Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 6149 del 14 febbraio 2023

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 6149 del 14/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 148 del Codice della Strada e art. 589-bis c.p. - Incidente stradale - Omicidio stradale - Concorso colposo della vittima - Urto tra veicoli in fase di sorpasso - Causalità materiale e causalità della colpa - Per il conducente dell'autovettura che inizia il sorpasso non avvedendosi del sopraggiungere da tergo di un centauro già in fase di sorpasso, con conseguente urto e decesso di quest'ultimo che urta prima una rete metallica e poi dei camper in sosta, si configura sia la causalità materiale (in termini di concorso causale tra la sconsiderata condotta alla guida del centauro e l'imprudente e negligente manovra di sorpasso dell'automobilista), sia la causalità della colpa (posto che, con la violazione della manovra di sorpasso attuata dall'automobilista, è stata violata una regola cautelare finalizzata a prevenire eventi del tipo di quello verificatosi).


RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Campobasso, in data 10 febbraio 2022, ha parzialmente riformato nel solo trattamento sanzionatorio, e nel resto ha confermato, la sentenza con la quale il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di (Omissis) in data 15 marzo 2021, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato (Soggetto 1) per il delitto di omicidio stradale a lui contestato come commesso in data 21 luglio 2018, con violazione dell'art. 148 del Codice della Strada e con il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod. pen..

1.1. Secondo la ricostruzione accusatoria alla base dell'imputazione, accolta dai giudici di merito, il (Soggetto 1), nell'occorso, percorrendo a bordo di una Fiat (Omissis) la SS n. (Omissis) in direzione (Omissis) - (Omissis), effettuava una manovra di sorpasso non consentita in relazione alle circostanze concrete, non avvedendosi (o accorgendosi con ritardo) che nello stesso di marcia sopraggiungeva, a velocità certamente eccessiva, il motociclista (Soggetto 2), che era impegnato a sua volta in una manovra di sorpasso; di tal che il (Soggetto 1), spostandosi a sinistra per eseguire il sorpasso, veniva a costituire un ostacolo per il (Soggetto 2) che era impegnato in analoga manovra. I due veicoli collidevano fra loro, nel senso che - sebbene il centauro tentasse una manovra estrema di spostamento a sinistra per evitare l'impatto - il lato destro della motocicletta del (Soggetto 2) veniva urtato dalla fiancata sinistra della Fiat (Soggetto 2); l'urto deviava la traiettoria del motociclo, che andava ad urtare prima contro una rete di protezione, poi contro alcuni camper fermi in un'area di sosta. Il (Soggetto 2), per l'effetto, riportava gravi lesioni che lo traevano a morte.

1.2. La Corte di merito, pur rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha sostanzialmente confermato il percorso argomentativo del giudice di primo grado, esaminando, sulla scorta degli elementi di prova sia testimoniali che peritali, gli aspetti ritenuti decisivi della vicenda - in relazione alla quale è stato ravvisato il concorso colposo della vittima, con conseguente riconoscimento dell'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 589-bis cod. pen. - e concludendo che il (Soggetto 1), prima di eseguire la manovra di sorpasso che stava effettuando al momento dell'impatto, era nelle condizioni di avvistare con lo specchietto retrovisore il sopraggiungere del motoveicolo, già precedentemente impegnato a sua volta nella manovra di sorpasso; la Corte di merito ha poi escluso che l'urto del motociclo contro la rete metallica e contro i camper parcheggiati si ponesse come elemento interruttivo del nesso di causalità fra la condotta del (Soggetto 1) e il decesso del (Soggetto 2).

2. Avverso la prefata sentenza ricorre il (Soggetto 1), con atto articolato in tre ampi motivi, riassumibili nei termini di cui appresso.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del reato a lui ascritto e, in particolare, al palese travisamento delle dichiarazioni rese dal teste (Soggetto 3), testualmente riportate, dalle quali si ricava che, secondo il teste (che conduceva l'autovettura che seguiva la Panda dell'imputato sulla stessa corsia di marcia), il (Soggetto 1) azionava la freccia mentre sopraggiungeva un altro motociclista già impegnato nella manovra; la moto del (Soggetto 2), che eseguiva la manovra di sorpasso sia dell'auto del (Soggetto 3) che degli altri veicoli che la precedevano, veniva vista sopraggiungere solo successivamente dal (Soggetto 3), cosicché non poteva affermarsi che il centauro fosse già impegnato nella manovra di sorpasso quando il (Soggetto 1) si accinse a sorpassare il veicolo che lo precedeva. Le dichiarazioni del (Soggetto 3), al cui contenuto testuale si richiama il ricorrente, sono poi confermate dal teste (Soggetto 4), amico della vittima, che conduceva un altro motoveicolo. Su tali basi il deducente confuta l'assunto, sostenuto dalla Corte molisana, secondo cui il (Soggetto 1) iniziò ad eseguire la sua manovra di sorpasso quando già il (Soggetto 2) aveva intrapreso la propria; e denuncia il travisamento delle dichiarazioni del (Soggetto 3), effettuato sia dal GUP che dalla Corte di merito in termini inequivocabili.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza del nesso causale e alla configurabilità di fatti interruttivi del decorso eziologico. In particolare l'esponente evidenzia che il decesso del (Soggetto 2) era intervenuto a seguito del forte urto con i camper parcheggiati in prossimità della strada: un urto la cui violenza era essenzialmente dovuta all'elevatissima velocità di marcia del motociclo e che, secondo il deducente, deve essere visto come esito di un processo non completamente avulso dall'antecedente causale (costituito dall'impatto fra il veicolo del (Soggetto 1) e la moto del (Soggetto 2)) e tuttavia sufficiente a determinare l'evento. Nella specie, il centauro, violando le prescrizioni sui limiti di velocità, si è posto nelle condizioni di perdere il controllo del veicolo e di introdurre un fattore determinante nella sequenza causale che ha condotto alla sua morte; la rilevanza determinante di tale fattore è agevolmente riconoscibile ove si consideri che, se il (Soggetto 2) avesse rispettato il limite di velocità prescritto per quel tratto di strada, avrebbe potuto controllare il proprio motociclo prima dell'urto e comunque non avrebbe impresso allo stesso veicolo quella forza che esitò nel violento urto con i camper parcheggiati nelle vicinanze.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione agli elementi di contraddittorietà della sentenza a fronte dei rilevanti dubbi su alcuni fondamentali aspetti della vicenda (la possibilità, per il (Soggetto 1), di effettuare il sorpasso; la visibilità, in quel momento, della moto della vittima; la prevedibilità della condotta di costui; la riferibilità dell'impatto contro la rete di recinzione e i camper all'eccessiva velocità della moto, con le necessarie conseguenze in punto di causalità) e della assenza di ogni valutazione sulla possibile causa alternativa dell'evento, con particolare riguardo alla dipendenza del decesso esclusivamente dall'eccessiva velocità del motoveicolo condotto dal (Soggetto 2), così contravvenendo al principio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, di cui all'art. 533 cod. proc. pen..

3. All'odierna udienza i difensori delle parti civili (Soggetto 5), (Soggetto 6) e (Soggetto 7), rassegnando le rispettive conclusioni nel senso del rigetto del ricorso, hanno depositato nota spese .

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato in tutti i motivi che lo compongono e, per buona parte, articolato in termini non consentiti in questa sede, siccome finalizzato a sollecitare una rivalutazione alternativa del materiale probatorio a fronte di un percorso argomentativo, come quello seguito dalla Corte di merito, che nel suo insieme si sottrae a censure di ordine logico.

1.1. Quanto al primo motivo formulato dal ricorrente, la rilettura del materiale probatorio dallo stesso offerta non tiene conto di un elemento oggettivo dirimente, che la Corte molisana trae dalle dichiarazioni del teste (Soggetto 3) e che è confermato dalla lettura delle stesse, riportate nel ricorso: ossia che vi é, nelle dichiarazioni del teste, la prova della sequenzialità tra il momento in cui il (Soggetto 3) avvista il (Soggetto 1) che inizia la sua manovra di sorpasso azionando la freccia, e il momento (immediatamente successivo) in cui il (Soggetto 3) si accorge del sopraggiungere della moto del (Soggetto 2) sulla corsia di sorpasso. La sentenza impugnata chiarisce, al riguardo, che il sinistro si verificò in un tratto di strada rettilineo e con ottime condizioni di visibilità; di tal che è validamente argomentato il convincimento, espresso dai giudici d'appello, secondo cui il (Soggetto 1), nell'intraprendere la manovra di sorpasso, era certamente nelle condizioni di avvistare il sopraggiungere della moto del (Soggetto 2) e, dunque, di attivarsi per evitare l'impatto, interrompendo il sorpasso e rientrando nella propria corsia o, comunque, non spostandosi più verso sinistra; con la conseguenza che egli, nell'esecuzione della manovra di sorpasso, violava l'art. 148, comma 2, lett. C, cod. strada, non avendo prestato la dovuta attenzione alla presenza di altri utenti che sopraggiungessero alla sua sinistra nello stesso senso di marcia (come il (Soggetto 2), appunto). A fronte di tali chiari elementi, la rilettura del materiale probatorio offerta dal ricorrente è evidentemente protesa verso la prospettazione di censure di merito non proponibili avanti questa Corte, atteso che non sono ammissibili nel giudizio di cassazione la rielaborazione critica delle acquisizioni probatorie e la rivalutazione delle circostanze fattuali, in termini tali da introdurre, surrettiziamente, elementi di valutazione idonei a trasfigurare il sindacato di legittimità in un "terzo grado" del giudizio di merito: ciò che è del tutto incompatibile con i principi fondamentali dell'ordinamento processuale. Tali principi sono stati da tempo, e a più riprese, chiariti anche dalla giurisprudenza apicale di legittimità (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, S., Rv. 214794; si vedano anche in terminis Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, J., Rv. 216260, e Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003 -, P., Rv. 226074) e ripresi in diverse occasioni, anche in epoca più recente (per tutte si vedano Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, M., Rv. 265482; Sez. 6, Sentenza n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601). Perciò sono da considerare inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, O., Rv. 262965).

1.2. Quanto al secondo motivo, che deve in qualche modo ritenersi collegato al primo, una volta stabilito che la violazione di una ben precisa regola di comportamento enunciata nel Codice della Strada (l'art. 148) ha introdotto un indefettibile antecedente causale nel prodursi dell'evento (costituito dal fatto che, in conseguenza della manovra di sorpasso, la Fiat (Omissis) condotta dal (Soggetto 1) veniva a trovarsi sulla traiettoria della moto condotta dalla vittima), deve ritenersi che l'eccessiva velocità del motociclo del (Soggetto 2) - che, certamente, si inserì a sua volta nella serie causale che portò al decesso del medesimo - costituì un fattore decisivo, ma non esclusivo nel verificarsi del tragico epilogo; tanto meno può parlarsi di imprevedibilità della condotta alla guida del (Soggetto 2), non essendo imprevedibile la circostanza che un utente della strada esegua una manovra di sorpasso a velocità anche di molto superiore a quella consentita. Sono perciò configurabili, a carico del (Soggetto 1), sia la causalità materiale (in termini di concorso causale tra la sconsiderata condotta alla guida del (Soggetto 2) e l'imprudente e negligente manovra di sorpasso dell'imputato), sia la causalità della colpa (posto che, con la violazione del precetto di cui all'art. 148 cod. strada da parte del (Soggetto 1), è stata violata una regola cautelare finalizzata a prevenire eventi del tipo di quello verificatosi); né peraltro opera, nel caso di specie, il principio di affidamento, atteso che costituisce di per sé condotta negligente l'aver riposto fiducia nel fatto che gli altri utenti della strada si attengano alla prescrizioni del legislatore, poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per far fronte a situazioni di pericolo, determinate anche da comportamenti irresponsabili altrui, se prevedibili (Sez. 4, Sentenza n. 32202 del 15/07/2010, F., Rv. 248354).

1.3. E', infine, dedotto per motivi non consentiti - soprattutto alla luce delle considerazioni che precedono - il terzo motivo di lagnanza, in ordine ai presunti (e, si è visto, insussistenti) aspetti dubbi della vicenda. In aggiunta ai principi già richiamati a proposito del primo motivo in ordine al divieto di sottoporre al sindacato di legittimità interpretazioni alternative del materiale probatorio, deve pure rammentarsi che la regola di giudizio compendiata nella formula "al dì là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, Sentenza n. 28957 del 03/04/2017, D.U., Rv. 270108); e che, in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 2, Sentenza n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278237).

2. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Lo stesso ricorrente va altresì condannato alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili (Soggetto 5), (Soggetto 6) e (Soggetto 7) che liquida per ciascuna in euro tremila oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, 25 gennaio 2023.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2023.

 

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