Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 7889 del 23 febbraio 2023

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 7889 del 23/02/2023
Circolazione Stradale - Art. 186 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Ipotesi più lieve - Modifica normativa - Illecito amministrativo - In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, dal mese di agosto del 2010, a seguito della modifica normativa introdotta dall'art. 33 legge 29 luglio 2010, n. 120, l'art. 186, comma 2, lett. a) del codice della strada non prevede più un reato, bensì un illecito amministrativo.


RITENUTO IN FATTO - CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 16 novembre 2021 il Tribunale di (Omissis) - dopo aver qualificato il fatto contestato a (Soggetto 1) quale violazione dell'art. 186, comma 2, lettera a) d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - lo ha condannato alla pena di € 900,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. Contro la sentenza, l'imputato ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del proprio difensore, lamentando violazione di legge e sottolineando che l'art. 186, comma 2, lett. a) cod. strada non prevede un reato, ma un mero illecito amministrativo.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Con nota del 24 gennaio 2023 la difesa si è associata a tali conclusioni e ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

4. Il motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto.

5. (Soggetto 1) è stato tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 186, comma 2, lettera c), comma 2-bis e comma 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 commesso in (Omissis) in data (Omissis) 2018. All'esito dell'istruttoria dibattimentale, con decisione che, per questa parte, non è stata fatta oggetto di impugnazione, il giudice ha ritenuto «convincenti gli argomenti introdotti in ordine all'affidabilità dei risultati forniti dall'etilometro impiegato» e ha concluso che «in assenza di prova rigorosa come l'accertamento tecnico o ematico» non fosse possibile ritenere provato il valore del tasso alcolemico. Ha preso atto, però, che i testimoni esaminati avevano riferito in ordine all'esistenza di sintomi dello stato di ebbrezza e ha qualificato il fatto come violazione dell'art. 186, comma 2, lett. a) cod. strada.

Tali essendo le conclusioni cui il giudice di merito è giunto, si deve prendere atto che dall'agosto del 2010 - a seguito della modifica introdotta dall'art. 33 legge 29 luglio 2010, n. 120 - l'art. 186, comma 2, lett. a), cod. strada non prevede più un reato bensì un illecito amministrativo e, pertanto, avendo diversamente qualificato il fatto, il Tribunale avrebbe dovuto pronunciare sentenza di assoluzione.

6. Poiché la diversa qualificazione giuridica del fatto è ormai definitiva, l'annullamento può avvenire senza rinvio, ai sensi dell'art. 620 lett. l) cod. proc. pen., perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Ne consegue la trasmissione di copia della presente sentenza al Prefetto di (Omissis) competente all'eventuale applicazione della sanzione amministrativa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto, così come giuridicamente qualificato nella sentenza stessa (art. 186, comma 2, lett. a), cod. strada), non è previsto dalla legge come reato. Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza al Prefetto di (Omissis) per le valutazioni di competenza in ordine all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

Così deciso in Roma, 9 febbraio 2023.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2023.

 

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