Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione settima, sentenza n. 7655 del 22 febbraio 2023

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione VII, sentenza numero 7655 del 22/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 187 del Codice della Strada - Pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità - Revoca - Motivazioni - Legittima la revoca della pena sostitutiva con lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità per il condannato che, dopo avere iniziato la misura sostitutiva non si presenta più presso l'ente affidatario, rendendosi irreperibile e senza prendere contatti con l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, e non documentando alcun impedimento ostativo alla esecuzione della pena sostitutiva.


RITENUTO IN FATTO - CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

Premesso che con il provvedimento impugnato il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di (Omissis), in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato - nei confronti di (Soggetto 1) - la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità applicata al predetto con sentenza emessa dal medesimo Giudice in data (Omissis), disponendo il ripristino della pena sostituita di mesi due e giorni venti di arresto ed euro 940 di ammenda;

Rilevato, al riguardo, che il giudice dell'esecuzione ha disposto la revoca in oggetto evidenziando che il condannato - dopo avere iniziato il lavoro di pubblica utilità presso la 'Fondazione la nuova famiglia di Cesenatico - dal 7 giugno 2019 non si era più presentato presso l'ente affidatario, rendendosi irreperibile senza prendere contatti con l'UEPE e non avendo documentato alcun impedimento ostativo alla esecuzione della pena sostitutiva;

Considerato che il ricorrente, lamentando il vizio di violazione di legge tende, in realtà, ad una differente ed inammissibile valutazione degli elementi di merito, già valutati, con motivazione congrua e non contraddittoria, dal giudice dell'esecuzione rispetto alle condizioni per la revoca della pena sostituita;

Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 26 gennaio 2023.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2023.

 

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