Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 5619 del 9 febbraio 2023

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 5619 del 09/02/2023
Circolazione Stradale - Incidente stradale - Deposito sentenza di appello - Ricorso per cassazione - Termini - La motivazione della sentenza d'appello deve essere depositata nel termine dei novanta giorni di cui al dispositivo, ed il ricorso per cassazione deve essere depositato entro il termine di quarantacinque giorni per non essere considerato tardivo.


RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di (Omissis) ha confermato la condanna di (Soggetto 1) emessa all'esito di giudizio abbreviato per l'omicidio di (Soggetto 2), commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, oltre che al risarcimento dei danni (con provvisionale) cagionati alle parti civili.

2. Avverso la sentenza d'appello nell'interesse l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo (enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale si deducono vizi motivazionali, in termini di contraddittorietà e manifesta illogicità. La Corte territoriale avrebbe basato il proprio convincimento sulla esclusiva responsabilità dell'imputato nella causazione dell'evento esplicitandolo con sterili considerazioni e assunti illogici tali da rendere illogico l'apparato argomentativo. Ciò sia circa la ritenuta mancata interruzione del nesso eziologico tra condotta dell'imputato ed evento, in forza della condotta della persona offesa quanto a velocità tenuta, mancata reazione rispetto all'ostacolo costituito dall'immissione dalla piazzola di sosta dell'autoarticolato guidato dall'imputato, sia in ordine all'incertezza assoluta in merito all'utilizzo delle cinture di sicurezza.

3. Le parti hanno discusso e concluso nei termini di cui in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per tardività.

2. La motivazione della sentenza d'appello, emessa il 26 novembre 2020, è stata depositata il 17 febbraio 2021, cioè nei termini dei novanta giorni di cui al dispositivo (scadenti il 24 febbraio 2021); sicché, il ricorso per cassazione, depositato il 22 aprile 2021, cioè oltre il termine di quarantacinque giorni (scadente il 10 aprile 2021) è tardivo (come peraltro emerge anche dall'attestazione di irrevocabilità della sentenza in esame indicata con riferimento alla data dell'11 aprile 2021).

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 20 dicembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2023.

 

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