Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 23 del 2 gennaio 2024

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 23 del 02/01/2024
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 218 del Codice della Strada - Reato di guida in stato di ebbrezza alcolica - Aggravante del reato in ore notturne - Veicolo intestato a terzi - sospensione della patente di guida - Durata - Nel reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool commessa col veicolo intestato a terzi, la norma prevede che la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida sia raddoppiata rispetto alla durata fissata da uno a due anni.


RITENUTO IN FATTO

1. Il procuratore presso la Corte d'Appello di Brescia ricorre avverso la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di (Omissis) che, nel definire il processo a carico di (Soggetto 1) per il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, secondo comma, lett. c) e 186 comma 2 sexies CdS aveva applicato la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per la durata inferiore al minimo di legge (mesi sei anziché nella cornice ricompresa tra uno e due anni). Inoltre, non era stato disposto il raddoppio della sanzione, trattandosi di veicolo di proprietà di terzi.

2. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Al (Soggetto 1) è stato contestato il reato di cui all'art. 186, secondo comma, lett. c) e 186 comma 2 sexies CdS, che prevede la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo fissato nel minimo in anni uno. Risulta inoltre dal capo di imputazione (e di ciò dà atto il PG nella requisitoria scritta) che il veicolo condotto dall'imputata era intestato a terzi: in tale ipotesi, la norma sopra citata prevede che la durata della disposta sospensione della patente di guida venga raddoppiata. È stata dunque applicata una pena inferiore al minimo previsto dalla legge.

4. La sentenza impugnata va conseguentemente annullata senza rinvio limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, potendosi procedere alla rideterminazione della pena nella misura del minimo edittale (e cioè in anni uno raddoppiati in complessivi anni due), posto che il giudice di merito aveva fissato la sanzione accessoria nella misura minima.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, durata che ridetermina in due anni.

Così deciso in Roma il 21 novembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 2 gennaio 2024.

 

DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o odinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


Canale TELEGRAM

   Per essere sempre aggiornati sulle novità e sulle attività di Circolazione Stradale, è possibile iscriversi liberamente al canale pubblico Telegram di Circolazione Stradale attraverso questo link: https://t.me/CircolazioneStradale