Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 595 del 11 gennaio 2022

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 595 del 11/01/2023
Circolazione Stradale - Art. 186 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Aggravante sinistro stradale - Nozione di incidente stradale - Parcheggio - Ai fini dell'integrazione del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, aggravato da sinistro stradale, nella nozione di incidente stradale è da ricomprendersi tanto l'urto del veicolo contro un ostacolo quanto la sua fuoriuscita dalla sede stradale, mentre non è previsto ne i danni alle persone ne' i danni alle cose con la conseguenza che, per affermarne la sussistenza è sufficiente qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, anche nell'ambito di un parcheggio potenzialmente idonea a determinare danni.


RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino in accoglimento dell'appello del Procuratore Generale di Aosta, riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Aosta del 16.05.2019, decisa con rito abbreviato, ed affermava la responsabilità penale di (Soggetto 1) per il reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c) e comma 2 bis CDS (Fatto del 3.08.2018); determinava la pena in mesi quattro di arresto e 1000,00 euro di ammenda oltre alla sospensione della patente di guida per anni uno e la confisca del veicolo in sequestro.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.), con tre motivi:

2.1. violazione di legge stante la nullità della sentenza per omesso avviso all'imputato ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. degli accertamenti sierologici alcolemici anche se effettuati nell'ambito del protocollo sanitario. Ciò in quanto trattandosi nel caso di specie di giudizio abbreviato celebrato a seguito di opposizione a decreto penale la nullità può essere dedotta a seguito della sentenza di primo grado e non in sede di opposizione al decreto stesso. Si tratta di inutilizzabilità patologica derivante dalla violazione di legge circa l'acquisizione della prova senza il previo avvertimento di cui all'articolo 114 disp att. cpp e il mancato consenso al prelievo ematico;

2.2. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'incidente stradale, in quanto come dedotto nella memoria del 16.05.2019 dinanzi al Gip, la manovra è avvenuta all'interno di un parcheggio privato e il ricorrente era caduto con il proprio mezzo dal muretto posto a confine in un prato, sempre di proprietà privata. Non vi era pertanto alcun pericolo per la circolazione stradale;

2.3. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio, in quanto non avendo indicato il percorso motivazionale circa la individuazione della pena base non si comprende non solo di quanto e perché si sia discostato dal minimo edittale e se ha tenuto conto della riduzione della metà prevista il rito abbreviato ai sensi dell'art. 442 comma 2 cpp..

3. Il Procuratore Generale in sede ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e dichiararsi inammissibile il ricorso nel resto.

3.1. La difesa ha depositato conclusioni scritte in cui ha ribadito i motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso [è] fondato nei limiti di cui in motivazione.

1.1. Il primo motivo non merita accoglimento. La Corte territoriale ha correttamente, in riforma della sentenza impugnata, accolto l'appello del Procuratore generale circa la ritenuta nullità o comunque inutilizzabilità dell'esito dell'accertamento medico per asserita violazione dell'art. 114 cit., avendo insindacabilnnente riscontrato in fatto che il ricorrente, a seguito del sinistro stradale, al momento dell'intervento delle Forze dell'ordine era stato già ricoverato in ospedale, e che in tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico esclusivamente su richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado ma che deve ritenersi sanata, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen., qualora l'imputato formuli, come nel caso di specie, una richiesta di rito abbreviato (Sez. 4 n. 40550 del 03/11/2021 Ud. (dep. 10/11/2021) Rv. 282062 - 01).

1.2. Quanto al secondo motivo è infondato in quanto nella ricostruzione del fatto, a fol 3, la Corte di appello specifica che l'incidente stradale fu segnalato in località (Omissis) ove venne rinvenuto il mezzo del ricorrente fuori strada, riverso sul fianco nel prato sottostante ad un parcheggio e che quindi non venivano meno i profili di particolare allarme sociale connessi alla sussistenza dell'indicata aggravante.

Deve essere ribadito che ai fini dell'integrazione dell'aggravante di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2-bis, "nella nozione di incidente stradale siano da ricomprendersi, tanto l'urto del veicolo contro un ostacolo, quanto la sua fuoriuscita dalla sede stradale; a tal fine, non sono, invece, previsti ne' i danni alle persone ne' i danni alle cose, con la conseguenza che - per affermarne la sussistenza - è sufficiente qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, anche nell'ambito di un parcheggio potenzialmente idonea a determinare danni (cfr. Sez. 4, n. 36777 del 02/07/2015 Ud. (dep. 10/09/2015) Rv. 264419 - 01 Sez. 4, n. 42488 del 19/09/2012 -dep. 31/10/2012, Pititto, Rv. 253734).

1.3. E' fondato invece il terzo motivo in quanto la motivazione della sentenza impugnata manca della individuazione del percorso motivazionale che ha condotto alla determinazione del trattamento sanzionatorio principale ed accessorio; in particolare non è nota la quantificazione della pena base né se è stata effettuata la riduzione della metà prevista per il rito abbreviato; inoltre risulta disatteso il principio giuridico secondo cui In tema di guida in stato di ebbrezza, la revoca della patente di guida, prevista come obbligatoria per l'ipotesi aggravata in cui il conducente abbia causato un incidente stradale, deve essere disposta anche nel caso in cui, all'esito del giudizio di bilanciamento, sia stata riconosciuta l'equivalenza ovvero la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, non venendo meno per effetto del suddetto giudizio la sussistenza dei profili di particolare allarme sociale connessi alla sussistenza di tale aggravante (Sez. 4 - , n. 8491 del 03/03/2022 Ud. (dep. 14/03/2022 ) Rv. 282794 - 01).

Conseguentemente deve rilevarsi che La Corte di appello ha irrogato una sanzione amministrativa accessoria illegale, la sospensione della patente, stante il principio di legalità previsto per le sanzioni amministrative dall'art. 1 legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di Appello di Torino altra Sezione, limitatamente al trattamento sanzionatorio principale ed accessorio. Va rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio principale ed accessorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso il 20.12.2022.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2023.

 

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