Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 5890 del 13 febbraio 2023

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 5890 del 13/02/2023
Circolazione Stradale - Art. 187 del Codice della Strada - Guida in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti - Accertamento dello stato di alterazione - Attualità - Poiché la condotta tipica del reato di guida in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, ma quella di colui che guida in stato d'alterazione psicofisica determinato da tale assunzione, perché possa affermarsi la responsabilità del conducente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma altresì che egli guidava in stato d'alterazione causato da tale assunzione sia mediante un accertamento tecnico biologico attraverso cui provare la situazione di alterazione psicofisica, sia attraverso altre circostanze che provino tale situazione di alterazione.


RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di (Omissis), pronunciando sull'appello proposto dall'odierno ricorrente (Soggetto 1), con sentenza del 21/1/2022 ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di (Omissis), in composizione monocratica, all'esito di giudizio ordinario, lo aveva condannato alla pena condizionalmente sospesa di mesi 8 di arresto ed euro 2000 di ammenda, oltre alla confisca dell'autoveicolo in sequestro in quanto riconosciutolo colpevole del reato p. e p. dall'art. 187 co. 1 e 1 bis cod. strada perché si poneva alla guida del motociclo HONDA (Omissis) tg (Omissis), in condizioni di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope. Infrazione accertata dall'esame dei liquidi biologici effettuato presso il nosocomio di (Omissis), che evidenziava la presenza di cannabinoidi e cocaina (come da certificazione rilasciata). In (Omissis) il 5.4.2018

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il (Soggetto 1), deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. la violazione dell'art. 187, co. 1, del D.lgs. n. 285 del 1992, in punto di sussistenza, al momento della guida, dell'attualità dello stato di alterazione determinato dall'assunzione di sostanze stupefacenti, nonché vizio di motivazione in ordine alla valutazione degli elementi sintomatici dello stato di alterazione psicofisica al momento del sinistro.

La Corte di Appello di (Omissis) - ci si duole - avrebbe omesso di valutare, come da richiesta formulata con i motivi di gravame del merito, che il solo accertamento della positività urinaria a sostanze stupefacenti è inidoneo a comprovare la ricorrenza, al momento della guida, di uno stato di alterazione psicofisica, ma esclusivamente la pregressa assunzione di dette sostanze. Ciò perché, come si ricava dalla c.t. in atti ed a firma del dott. (Omissis), le tracce degli stupefacenti permangono nel tempo e l'esame tecnico ha avuto un esito positivo per effetto dell'assunzione, da parte dell'imputato, di sostanze stupefacenti alcuni giorni prima dell'accertamento stesso, sicché il (Soggetto 1) non si trovava, al momento del fatto, in stato di alterazione.

Per il ricorrente, in assenza di un accertamento svolto su liquido ematico - che avrebbe offerto, dal punto di vista tossicologico, un sufficiente margine di certezza circa l'attualità degli effetti dell'alterazione determinata dall'assunzione di dette sostanze - è indispensabile verificare se sussistano, nel caso di specie, elementi sintomatici attinenti all'atteggiamento del conducente.

L'attualità dello stato di alterazione, difatti, può essere provato valorizzando elementi sintomatici esterni, idonei a neutralizzare quella valenza dimostrativa equivoca propria dell'esame sulle urine (così Sez. 4, n. 6995 del 9/1/2013, N., Rv. 254402; in senso conforme Sez. 4, n. 20043 de! 5/3/2015, T., Rv. 263890; Sez. 4n. 3623 del 14/1/2016, P.).

La Corte territoriale - prosegue il ricorso - ha evidenziato che «dal processo verbale redatto dai VV.UU. (recante la data del 6.4.18) risulta che l'imputato aveva tenuto una condotta di guida altamente pericolosa in occasione del sinistro avvenuto nella notte precedente, laddove, in particolare "impegnava un incrocio senza la dovuta prudenza"», sicché «gli agenti della polizia municipale, sorpresi evidentemente dalla condotta di guida pericolosa, richiesero via radio all'ospedale di effettuare analisi per verificare un possibile stato di alterazione alcoolica o da sostanze psicotrope» (v. pag. 4 dell'impugnata sentenza).

A giudizio della Corte di Appello di (Omissis), che ha sottolineato, altresì, che il (Soggetto 1) «lasciò il nosocomio (...) quella notte stessa (precisamente alle ore 1:05), in tal modo, de facto, sottraendosi al possibile prelievo di sangue», sarebbero questi «plurimi elementi indiziari, fra loro convergenti, che comprovano uno stato di alterazione da sostanze droganti assunte dall'imputato in epoca ravvicinata rispetto al momento in cui si pose, quella notte, alla guida del motociclo, in tal modo ponendo gravemente in pericolo l'incolumità pubblica» (v. pag. 5 della sentenza oggetto di ricorso).

Al fine di "apprezzare" il denunciato vizio di motivazione, viene allegata copia - in modo da consentirne un'immediata lettura - della relazione di servizio richiamata dalla Corte di Appello territoriale, dalla cui lettura si ricava che sul luogo del sinistro non era presente il (Soggetto 1), perché «era stato già trasportato presso il locale nosocomio da ambulanza del 118 per le cure del caso». L'imputato, quindi, era stato trasportato presso la struttura ospedaliera di (Omissis) a seguito delle lesioni patite e non perché si trovasse in uno stato di alterazione dovuto alla pregressa e recente assunzione di stupefacenti. Non è stata in alcun modo constatata e/o documentata la presenza di comportamenti tenuti al momento del fatto indicativi di un particolare stato di eccitazione, di euforia, aggressività, loquacità, difficoltà nella deambulazione o di altri sintomi di una qualche significatività.

Gli agenti della Polizia Municipale di (Omissis) - prosegue il ricorso - non hanno avuto alcun contatto con il (Soggetto 1) e non vi è traccia di dichiarazioni rese da testimoni - neppure di (Soggetto 2), il conducente del veicolo rimasto coinvolto nel sinistro - aventi ad oggetto "segni" di alterazione psicofisica dell'imputato.

Il ricorrente allega, inoltre, copia del verbale del Servizio di Pronto Soccorso del 6/4/2018, perché i sanitari che ebbero a visitare (Soggetto 1) non hanno fatto menzione di una condotta del (Soggetto 1) idonea a destare quantomeno il sospetto di un abuso di sostanze stupefacenti.

A ciò occorre aggiungere - prosegue il ricorso - che dal verbale dei 6/4/2018 rilasciato dal Servizio di Pronto Soccorso si ricava che (Soggetto 1) non si allontanò di certo per sua scelta dal nosocomio - quasi che, come la Corte di Appello di (Omissis) ha inopinatamente inteso sostenere, fosse animato dalla necessità di sottrarsi ad un prelievo ematico - ma per «dimissione a domicilio» (v. pag. 2 dell'all. n. 3).

L'apparato motivazionale della sentenza impugnata dimostrerebbe la sua carenza, "poggiando" esclusivamente sulla condotta di guida pericolosa tenuta in occasione del sinistro, che non fornisce alcuno spunto di interesse e funzionale alla dimostrazione che l'imputato si trovasse alla guida in stato di alterazione causato dall'assunzione di sostanze stupefacenti.

Trattasi di un caso - rileva il ricorrente - pienamente sovrapponibile ad altro già scrutinato dalla giurisprudenza di legittimità: «lo stato di alterazione non può evincersi dal fatto che si sia realizzato un incidente, che ben potrebbe essere ricondotto ad altre cause, ma deve riguardare una situazione soggettiva dell'imputato, constatata nell'immediatezza dello stesso» (Sez. 4, n. 32188/2020).

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale - non essendo stata chiesta la trattazione in pubblica udienza - il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e l'Avv. D. L. nell'interesse del ricorrente che ha insistito per l'accoglimento dello stesso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il profilo di doglianza sopra illustrato è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Napoli, avendo la Corte di Appello di (Omissis) un'unica sezione penale.

2. Sussiste il denunciato vizio motivazionale laddove la Corte territoriale individua, a corroborare la positività ai cannabinoidi e alla cocaine degli esami effettuati delle urine presso l'ospedale di (Omissis) "plurimi elementi indiziari, fra loro convergenti, che comprovano uno stato di alterazione da sostanze droganti assunte dall'imputato in epoca ravvicinata rispetto al momento in cui si pose, quella notte, alla guida del motociclo, in tal modo ponendo gravemente in pericolo l'incolumità pubblica" in due accadimenti: a. che "dai processo verbale redatto dai VV.UU. (recante la data del 6.4.18) risulta che l'imputato aveva tenuto una condotta di guida altamente pericolosa in occasione del sinistro avvenuto nella notte precedente, laddove, in particolare, impegnava un incrocio senza la dovuta prudenza (...) evenienza che si collega all'altra, evidenziata dal Tribunale a pag. 2 della sua motivazione, secondo la quale gli agenti della polizia municipale, sorpresi evidentemente dalla condotta di guida pericolosa, richiesero via radio all'ospedale di effettuare analisi per verificare un possibile stato di alterazione alcoolica o da sostanze psicotrope"; b. che "dalla documentazione in atti si evince ancora che il (Soggetto 1) lasciò il nosocomio, presso il quale era stato ricoverato subito dopo l'incidente, quella notte stessa (precisamente alle ore 1:05), in tal modo, de facto, sottraendosi al possibile prelievo di sangue ed altri accertamenti diagnostici che avrebbero potuto stigmatizzare, in maniera ancora più pregnante, l'utilizzo degli stupefacenti nella giornata del sinistro stradale".

Ebbene, questa Corte di legittimità ha più volte precisato che la condotta tipica del reato previsto dall'art. 187 cod. strada non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di, colui che guida in stato d'alterazione psicofisica determinato da tale assunzione.

Perché possa dunque affermarsi la responsabilità dell'agente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma altresì che egli guidava in stato d'alterazione causato da tale assunzione. Pertanto, mentre per affermare la sussistenza della guida in stato di ebbrezza alcolica è sufficiente, che vi sia una prova dell'ebbrezza, nel senso che il conducente del veicolo abbia superato uno dei tassi alcolemici indicati nell'art. 186 co. 2, cod. strada, per affermare la sussistenza. della contravvenzione di cui all'art. 187 è necessario sia un accertamento tecnico-biologico, attraverso cui provare la situazione di alterazione psicofisica, sia che altre circostanze provino la situazione di alterazione psicofisica (così ex multis questa Sez. 4, n. 7270 del 10/11/2009 dep. 2010, M., Rv. 246497).

Tale complessità probatoria - ha chiarito questa Corte di legittimità - si impone a garanzia dell'imputato, in quanto le tracce degli stupefacenti permangono nel tempo, sicché l'esame tecnico potrebbe avere un esito positivo in relazione ad un soggetto che ha assunto la sostanza giorni addietro e che, pertanto, non si trova al momento del fatto in stato di alterazione. Ed è stato anche chiarito che l'alterazione richiesta per l'integrazione del reato previsto dall'art. 187 cod. strada esige l'accertamento di uno stato di coscienza semplicemente modificato dall'assunzione di sostanze stupefacenti, che non coincide necessariamente con una condizione di intossicazione. (Sez. 4, n. 16895 del 27/3/2012, A., Rv. 252377).

Dunque, occorrendo coniugare il disposto normativo (che impone il riscontro sui liquidi biologici) con il principio del libero convincimento del giudice, a fronte di un accertamento positivo sui liquidi biologia, lo stato attuale di alterazione può essere provato valorizzando elementi sintomatici esterni ritenuti utili per neutralizzare quella valenza dimostrativa equivoca propria dell'esame sulle urine. In particolare, si, è ritenuto che lo stato di alterazione del conducente non debba essere necessariamente accertato attraverso l'espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell'avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all'apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato (in questo senso cfr., ad es. Sez. 4, n. 48004 del 4/11/2009, C., Rv. 245798; Sez. 4, n. 11848 del 2/3/2010, T., Rv. 246540, Sez. 4 n. 49350 dell'8/11/2012, C., non mass.; Sez. 4, n. 39160 del 15/5/2013, B., Rv. 256830; Sez. F. n. 35783 del 27/8/2013, A., non mass.; Sez. 4, n. 43180 del 5/7/2013, E. K., non mass; Sez. 4, n. 43486 del 13/06/2017, G., Rv. 270929).

3. Il sopra ricordato orientamento è stato anche ribadito da questa Corte di legittimità, che ha statuito che ai fini della configurabilità del reato di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti lo stato di alterazione del conducente può essere dimostrato attraverso gli accertamenti biologici in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto, senza che sia necessario espletare una analisi su campioni di altri liquidi fisiologici (così Sez. 4, n. 6995 del 9/1/2013, N, Rv. 254402) secondo cui "deve pertanto ritenersi pienamente sufficiente, ai fini dell'accertamento della colpevolezza dell'imputato, l'avvenuto riscontro del dato probatorio dotato di base scientifica, costituito dall'accertamento compiuto sulle sole urine, in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto, senza alcuna indispensabilità del compimento di un'analisi su due diversi liquidi biologici dell'imputato", fattispecie nella quale è stata ritenuta sufficiente l'analisi delle urine unitamente allo stato confusionale dell'imputato riscontrato al momento del fatto; Sez. 4, n. 20043 del 5/3/2015, T., Rv. 263890; Sez. 4 n. 3623 del 14/1/2016, P., non massimata).

L'alterazione richiesta per l'integrazione del reato previsto dall'art. 187 cod. strada esige l'accertamento di uno stato di coscienza semplicemente modificato dall'assunzione di sostanze stupefacenti, che non coincide necessariamente con una condizione di intossicazione (Sez. 4, n. 16895 del 27/3/2012, A., Rv. 252377). E ai fini dell'accertamento della contravvenzione di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 del codice della strada), sono anche utilizzabili le dichiarazioni rese alla polizia dal conducente prima di mettersi alla guida dell'autovettura e quindi in un momento in cui lo stesso non è ancora indagato (così Sez. 4, n. 7270 del 10/11/2009 dep. 2010, M., Rv. 246497, caso in cui l'automobilista fermato aveva dichiarato agli operanti nel corso di un controllo di aver assunto da poco sostanze stupefacenti).

4. Alla luce di questi principi, nel caso di specie, entrambi i giudici del merito, pur avendo fornito una congrua motivazione sulla pregresse assunzione di sostanze stupefacenti da parte del (Soggetto 1), hanno omesso di supportare tale accertamento con il rilievo di evidenze obiettive (eventualmente confermate dal riscontro di dati sintomatici dotati di significativa pregnanza: cfr. Sez. 4, n. 6995 del 09/01/2013, N., Rv. 254402) idonee a fornire adeguate indicazioni circa il riflesso, sulle condizioni psico-fisiche dell'imputata, dell'assunzione della sostanza stupefacente accertata, e in particolare in ordine alla circostanza che detta assunzione avesse indotto un'effettiva alterazione dello stato psicofisico dell'odierna ricorrente.

Per niente soddisfacente, in tal senso, è l'affermazione della Corte territoriale, in punto di prova dello stato di alterazione psicofisica del (Soggetto 1), secondo cui gli elementi sintomatici si riscontrerebbero nell'avere i verbalizzanti, che non avevano assistito all'incidente e che non rinvennero sul luogo dello stesso il (Soggetto 1), nel frattempo portato in ospedale, constatato un'evidente violazione del codice della strada (impegnava un incrocio senza la dovuta prudenza) e nelle avvenute dimissioni dall'ospedale laddove, quanto a queste ultime, sulla cartella clinica si legge soltanto "dimissione a domicilio" ed ogni ulteriore considerazione in ordine ai motivi della stessa appare congetturale.

In ciò la sentenza impugnata non opera un buon governo della giurisprudenza di questa Corte di legittimità che va riaffermata, secondo cui lo stato di alterazione non può evincersi dal fatto che si sia realizzato un incidente o da una guida violativa dì norme del codice della strada, che ben potrebbero essere ricondotti ad altre cause, ma deve riguardare una situazione soggettiva dell'imputato, constatata nell'immediatezza degli stessi (Sez. 4 n. 32188 del 27/10/2020, V., non mass.).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Napoli.

Così deciso in Roma, 25 gennaio 2023.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2023.

 

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