Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 1947 del 17 gennaio 2024

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 1947 del 17/01/2024
Circolazione Stradale - Art. 186 - Guida in stato di ebbrezza - Prelievo ematico presso una struttura sanitaria - Facoltà di farsi assistere dal difensore - Omesso avviso - Deduzione della nullità - Termine - Il mancato avviso al conducente da sottoporre all'esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia determina una nullità di ordine generale e, (anche) in caso di procedimento per decreto, il momento ultimo entro il quale la nullità può essere dedotta dalla parte va individuato nella deliberazione della sentenza di primo grado e non nella presentazione dell'atto di opposizione al decreto stesso.


RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di (Omissis) del 21 gennaio 2020, emessa a seguito di decreto penale, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla circostanza aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, C.d.S., ha rideterminato in mesi cinque di arresto ed Euro mille di ammenda (con benefici della sospensione condizionale e della non menzione già concessi) la pena inflitta nei confronti di (Soggetto 1) in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, C.d.S., per aver guidato un'autovettura Lancia (Omissis) in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche essendo stato accertato, mediante prelievo dei liquidi biologici presso il Pronto Soccorso del (Omissis)) e l'analisi su campione di sangue (n. (Omissis) accettato il 05 febbraio 2018, riferimento esterno provetta n. (Omissis)) presso il Laboratorio Patologia Clinica Tossicologia e Diagnostica Avanzata del Policlinico di (Omissis), mediante tecnica HS - GC, permetteva di rilevare un tasso di Alcool etilico pari a 1,53 g/11 (referto N° (Omissis) del 12.02.2018); con le aggravanti di aver provocato un sinistro stradale e di aver commesso un reato dopo le ore 22.00 e prima delle ore 7.00.

In ordine alla ricostruzione dei fatti, il 2 febbraio 2018, in orario notturno (ore 4.00 circa), nell'ambito di un servizio di perlustrazione del territorio, la Polizia Municipale di (Omissis) interveniva lungo la Tangenziale (Omissis) - (Omissis), ove era stato segnalato un grave sinistro stradale, in cui era coinvolta la sola autovettura Lancia (Omissis), condotta dall'imputata, che, dopo avere perso autonomamente il controllo del medesimo, andava ad impattare violentemente contro il guardrail. A seguito del violentissimo urto, l'autoveicolo, dopo essere stato sbalzato in aria ed avere ripetutamente rimbalzato sulla barriera metallica di protezione, finiva nel fossato all'esterno della carreggiata. La (Soggetto 1) versava in un grave stato confusionale ed era vistosamente ferita alla testa; gli addetti al soccorso la conducevano presso la struttura ospedaliera di (Omissis), dove era sottoposta, con il suo consenso, alle indagini tossicologiche, volte ad accertare il suo tasso di alcolemia. L'esito delle indagini di laboratorio era ampiamente positivo, essendo stato riscontrato un tasso alcolemico pari a 1,53 g/1. Tuttavia, non le erano stati rivolti gli avvisi di cui all'art. 114 disp. att cod. proc. pen..

Nelle sentenze impugnate si è evidenziato che l'omesso avvertimento di farsi assistere, durante le operazioni di accertamento tossicologico, da un legale di fiducia costituiva una nullità a regime intermedio deducibile, a norma degli artt. 180 e 182, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen., entro il momento di presentazione dell'atto di opposizione a decreto penale.

2. La (Soggetto 1), a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge in ordine alla ritenuta tardività dell'eccezione di nullità dell'accertamento relativo al tasso alcolemico per omesso avviso alla parte della facoltà di farsi assistere da un difensore ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen..

Si deduce che, contrariamente a quanto stabilito dai giudici di merito, l'omesso avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. integrava una nullità a regime intermedio, deducibile fino alla deliberazione della sentenza di primo grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

Dalla lettura delle sentenze impugnate si evince che i giudici di merito hanno ritenuto tardiva l'eccezione di nullità sollevata dalla ricorrente nel corso del dibattimento di primo grado celebrato all'esito di opposizione a decreto penale di condanna, in relazione all'omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen.

In realtà, la più recente e condivisibile giurisprudenza della Corte di cassazione, di contro, ha affermato il principio, che si intende ribadire, per cui la violazione dell'obbligo di dare avviso al conducente da sottoporre all'esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia determina una nullità di ordine generale, deducibile nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen. Ne consegue che, (anche) in caso di procedimento per decreto, il momento ultimo entro il quale la nullità può essere dedotta dalla parte va individuato nella deliberazione della sentenza di primo grado e non nella presentazione dell'atto di opposizione al decreto stesso, in quanto le norme sulla nullità sono di stretta interpretazione e l'art. 180 cod. proc pen. non contiene alcun riferimento al decreto penale di condanna e al relativo atto di opposizione (Sez. 4, n. 21552 del 29/04/2021, G., Rv. 281333; Sez. 4, n. 8862 del 19/02/2020, Z., Rv. 278676; Sez. 4, n. 33795 del 17/05/2019, Rv. 276675; indirizzo ribadito da Sez. 4, n. 52085 del 10/12/2019, Rv. 277511).

Ne consegue che l'eccezione di nullità sollevata dal ricorrente deve ritenersi tempestiva, sicché la Corte territoriale ha errato nel rilevarne l'intempestività.

Emergendo inequivocabilmente dall'istruttoria dibattimentale il dato dell'omesso avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. alla ricorrente, va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma il 28 novembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2024.

 

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