Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 938 del 13 gennaio 2023

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 938 del 13/01/2023
Circolazione Stradale - Art. 186 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza - Modalità di accertamento - Facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia - Mancato avvertimento - Deduzione - Termine - Nella guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool la nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all'esame del tasso alcolemico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., può essere tempestivamente dedotta fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado.


RITENUTO IN FATTO

1. Avverso la sentenza della Corte d'appello in epigrafe indicata, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Parma, ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputato (Soggetto 1), ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 186 e 187 cod. strada, accertati in (Omissis) il (Omissis) 2017.

2. Il ricorrente, in particolare, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'eccezione di nullità relativa alla violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. e in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 186, co. 2-bis, cod. strada, ancorché non contestata.

3. La Procura della Repubblica presso la Suprema Corte e la difesa dell'imputato hanno depositato conclusioni nei termini di dicati in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, con conseguente impossibilità di una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata, pur invocata dalla difesa con le conclusioni scritte, in ragione della mancata costituzione di un valido rapporto processuale (ex plurimis: così Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. U, n. 23428 del 02/03/2005, B., Rv. 231164, e Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, N., Rv. 239400, nonché in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, C., Rv. 256463; in merito si veda altresì Sez. U, n. 6803 del 27/05/2016, A., Rv. 268966, nonché, per un richiamo del principio, la recente Sez. 4, n. 32454 del 06/07/2022, M., in motivazione oltre che Sez. 4, n. 4075, del 13/01/2021, P., in motivazione).

2. Quanto al primo motivo, deve rilevarsi che la Corte territoriale ha ritenuto l'eccezione di nullità tardiva in quanto proposta per la prima volta con i motivi d'appello, e, quindi, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, non dedotta neanche in sede di conclusioni nell'ambito del giudizio abbreviato in primo grado, come peraltro emerge dalla disamina del relativo verbale dell'udienza di discussione in primo grado effettuata da questo Collegio in quanto consentita in ragione del dedotto error in procedendo.

Ne consegue la manifesta infondatezza della doglianza in esame in quanto la Corte territoriale, con la cui motivazione, come detto, il ricorrente non si confronta, ha fatto corretta applicazione del principio di diritto per cui la nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all'esame del tasso di gradazione alcolica, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado (ex plurimis: Sez. U, n. 5396 del 29/01/2015, B., Rv. 263023).

3. Parimenti inammissibile si mostra altresì il secondo motivo di ricorso laddove deduce che erroneamente sarebbe stata ritenuta contestata la circostanza di cui al comma 2-bis dell'art. 186 cod. strada, non essendovi indicazione di essa in rubrica. La Corte territoriale, con la cui motivazione il ricorrente non confronta il suo dire, difatti, ha ritenuto la circostanza contestata in fatto, mediante il riferimento all'aver l'imputato, in stato di ebbrezza, provocato un incidente stradale, così facendo altresì corretta applicazione del consolidato principio di diritto per cui, in tema di circostanze aggravanti, è ammissibile la c.d. contestazione in fatto quando vengano valorizzati comportamenti individuati nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o ad oggetti determinati nelle loro caratteristiche, idonei a riportare nell'imputazione tutti gli elementi costitutivi della fattispecie aggravatrice, rendendo così possibile l'adeguato esercizio del diritto di difesa (ex plurimis: Sez. 2, n. 15999 del 18/12/2019, S., Rv. 279335).

4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2023.

 

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