l'effetto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in ordine al punto attinente all'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida in luogo della revoca, la quale - ai sensi dell'art. 620, lett. l), cod. proc. pen. - deve essere in questa sede direttamente applicata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla sospensione della patente di guida, statuizione che sostituisce con quella della revoca della patente di guida.

Così deciso in Roma, 15 febbraio 2024.

Depositato in Cancelleria l'8 marzo 2024.

 

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