Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 604 del 11 gennaio 2023

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 604 del 11/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 224-ter del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Ipotesi penalmente più grave - Confisca del veicolo - Appartenenza a persona estranea al reato - Indimostrazione - Nella ipotesi penalmente più grave del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, anche con l'applicazione della pena su richiesta, la verosimile appartenenza del veicolo ad una società di cui si ignora la natura, peraltro non compiutamente identificata, soddisfa solo la circostanza dell'altrui proprietà, restando del tutto inesplorato nel ricorso il tema della buona fede del terzo proprietario fondando, in tal modo, la motivazione del ricorso sulla base di un presupposto che risulta indimostrato.


RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Sondrio ha applicato a (Soggetto 1), ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica di cui all'art. 186, co. 2 lett. c) cod. str., ordinando altresì la confisca dell'autocarro Ford (Omissis) targato (Omissis).

2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il (Soggetto 1), a mezzo del difensore, lamentando il vizio di motivazione in merito all'appartenenza del veicolo all'imputato; motivazione tanto più necessaria in quanto dagli atti emergeva che, "verosimilmente", quello era in proprietà del Panificio (Soggetto 2), ovvero di una società della quale si ignora la natura (società di fatto o di capitali).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente prospetta un vizio di motivazione perché il giudice avrebbe disposto la confisca del veicolo a mezzo del quale è stato commesso il reato senza giustificare la ricorrenza del presupposto rappresentato dall'appartenenza all'imputato del veicolo medesimo.

Si tratta di un assunto che non è adeguatamente prospettato.

Vale rammentare che, indiscussa la confiscabilità del veicolo appartenente all'autore del reato di guida in stato di ebbrezza, secondo la giurisprudenza di legittimità è esclusa la confisca del veicolo intestato a un terzo solo quando questi risulti del tutto estraneo al reato in parola e in buona fede, intesa quest'ultima come assenza di condizioni che rendano profilabile a suo carico un qualsiasi addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità della circolazione del mezzo (Sez. 4, n. 39777 del 07/06/2012, Rv. 253721; Sez. 4, n. 20033 del 17/5/2022, non mass.).

Orbene, nel caso che occupa, non solo il ricorrente neppure afferma che il veicolo non era nella sua proprietà, nell'ampia accezione definita a riguardo del tema che qui occupa; egli si è limitato ad asserire che dagli atti emergerebbe la verosimile appartenenza del bene ad una società, peraltro non compiutamente identificata.

Ma, inoltre, anche ad ammettere che con ciò sia stata almeno allegata la circostanza dell'altrui proprietà, resta del tutto inesplorato nel ricorso il tema della buona fede del terzo proprietario.

Ne discende la manifesta infondatezza del ricorso, il quale censura la motivazione impugnata sulla base di un presupposto che risulta indimostrato.

2. Segue, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5/10/2022.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2023.

 

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