Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Consiglio di Stato, Sezione quinta, sentenza n. 5507 del 5 giugno 2023

 

Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza numero 5507 del 05/06/2023
Circolazione Stradale - Art. 120 del Codice della Strada - Misura di prevenzione della Sorveglianza di P.S. - Provvedimento di revoca della patente di guida - Istanza di nulla osta per il conseguimento di una nuova patente - Il Prefetto, a fronte di un'istanza di rilascio del nulla osta per il conseguimento di una nuova patente di guida, dovrà compiere una nuova attività istruttoria incentrata non sul piano di un riesame della pericolosità del soggetto destinatario della misura di prevenzione, ma sulle motivazioni che l'istante prospetta, verificando il ricorrere di eventuali esigenze collegate all'attività lavorativa o alle condizioni di salute.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7606 del 2022, proposto da (Soggetto 1), rappresentato e difeso dall'avvocato L. S., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo (Omissis), Questura (Omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione staccata di (Omissis) (Sezione Terza) n. (Omissis), resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo (Omissis) e di Questura (Omissis);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2023 il Pres. Michele Corradino e viste le conclusioni delle parti come da verbale di udienza;

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 11 agosto 2008, la Prefettura di (Omissis) ha emesso il provvedimento di revoca della patente di guida al sig. (Soggetto 1) per carenza dei requisiti morali ex art. 120 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in quanto, in data 10 luglio 2008, l'appellante era stato sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza di P.S. per la durata di anni tre.

In data 22 giugno 2016, l'appellante ha presentato istanza di nulla osta per il conseguimento di una nuova patente di guida alla Prefettura di (Omissis), istanza rigettata con Provv. del 4 ottobre 2016.

Avverso tale provvedimento, l'appellante ha proposto ricorso straordinario, respinto anch'esso.

In data 16 settembre 2020, l'appellante ha presentato nuova istanza alla Prefettura di (Omissis) per il conseguimento di una nuova patente di guida, a cui l'Amministrazione ha replicato con nota di rigetto iscritta al prot. n. (Omissis) del 30 luglio 2021. Il provvedimento reiettivo ha ritenuto non sufficiente il decorso del termine di tre anni dal provvedimento di revoca della patente di guida, in quanto l'appellante era anche sfornito di provvedimenti riabilitativi idonei a dimostrare la mancanza di situazioni personali preclusive di cui al comma 1 dell'art. 120 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

L'appellante ha impugnato la citata nota innanzi al Tar Puglia - sez. (Omissis), deducendone la violazione di legge e l'eccesso di potere, sotto i profili della carenza di motivazione, dell'errore sui presupposti in fatto e in diritto e dell'assoluta carenza di istruttoria. Secondo l'appellante, il provvedimento avversato avrebbe illegittimamente ritenuto necessario anche un titolo riabilitativo ai fini del conseguimento di una nuova patente di guida. L'appellante ha, dunque, affermato che l'art. 120 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 non prevede espressamente la necessità di un titolo riabilitativo bensì il solo decorso del termine triennale dalla data di revoca della patente di guida.

Le Amministrazioni si sono costituite in giudizio, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nonché contestando le avverse deduzioni.

Il Tar adito, preliminarmente, ha affermato la sussistenza della propria giurisdizione e nel merito ha rigettato il ricorso, ritenendo immune dai prospettati vizi il provvedimento reiettivo. Il giudice di prime cure ha affermato la necessità della riabilitazione penale rispetto alla misura di prevenzione già applicata anche nei confronti di colui che intenda sostenere le prove per il conseguimento di un nuovo titolo di abilitazione alla guida. Il Tar, dunque, ha altresì ritenuto che il decorso del termine triennale dal provvedimento di revoca non determini alcuna legittimazione automatica per colui che intenda sostenere gli esami di guida ma è una delle condizioni a cui, congiuntamente, devono aggiungersi le altre previste dal comma 1 dell'art. 120 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

L'appellante ha impugnato la citata pronuncia e ne ha chiesto la riforma, previa sospensione degli effetti, riproducendo essenzialmente le censure non accolte in primo grado, in chiave critica nei confronti della gravata sentenza.

Le Amministrazioni si sono costituite in giudizio.

Nella camera di consiglio del 27 ottobre 2022, il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare.

In data 21 novembre 2022, l'appellante ha depositato istanza per l'esecuzione dell'ordinanza cautelare a seguito della nota del 4 novembre 2022 della Prefettura di (Omissis), ove l'Amministrazione ha declinato la propria competenza in merito al rilascio del documento di guida in favore del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili.

In data 6 dicembre 2022, il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza dell'appellante dichiarando inefficace la nota emessa dall'Amministrazione e intimando la tempestiva esecuzione dell'istanza cautelare.

Alla pubblica udienza del 19 gennaio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato.

La nota oggetto del presente giudizio, che ha respinto la domanda volta a ottenere il nulla osta al conseguimento della patente di guida, si fonda sulla mancanza di provvedimenti riabilitativi dell'appellante tali da dimostrare l'insussistenza di situazioni personali preclusive di cui all'art. 120 co.1 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

La Sezione ritiene anzitutto di richiamare l'orientamento per cui la misura della revoca della patente, nei casi previsti dall'art. 120 in esame, opera su un piano strettamente amministrativo ed esula ogni funzione punitiva, retributiva ovvero dissuasiva dell'illecito penale, rappresentando l'intervenuta constatazione dell'insussistenza dei "requisiti morali" prescritti per il conseguimento del titolo di guida (Cons. St. sez. III, 3 agosto 2015, n. 3791).

L'art. 120 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 impedisce il conseguimento del titolo di guida in pendenza della durata dei divieti, fatta salva la possibilità di conseguirlo nuovamente, salvo per "le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222".

Dunque, il secondo comma dell'art. 120 secondo periodo, prevede che "la revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1";

Infine, il terzo comma dell'art. 120 ammette la possibilità di conseguire una nuova patente di guida qualora siano trascorsi almeno tre anni dal provvedimento di revoca.

Dal dato normativo sopra evidenziato, si evince anzitutto che è possibile conseguire nuovamente il titolo di guida - fatti salvi casi di cui all'art. 222 comma 2 terzo periodo - e, in secondo luogo, che la "valutazione del quadro morale" dell'interessato ha un termine, ovvero tre anni, in quanto l'Amministrazione non può procedere alla revoca se non sia stata già disposta.

Ne deriva, dunque, che l'eventuale provvedimento di riabilitazione può avere effetti ai fini del rilascio prima del decorso dei tre anni ma non costituisce ulteriore condizione per il rilascio a seguito del decorso del termine indicato (cfr. Cons. St., sez. III, 14 aprile 2021, n. 3084).

L'interpretazione del primo giudice, secondo cui non è sufficiente il solo decorso del termine triennale contrasta sia con il tenore letterale dell'art. 120, comma 3, del codice della strada, che non richiede il provvedimento riabilitativo, sia con i principi sanciti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 99 del 27 maggio 2020 con riferimento all'art. 120 del codice della strada.

Ne deriva che, a seguito del triennio previsto, il Prefetto, a fronte di un'istanza di rilascio del nulla osta per una nuova patente di guida, dovrà compiere una nuova attività istruttoria incentrata sulle motivazioni che l'istante prospetta, verificando il ricorrere di eventuali esigenze collegate all'attività lavorativa o alle condizioni di salute come pure ribadito recentemente dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 99 del 2020, secondo cui "il carattere non più automatico e vincolato del provvedimento prefettizio ... è destinato a dispiegarsi non già, ovviamente, sul piano di un riesame della pericolosità del soggetto destinatario della misura di prevenzione, bensì su quello di una verifica di necessità/opportunità, o meno, della revoca della patente di guida in via amministrativa a fronte della specifica misura di prevenzione cui nel caso concreto è sottoposto il suo titolare ... anche al fine di non contraddire l'eventuale finalità, di inserimento del soggetto nel circuito lavorativo, che la misura stessa si proponga". (cfr. Cons. St., sez. III, 3 ottobre 2022, n. 8439).

Non è condivisibile, dunque, l'orientamento più risalente seguito dal primo giudice e superato dalla più recente giurisprudenza (ex plurimis, Cons. St., sez. III, 14 aprile 2021, n. 3084).

Una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 120, comma 3, del codice della strada, che è alla base del qui condiviso e ribadito orientamento, si impone tanto più nel caso di specie in cui è trascorso un considerevole lasso di tempo dal provvedimento ostativo (nove anni).

Ne segue che l'appello debba essere accolto e che, in riforma della sentenza qui gravata, debba essere annullato il provvedimento prefettizio in prime cure impugnato.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo per la Regione Puglia, accoglie il ricorso in primo grado e annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Michele Corradino, Presidente, Estensore

Nicola D'Angelo, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Consigliere.

 

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