Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 5596 del 9 febbraio 2023

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 5596 del 09/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 187 del Codice della Strada e art. 589 c.p. - Guida in stato di ebbrezza alcolica e in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti - Omicidio colposo - Disciplina da applicare - Per il reato di omicidio colposo, con violazione della disciplina sulla circolazione stradale e di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool o in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti commesso prima del 25 marzo 2016, entrata in vigore dell'art. 589-bis c.p., vale il principio secondo il quale in tema di omicidio colposo, è configurabile il concorso materiale tra l'omicidio colposo qualificato dalla circostanza aggravante della violazione di norme sulla circolazione stradale, quando detta violazione dia di per se' luogo ad un illecito contravvenzionale, e le contravvenzioni di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.


RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Torino il 22 gennaio 2021 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di (Omissis) il 27 novembre 2018, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto (Soggetto 1) responsabile dei reati di omicidio colposo, con violazione della disciplina sulla circolazione stradale (capo n. 1), e di guida in stato di ebbrezza (capo n. 2), fatti entrambi commessi il 9 gennaio 2016, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni, in forma generica, alle parti civili.

2. I fatti, in estrema sintesi, come concordemente ricostruiti dai Giudici di merito.

La sera del 9 gennaio 2016 la Fiat (Omissis) condotta dall'imputato, secondo quanto accertato tramite istruttoria, ha affrontato a velocità ampiamente superiore al consentito una rotatoria, attraversandola, ha sormontato l'aiuola posta al centro, è andata a sbattere contro il guard-rail collocato sul margine opposto della rotatoria e si è ribaltata finendo in un canneto sottostante.

A bordo dell'auto, a parte l'imputato, che non indossava la cintura di sicurezza e che è stato sbalzato fuori per effetto dell'impatto, riportando lesioni, vi erano due donne: (Soggetto 2), seduta sul sedile anteriore destro, che, trattenuta dalla cintura, è rimasta nell'abitacolo, riportando ferite; e (Soggetto 3), trasportata sul sedile posteriore ma non assicurata con la cintura, che è stata sbalzata fuori ed ha riportato gravissime lesioni che ne hanno causato la morte.

Si è ritenuto l'imputato responsabile per avere condotto l'auto in maniera non conforme al codice della strada, guidando in stato di ebrezza, eccedendo in velocità (circa 125 km/h a fonte di un limite di 80 km/h) e non mantenendo il controllo della vettura.

I Giudici di merito in entrambi i gradi hanno disatteso motivatamente la tesi difensiva secondo cui alla guida vi era non già l'imputato ma (Soggetto 4).

3. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi, con i quali denunzia violazione di legge (il secondo ed il terzo motivo) e vizio di motivazione (il primo ed il terzo motivo).

3.1. Con il primo motivo lamenta, appunto, difetto di motivazione, che sarebbe carente ed illogica, avendo i Giudici di merito aderito acriticamente, ad avviso del ricorrente, alla consulenza redatta dal consulente tecnico del P.M., dott. (Soggetto 5), con riferimento alla asserita compatibilità della dinamica dell'infortunio con, il ruolo dell'imputato, ritenuto essere stato alla guida dell'automobile, mentre l'ing. (Soggetto 6) - si sottolinea - aveva fornito un'interpretazione alternativa che è stata superata dalla Corte di appello senza fornire però adeguata motivazione.

3.2. Con il secondo motivo (Soggetto 1) si duole di inosservanza e di violazione della legge penale (art. 84 cod. pen.) con riferimento alla disciplina del reato complesso, con la conseguenza che la contravvenzione di cui al num. 2 dell'editto si sarebbe dovuta ritenere assorbita nel delitto di cui al num, 1. Richiama al riguardo l'opinione della dottrina ed il precedente di legittimità di Sez. 4, n. 26857 del 29/05/2018, V., Rv. 273730.

3.3. Tramite l'ultimo motivo censura violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e, nel contempo, vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, che sarebbe troppo severa, ed al mancato riconoscimento della prevalenza, anziché della mera equivalenza, delle attenuanti generiche sulle aggravanti, non avendo considerato il comportamento processuale di (Soggetto 1), il quale si è detto dispiaciuto dell'accaduto, di cui non ricorda nulla, né le condizioni dell'imputato, che è su di una sedia a rotelle.

4. Il P.G. nella requisitoria scritta del 4 ottobre 2022 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.

1.1. Quanto al primo motivo, l'impugnazione sollecita, in realtà, una rilettura delle emergenze istruttorie ed una diversa ricostruzione del fatto ed è inoltre meramente reiterativo di una tesi (che alla guida vi fosse un'altra persona) che è stata già disattesa, peraltro con diffusa motivazione, da entrambi i Giudici di merito.

1.2. In relazione al secondo motivo, l'assunto difensivo potrebbe avere significato ove riferito al nuovo reato autonomo di omicidio stradale di cui all'art. 589-bis cod. pen., introdotto dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, in vigore dal 25 marzo 2016 (infatti, «La condotta di guida in stato di ebbrezza alcolica costituisce circostanza aggravante dei delitti di omicidio stradale e di lesioni stradali gravi o gravissime, dovendosi conseguentemente escludere, in applicazione della disciplina del reato complesso, che gli stessi possano concorrere con la contravvenzione di cui all'art. 186 cod. strada»: Sez. 4, n. 26857 del 29/05/2018, V., Rv. 273730). Ma, essendo stato il reato contestato commesso il 9 gennaio 2016, deve applicarsi il principio, in precedenza pacifico, secondo il quale «In tema di omicidio colposo, in relazione alla formulazione dell'art. 589 cod. pen. come risultante dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. in legge 24 luglio 2008, n. 125 - anteriore all'introduzione, ex art. 1, comma 1 e 2, legge 23 marzo 2016, n. 41, delle nuove fattispecie autonome dell'omicidio stradale e delle lesioni personali stradali gravi e gravissime - è configurabile il concorso materiale tra l'omicidio colposo qualificato dalla circostanza aggravante della violazione di norme sulla circolazione stradale, quando detta violazione dia di per se' luogo ad un illecito contravvenzionale, e le contravvenzioni di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti» (Sez. 4, n. 32221 del 20/06/2018, C., Rv. 273462; cfr. altresì Sez. 4, n. 1880 del 19/11/2015, dep. 2016, P.G. in proc, G., Rv. 265430; Sez. 4, n. 46441 del 03/10/2012, C., Rv. 253839; Sez. 4, n. 3559 del 29/10/2009, dep. 2010, C., Rv, 246300; Sez. 5, n. 2608 del 15/01/1997, S., Rv. 141422).

Né, come ben noto, potrebbe ipotizzarsi una disciplina "mista", che costituirebbe un - non consentito - tertium genus.

1.3. Infine, la giustificazione in punto di trattamento sanzionatorio che si rinviene alla p. 12 della sentenza impugnate e alla p. 10 di quella di primo grado risulta sufficiente, non illogica né incongrua, oltre che inadeguatamente aggredita dall'atto di impugnazione, che, in ultima analisi, si limita ad invocare - ma inammissibilmente - una maggiore clemenza.

2. Essendo, dunque, il ricorso manifestamente infondato e non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 25 ottobre 2022.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2023.

 

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