Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 8488 del 27 febbraio 2023

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 8488 del 27/02/2023
Circolazione Stradale - Art. 186 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza - Aggravanti - Determinazione della pena - Calcolo - Nel reato più grave di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool aggravata dall'orario notturno e dall'aver provocato un incidente stradale, nel calcolo della pena è necessario considerare come pena base quella della fattispecie non aggravata, procedendo poi al raddoppio della pena edittale a carico del conducente.


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 11/02/2022 il Tribunale di (Omissis), in composizione monocratica, a seguito di giudizio abbreviato, ha condannato (Soggetto 1), per il reato p. e p. dall'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), comma 2 bis e 2 sexies alla pena di mesi tre di arresto ed auro 1.500 di ammenda, pena così determinata: pena base mesi sei di arresto ed Euro 1.500 di ammenda; pena pecuniaria aumentata ad Euro 2.000 per l'aggravante di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2 sexies; ridotta per la diminuente per il rito.

2. - Propone ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di (Omissis) deducendo, con un primo motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge, relativamente all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) e comma 2 bis per aver il giudice erroneamente determinato la pena, in quanto, avendo riconosciuto espressamente la sussistenza della aggravante dell'aver provocato un incidente stradale, di cui all'art. 186, comma 2 bis, ha omesso di applicare il raddoppio della pena base costituita dal minimo edittale per l'ipotesi di cui al comma 2, lett. c), e di rispettare il limite minimo di un anno di arresto ed Euro 3.000 di ammenda previsto per la citata aggravante.

3. Con un ulteriore motivo di ricorso il Procuratore Generale ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) per avere il Tribunale omesso di disporre la confisca del veicolo di proprietà della madre dell'imputato, di fatto utilizzato anche dal figlio, trattandosi di misura obbligatoria in base al disposto di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) e art. 187 C.d.S..

3. - Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta depositata il 03/01/2023, ha concluso per l'accoglimento del ricorso ritenendo la fondatezza dei motivi di doglianza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Entrambi motivi di ricorso sono fondati.

2. - Quanto all'erronea determinazione della pena irrogata, come sopra evidenziato, il Tribunale di (Omissis) ha ritenuto sussistente la fattispecie aggravata contestata, ritenendo concretizzatasi chiaramente l'ipotesi aggravata in base all'orario notturno del controllo da parte della Polizia Locale e del cagionato sinistro stradale. L'autovettura dell'imputato veniva, infatti, rinvenuta in data 21/07/2019 alle ore 05.05, a seguito di segnalazione di incidente stradale, al centro della strada con molteplici danneggiamenti riconducibili ad un impatto con strutture od impianti fissi. L'imputato presentava positività all'alcoltest con valori pari a 1,74 g/l e 1,53 g/l.

2.1. Come evidenziato nel ricorso, il Tribunale, tuttavia, nel calcolare la pena, ha erroneamente considerato come pena base quella della fattispecie non aggravata, omettendo di procedere al raddoppio della pena edittale, come previsto dall'art. 186 C.d.S., comma 2-bis, nel caso in cui il conducente in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l provoca un incidente ("le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'art. 186-bis sono raddoppiate").

3. Anche il secondo motivo di censura è fondato, alla luce del disposto di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2. lett. c), che, in caso di condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza prevede come obbligatoria la confisca del veicolo ("è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato").

3.1. Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha escluso la sussistenza dei presupposti per disporre la confisca, ritenendo attendibili le dichiarazioni rese dalla madre dell'imputato, che ha chiarito che, sebbene il veicolo fosse formalmente intestato al figlio, lo stesso era in uso ad entrambi e la provvista di denaro per l'acquisto era frutto di finanziamento cui la stessa ha avuto accesso. Così ritenuta provata la proprietà sostanziale del veicolo in capo alla madre dell'imputato, il Tribunale ha disposto il dissequestro del veicolo e la restituzione all'avente diritto.

3.2. Come più volte affermato da questa Corte, in materia di confisca del veicolo prevista dall'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) la nozione di "appartenenza" del veicolo a persona estranea al reato non va intesa in senso tecnico, come proprietà od intestazione nei pubblici registri, ma quale effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali (sez. 4, n. 36425 del 29/3/2013, B., Rv, 256762; sez. 4. n. 20610 del 26/2/2010, M., Rv. 247326).

3.3. Nel caso di specie, tuttavia, il Tribunale ha omesso di considerare, ai fini della valutazione circa l'appartenenza del veicolo all'imputato, a fronte del tessuto dichiarativo reso dalla madre, i dati incontestati, pur riportati in motivazione, della formale intestazione del mezzo all'imputato e dell'utilizzo condiviso con la madre, idonei a fondare la sussistenza del presupposto dell'appartenenza del veicolo al (Soggetto 1), nel senso sopra inteso.

3.4. La valutazione del Giudice presenta evidenti fratture logiche nella correlazione del riscontrato dato fattuale sulla intestazione formale e disponibilità del vicolo, con l'esclusione della appartenenza dello stesso all'imputato.

4. Ritenuti sussistenti i vizi dedotti, deve, dunque, annullarsi la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena ed alla applicazione della sanzione amministrativa accessoria, disponendo rinvio su detti punti al Tribunale di (Omissis) in diversa composizione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena ed alla applicazione della sanzione amministrativa accessoria e rinvia su detti punti al Tribunale di (Omissis) in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2023.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2023.

 

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