Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 45920 del 15 novembre 2023
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 45920 del 15/11/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 187 del Codice della Strada - Reato di guida in stato di ebbrezza alcolica e in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti - Cumulo materiale della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - Per i reati simultanei di guida in stato di ebbrezza alcolica ed in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti è prevista un'autonoma durata minima e massima della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida; il giudice, nel determinarne la durata complessiva dell'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente deve effettuare la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, dovendosi escludere l'applicabilità sia della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 8 che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna, sia della disciplina penalistica di cui all'art. 81 c.p..
RITENUTO IN FATTO - CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza ex art. 444 c.p.p. del 14 marzo 2023, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di (Omissis) ha applicato nei confronti di (Soggetto 1) in ordine ai reati di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2 lett. b) e art. 187, comma 1, la pena di mesi 4 e giorni 20 di arresto e Euro 1600 di ammenda, con la sospensione della patente di guida per la durata di anni 1 e sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per saltum il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Brescia, deducendo la violazione di legge in relazione alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in relazione al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 187, comma 1 e art. 186, comma 2, lett. b) e alla omessa statuizione della confisca dell'autovettura D.Lgs. n. 285 del 1992, ex art. 187, comma 1. Il Procuratore osserva che il giudice avrebbe dovuto applicare il cumulo materiale delle sanzioni amministrative previste per i due reati contestati e che in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 187, comma 1, avrebbe dovuto disporre la confisca del veicolo appartenente all'imputato.
3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto M. D. O., ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
4. Il ricorso è fondato.
5. Si deve premettere che il ricorso, pur avendo ad oggetto una sentenza di applicazione pena, è ammissibile. La novella di cui alla L. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1 comma 50, in vigore dal 03/08/2017, nell'introdurre il comma 2 bis all'art. 448 c.p.p., ha limitato la proponibilità dell'impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e la illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tuttavia, nella specie, la violazione dedotta riguarda una statuizione che si pone al di fuori dell'accordo ratificato dal giudice, cosicché le relative statuizioni potranno formare oggetto di ricorso per cassazione secondo la disciplina generale di cui all'art. 606 c.p.p., comma 2, (Sez. U. n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, PG c/M, S., Rv. 279349).
6. Effettivamente nel caso di specie il Giudice per le indagini preliminari con la sentenza impugnata è incorso nella duplice violazione di legge segnalata dal ricorrente.
6.1. In tema di circolazione stradale, il giudice, se pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del codice della strada che comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, deve determinarne la durata complessiva, effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, dovendosi escludere l'applicabilità sia della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 8 che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna, sia della disciplina penalistica di cui all'art. 81 c.p. (Sez. 4, n. 6912 del 12/02/2021, C., Rv. 280544; Sez. 4, n. 20990 del 30/03/2016, K., Rv. 266704-01; tra le altre, Sez. 4, n. 12363 del 04/12/2013, dep. 2014, C., Rv. 262136-01).
Orbene, nel caso di specie, la sentenza impugnata ha riguardato i reati di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b), e art. 187 C.d.S., comma 1, per ciascuno dei quali è prevista un'autonoma durata minima e massima della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, in misura compresa, per il primo reato, fra sei mesi e un anno e, per il secondo reato, fra uno e due anni. Ne consegue che la statuizione relativa alla sospensione della patente per la durata di anni uno deve ritenersi illegittima, in quanto inferiore al cumulo materiale delle sanzioni, pur se applicate nel minimo previsto.
6.2. L'art. 187 C.d.S. prevede, inoltre, che con la sentenza di condanna o di applicazione della pena a richiesta delle parti, sia applicata anche la sanzione amministrativa della confisca del veicolo di proprietà dell'imputato. Al ricorso è stata allegata la nota della Polizia Stradale nella quale si dà atto che l'autovettura condotta da (Soggetto 1) al momento del controllo, Mercedes (Omissis) targata (Omissis), era di sua proprietà, onde nella sentenza impugnata la statuizione relativa alla confisca dell'autovettura è stata illegittimamente omessa.
7. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altro giudice del Tribunale di (Omissis), affinché provveda alla applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, applicando la disciplina del cumulo materiale e annullata senza rinvio con riferimento alla omessa statuizione della confisca del veicolo, statuizione che si dispone.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla sospensione della patente di guida con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di (Omissis), in diversa persona fisica. Annulla senza rinvio la medesima sentenza, limitatamente alla omessa confisca del veicolo Mercedes (Omissis) targato (Omissis), confisca che dispone.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2023.
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