Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 5892 del 13 febbraio 2023

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 5892 del 13/02/2023
Circolazione Stradale - Art. 186 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica - Aggravante di aver provocato un incidente stradale in ore notturne - Circostanza attenuante e circostanza aggravante privilegiata - Concorso - In tema di guida in stato di ebbrezza sotto l'influenza dell'alcool, qualora concorrano le circostanze ad effetto speciale di aver provocato un incidente e di aver commesso il fatto in orario notturno con una circostanza attenuante, come quelle generiche, deve in primo luogo essere operato l'aumento previsto dall'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-sexies, sottratta al giudizio di bilanciamento in virtù del disposto di cui all'art. 186, comma 2-septies, e, quindi, eseguito il giudizio di bilanciamento previsto dall'art. 69 cod. pen. tra la circostanza attenuante e la residua circostanza aggravante, apportando l'eventuale diminuzione sulla componente detentiva e pecuniaria della pena dell'attraversamento di un incrocio.


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 4/3/2022 il Tribunale di (Omissis), in composizione monocratica, all'esito di giudizio ordinario, ha ritenuto (Soggetto 1) responsabile del reato di cui all'art. 186 co. 2 lett. c) e 2-bis e 2-sexies cod. strada e, concessegli le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di un anno e quattro mesi di arresto e 4.000 euro di ammenda, con la concessione della sospensione condizionale della pena e la revoca della patente di guida.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso immediato per Cassazione, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma, deducendo, con un unico motivo, l'illegalità della pena irrogata.

Ciò in quanto il giudice ha sottoposto l'aggravante di cui all'art. 186 co. 2 sexies cod. strada ad un non consentito bilanciamento con le concesse circostanze attenuanti generiche. Ed invece non ha sottoposto ad alcun bilanciamento l'altra circostanza aggravante ritenuta sussistente, ovvero quella di cui all'art. 186 co. 2bis cod. strada.

Il PG ricorrente chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio al Tribunale di (Omissis), in composizione monocratica, per nuovo giudizio.

3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale - non essendo stata chiesta la trattazione in pubblica udienza - il P.G., che ha chiesto annullarsi con o senza rinvio la sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo sopra illustrato è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio al Tribunale di (Omissis), in composizione monocratica, in diversa composizione, per nuovo giudizio sul punto.

2. Ed invero, la violazione contestata al (Soggetto 1) e ritenuta dal giudice di primo grado ha ad oggetto la guida in stato di ebbrezza alcolica accertata da agenti della Polizia Stradale alle ore 23,09 e 23,32 del 6.10.2019.

In particolare, gli esiti delle due prove etilometriche cui l'odierno ricorrente era stato sottoposto avevano indicato valori superiori a 1,5 grammi per litro (2,18 g/l alla prima prova; 2,13 g/l alla seconda).

Il reato per cui il (Soggetto 1) è stato portato a giudizio, dunque, è stato quello di cui all'art. 186, co. 2, lett. c), cod. strada, che prevede l'arresto da sei mesi ad un anno e l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

Sono state, inoltre, contestate e ritenute due aggravanti ad effetto speciale: 1. la prima, di cui all'art. 186, co. 2 bis, cod. strada, per avere il (Soggetto 1) provocato un incidente stradale, andando a collidere con uno spartitraffico di cemento armato, che prevede il raddoppio delle sanzioni di cui al comma 2; 2. la seconda, di cui all'art. 186, co. 2 sexies, cod. strada, per avere commesso il fatto dopo le ore 22 e prima delle ore 7, che prevede l'aumento da un terzo alla metà dell'ammenda prevista dal comma 2 dello stesso articolo.

In sentenza, il giudice, nell'illustrare la modalità di calcolo seguita per giungere alla pena finale di un anno e quattro mesi di arresto e 4.000 euro di ammenda, ha dato motivatamente atto: 1. di avere tenuto conto dell'aggravante di cui all'art. 186, co. 2 bis, cod. strada, raddoppiando, in sostanza, la pena-base, pur non specificata, di otto mesi e 2.000 euro; 2. di non aver tenuto conto dell'altra aggravante di cui all'art. 186, co. 2 sexies, cod. strada, avendone eliso l'incidenza "...in ragione del giudizio di equivalenza applicato con il riconoscimento..., delle attenuanti generiche".

3. Orbene, fondata è la doglianza del PG ricorrente in quanto la pena, così come determinata, lo è stata in violazione della legge penale, sotto due distinti profili.

La prima violazione riguarda la sottoposizione dell'aggravante di cui al comma 2 sexies al giudizio di bilanciamento, in termini di equivalenza, con le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen. che il giudice ha ritenuto di riconoscere al (Soggetto 1).

Il bilanciamento in questione, infatti, è stato adottato in violazione dell'art. 186, co. 2 septies, cod. strada, secondo cui le "...circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2 sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa...", con la conseguenza che le "...diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante".

In altre parole, trattandosi, nel caso, di una c.d. aggravante "privilegiata", ossia sottratta dalla legge al giudizio di bilanciamento con eventuali attenuanti ritenute dal giudice, detta circostanza, proprio per il "privilegio" in parola, non poteva essere neutralizzata attraverso una valutazione di equivalenza alle circostanze attenuanti generiche; al contrario, avrebbe dovuto spiegare i suoi effetti determinando un aumento da un terzo alla metà (soltanto) dell'ammenda stabilita dal giudice quale pena-base (e non dell'arresto) e, sulla risultante, si sarebbe dovuta operare la diminuzione fino ad un terzo conseguente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, come previsto dal comma 2 septies dell'art. 186 del codice della strada.

4. La seconda violazione riguarda la mancata sottoposizione dell'aggravante di cui al comma 2 bis al giudizio di bilanciamento con le riconosciute circostanze attenuanti generiche; omissione con la quale è stata violata, appunto, la previsione generale di cui all'art. 69 cod. pen., che detto bilanciamento impone in caso di concorso di circostanze aggravanti e attenuanti.

In altre parole, trattandosi, nel caso, di una aggravante non "privilegiata", la stessa avrebbe dovuto essere soggetta all'ordinario giudizio ch bilanciamento con eventuali attenuanti ritenute dal giudice; al contrario, omessa la comparazione con le pur riconosciute attenuanti generiche (che, invece, come detto in precedenza, nel calcolo del giudice di primo grado hanno neutralizzato altra aggravante che non avrebbe potuto essere comparata), ha spiegato i suoi effetti determinando il raddoppio della pena-base.

La questione dovrà essere rivalutata dal giudice del rinvio, dovendosi tenere conto che, in tema di guida in stato di ebbrezza, qualora concorrano le circostanze ad effetto speciale di aver provocato un incidente (art. 186, comma 2-bis, cod. strada) e di aver commesso il fatto in orario notturno (art. 186, comma 2-sexies, cod. strada) con una circostanza attenuante (nella specie, le attenuanti generiche), deve in primo luogo essere operato l'aumento previsto dall'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-sexies, sottratta al giudizio di bilanciamento in virtù del disposto di cui all'art. 186, comma 2-septies, e, quindi, eseguito il giudizio di bilanciamento previsto dall'art. 69 cod. pen. tra la circostanza attenuante e la residua circostanza aggravante, apportando l'eventuale diminuzione sulla componente detentiva e pecuniaria della pena (Sez. 4, n. 53280 del 21/9/2017, Bruni, Rv. 271354).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di (Omissis) in diversa composizione.

Così deciso in Roma, 25 gennaio 2023.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2023.

 

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