Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione sesto, sentenza n. 670 del 11 gennaio 2023

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione VI, sentenza numero 670 del 11/01/2023
Circolazione Stradale - Art. 186 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Modalità di accertamento dello stato di ebbrezza - Disponibilità di strumentazione per alcoltest - Richiesta del conducente di accertamento presso l'ospedale in assenza di incidente stradale - Negazione - Allontanamento - Rifiuto - Configurazione reato - Nell'ipotesi di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool ed in assenza di incidente stradale i cui soggetti coinvolti necessitano di cure, la sola modalità di accertamento dello stato di ebbrezza prevista è quella da espletarsi con la strumentazione per l'alcooltest disponibile, non potendo essere accolta la richiesta del conducente di accertamenti nella più vicina struttura ospedaliera attraverso esami ematici e che, allontanandosi dalla località, integra la fattispecie del rifiuto.


RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado del 27 novembre 2020 con la quale il Tribunale di (Omissis) aveva condannato (Soggetto 1) in relazione al reato di cui agli artt. 368 e 61, n. 2 e 10, cod. pen., per avere, con denuncia presentata ai carabinieri di (Omissis) il (Omissis), accusato falsamente di falso ideologico in atto pubblico gli agenti della polizia municipale di (Omissis) (Soggetto 2), (Soggetto 3) e (Soggetto 4): in particolare, sostenendo che i tre agenti, dopo averlo fermato mentre sì trovava alla guida della sua auto, con il loro verbale lo avevano falsamente incolpato dei reati di guida in stato di ebbrezza e rifiuto di sottoporsi al test etilometro, senza dare atto che egli (Soggetto 1) aveva manifestato fin da subito, e in maniera coerente sino all'intervento di quei pubblici ufficiali, il consenso a sottoporsi a quell'esame; calunnia aggravata per essere stata commessa contro pubblici ufficiali a causa dell'adempimento delle loro funzioni e al fine di conseguire l'impunità dai due innanzi indicati reati del codice della strada.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il (Soggetto 1), con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto due motivi.

2.1. Violazione di legge, per avere la Corte territoriale disatteso l'eccezione di inutilizzabilità della trascrizione della registrazione eseguita con il proprio cellulare da uno degli agenti della polizia municipale nel corso del controllo stradale del (Soggetto 1) e al momento della consegna a quest'ultimo del verbale con il quale i pubblici ufficiali gli stavano contestando il reato di guida in stato di ebbrezza; trascrizione che era stata acquisita al fascicolo per il dibattimento con ordinanza adottata dal Tribunale di (Omissis), provvedimento che era stato impugnato con l'atto di appello unitamente alla sentenza di primo grado, in quanto quella attività era stata compiuta in spregio delle garanzie difensive spettanti all'indiziato di reità.

2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 368 cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e illogicità, per avere la Corte distrettuale confermato la pronuncia di condanna di primo grado, omettendo di rispondere alle censure che erano state dedotte con l'appello in ordine alle incongruenze delle deposizioni delle persone offese, in quanto testi interessati, che erano state pure smentite dai testimoni della difesa: ciò benché le emergenze processuali avessero escluso la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di calunnia, essendosi l'imputato, nella sua denuncia, limitato a riferire un fatto vero, e cioè che gli agenti della polizia locale non avessero dato atto del loro verbale di contestazione che l'interessato, che per esigenze lavorative, per evitare lungaggini e sottrarsi ad un controllo caratterizzato da un clima di tensione e di offesa, aveva chiesto di essere condotto nella più vicina struttura ospedaliera per essere sottoposto ad esame ematico.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di (Soggetto 1) sia inammissibile.

2. Il primo motivo del ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità per l'aspecificità del suo contenuto.

Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si deduca l'inutilizzabilità di una prova, il motivo di impugnazione, a pena di inammissibilità per difetto di specificità, deve illustrare l'incidenza della sua eventuale eliminazione sul complessivo compendio probatorio, ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", atteso che in sede di ammissione di nuove prove il giudice formula una mera prognosi di decisività della fonte di cui ordina l'acquisizione, che deve trovare conferma nell'effettivo risultato derivato dalla assunzione della prova stessa (così, tra le tante, Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, L., Rv. 279829; Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, C., Rv. 278123; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, M., Rv. 254108).

Alla luce di tale criterio interpretativo va rilevato come la doglianza difensiva - che pure presentava profili che avrebbero meritato una positiva considerazione, dato che quella registrazione non era stata eseguita nel corso di una conversazione tra soggetti privati, ma da un ufficiale di polizia giudiziaria nei riguardi di un soggetto a carico del quale erano oramai emersi indizi di reità e nell'ambito di un dialogo riferibile alle qualifiche di ciascuno dei partecipanti - sia generica, non avendo il ricorrente illustrato le ragioni della decisività della indicata sanzione processuale con riferimento a quella specifica prova, in presenza di altre prove a carico che nella motivazione della sentenza gravata erano state valorizzate ai fini dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

3. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile perché presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.

Il ricorrente solo formalmente ha indicato, come motivo della sua impugnazione, una serie di vizi di motivazione della decisione gravata, senza però prospettare alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni; né essendo riuscito ad indicare una incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dalle carte del procedimento.

Il ricorrente, invero, si è limitato a criticare il significato che la Corte di appello di Milano aveva dato al contenuto delle emergenze acquisite durante l'istruttoria dibattimentale di primo grado. Tuttavia, bisogna rilevare come il ricorso, lungi dal proporre un 'travisamento delle prove', vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, è stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di 'travisamento dei fatti' oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione dell'intero materiale d'indagine, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente.

Questa Corte, pertanto, non ha ragione di discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo il quale, a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ad opera dell'art. 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di 'travisamento della prova', che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non è affatto permesso dedurre il vizio del 'travisamento del fatto', stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione.

La motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità: avendo la Corte milanese analiticamente spiegato come le indicazioni provenienti dai tre agenti della polizia locale, attendibili perché sufficientemente precise e articolate, solo divergenti su dettagli irrilevanti, avessero trovato un significativo riscontro, oltre che nel contenuto dei brogliacci redatti dai componenti di altra pattuglia, dalle dichiarazioni rese dal teste (Soggetto 4), ulteriore agente della polizia municipale, che non compariva tra le persone offese e che, perciò, non era portatore di un interesse personale nella vicenda. Deposizioni che erano risultate verosimili, in particolare, nella parte i cui i propalanti avevano spiegato la ragione per la quale il (Soggetto 1) non era stato condotto in ospedale per effettuare un esame ematico, che è dovuto solo in caso incidenti stradali che necessitano di cure per i soggetti coinvolti. Dichiarazioni che erano risultate corroborate dalle indicazioni di quei testi che avevano confermato come l'odierno imputato, dopo l'arrivo della pattuglia arrivata sul posto con la strumentazione per l'alcoltest, avesse deciso di allontanarsi e di non sottoporsi a quell'analisi, giustappunto integrando quella circostanza di cui i pubblici ufficiali avevano dato nel loro verbale: con una attestazione la cui falsità era stata espressamente e volontariamente indicata dal (Soggetto 1), ponendo in essere una condotta nella quale correttamente i giudici di merito hanno riconosciuto la sussistenza degli elementi costitutivi oggettivi e soggettivo del reato per il quale è stato condannato.

Resta, dunque, un mero problema di interpretazione del contenuto di quelle deposizioni testimoniali, che è questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se - come nella fattispecie è accaduto - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate.

4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 07/12/2022.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2023.

 

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