Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 603 del 11 gennaio 2023

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 603 del 11/01/2023
Circolazione Stradale - Art. 116 del Codice della Strada e artt. 589-bis e 590-bis c.p. - Omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime - Misura cautelare della custodia in carcere - E' giustificata la misura cautelare della custodia in carcere del soggetto che, già avvezzo al mancato rispetto di ogni regola, sprovvisto della patente di guida perché mai conseguita, già in occasione di una pregressa occasione aveva tentato di utilizzare un'autovettura quale strumento per investire una persona e che, successivamente, ponendosi alla guida di un veicolo, provocava lesioni gravi ad una persona con la quale aveva avuto un dissidio e la morte di altra persona e che, nell'immediatezza del fatto e con la complicità del padre, cercava di depistare le indagini.


RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 12/04/2022, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame, proposta nell'interesse di (Soggetto 1), avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Crotone, applicativa della misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai delitti di cui agli artt. 81, comma 1, 113, 589-bis, commi 2 e 6, 590-bis cod. pen., perché, in cooperazione con il padre (Soggetto 2), cagionava la morte di (Soggetto 3) e lesioni a (Soggetto 4), per colpa generica e specifica, in quanto, privo di patente, il 20/03/2022, alle ore 19:00 circa, postosi alla guida della vettura Fiat (Omissis) (tg. (Omissis)), in (Omissis), lungo la strada provinciale n. (Omissis), in direzione (Omissis), li travolgeva, all'altezza del civico (Omissis).

2. Avverso la predetta ordinanza ricorre il difensore dell'indagato che, con un solo motivo, deduce vizio di motivazione, con specifico riguardo alla valutazione delle esigenze cautelari. La reiterazione della condotta imprudente può essere inibita dall'applicazione di una misura auto custodiale. La motivazione sul pericolo di reiterazione appare illogica perché frutto di un travisamento dei fatti atteso che il Tribunale àncora il pericolo di reiterazione all'acuirsi di un dissidio dell'indagato con il (Soggetto 4) e con la (Soggetto 3) [compagna della vittima], ma non indica le ragioni da cui desumere l'esistenza di tale dissidio. Quanto al pericolo di inquinamento probatorio, questo appare indissolubilmente legato alla pretesa esistenza di un pregresso dissidio, in verità inesistente. Peraltro, la notevole distanza temporale tra il pronunciamento del Tribunale del riesame e quello della Corte Suprema porterà a ritenere l'esigenza cautelare non più attuale e superata.

3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto E. P., con requisitoria scritta, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e generico, poiché non si confronta - con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso - con le argomentazioni del provvedimento che si contesta il quale, diversamente da quanto assume il ricorrente, offre motivazione congrua e logica.

2. Deve preliminarmente sottolinearsi che il ricorso per cassazione, il quale deduca, come nella specie, vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari è ammissibile soltanto qualora denunci la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando - come nel caso di specie - si risolva in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, P., Rv. 270628 - 01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, D. I., Rv. 269884 - 01). Va, altresì, rammentato che l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, S., Rv. 251760-01).

3. In punto di esigenze cautelari, il Tribunale del riesame ha puntualmente evocato, in modo specifico e dettagliato, con una motivazione del tutto congrua ed adeguata e, pertanto, non censurabile in questa sede, gli elementi concludenti per la persistenza della misura e la sua adeguatezza. Invero, nel valutare la sussistenza delle esigenze cautelari che giustifichino la misura estrema applicata, il Tribunale ha in primo luogo preso in considerazione la personalità dell'imputato, osservando come non fosse la prima volta che costui si poneva alla guida senza patente e ritenendo ancora più allarmante l'ulteriore circostanza allegata dal pubblico ministero, secondo cui, in occasione di una pregressa occasione, egli aveva, senza patente, tentato di utilizzare un'autovettura quale strumento per investire tale (Soggetto 5). Ad osservazioni difensive analoghe a quelle reiterate nella presente sede, per le quali le esigenze cautelari potrebbero essere soddisfatte anche con la misura più gradata degli arresti domiciliari, i Giudici del riesame hanno, in particolare, affermato che l'indagato, «sebbene ancora in giovane età, ha già dimostrato di essere ampiamente avvezzo al mancato rispetto di ogni regola e/o restrizione» e che la misura custodiale di massimo rigore si impone «anche e soprattutto ai fini di genuinità probatoria di indagini ancora in corso e che sembrano di molto aggravare la posizione dell'indagato, il quale già nell'immediatezza con la complicità del padre ha cercato di depistarle gravemente», di talché «una misura domestica proprio con coloro che hanno, dinanzi ad un evento così tragico, da subito cercato di inquinare le prove, non appare affatto adeguata a garantire il necessario accertamento della verità da parte degli inquirenti».

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..

Così deciso il 4 ottobre 2022.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2023.

 

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