Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 39720 del 2 ottobre 2023

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 39720 del 02/10/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 218 del Codice della Strada - Reato di guida in stato di ebbrezza - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - All'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool consegue, in ogni caso, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, stabilendo, inoltre, che le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis dell'art. 186 del C.d.S. si attuano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.


RITENUTO IN FATTO - CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza pronunciata il 17 gennaio 2023, su concorde richiesta formulata dalle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il Tribunale di (Omissis) ha applicato ad (Soggetto 1) per il reato di cui all'art. 186, comma 1 lett. b) e comma 2 sexies D.Lgs. n. 30 aprile 1992 n. 285 (commesso in (Omissis)) la pena di giorni venti di arresto ed Euro 2.000,00 di ammenda, sostituita col lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, comma 9 bis, del medesimo decreto. Non è stata disposta l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie.

2. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione dell'art. 186, comma 2, C.d.S. e chiedendo l'annullamento della sentenza nella parte in cui ha omesso di applicare all'imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato memoria scritta chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.

4. Deve essere preliminarmente valutata l'ammissibilità del ricorso. Come noto, infatti, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, c.p.p., il Pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per Cassazione contro le sentenze di applicazione della pena "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra imputazione e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza". Nel caso di specie, il ricorrente si duole della mancata applicazione di una sanzione amministrativa accessoria e, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale consolidatosi a seguito della sentenza delle Sezioni unite n. 21369 del 26/09/2019, tale censura può essere oggetto di ricorso per cassazione secondo il regime di impugnazione ordinario, ai sensi dell'art. 606 c.p.p. Si è ritenuto, infatti, che l'ambito di operatività dell'art. 448, comma 2 bis, c.p.p. sia circoscritto alle sole statuizioni che riflettono il contenuto dell'accordo e si è osservato che le sanzioni amministrative accessorie non vi rientrano, ne’ costituiscono oggetto del controllo demandato al giudice dall'art. 444, comma 2, c.p.p., "afferente, dopo il preliminare accertamento della non applicabilità dell'art. 129 c.p.p., alla legittimità dell'accordo" (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, M., Rv. 279349, pag. 17 della motivazione).

5. Nel merito, il ricorso è fondato. Ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. b) C.d.S. all'accertamento del reato "consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno". L'art. 186, comma 2 quater, stabilisce, inoltre, che "le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2 bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti". Non v'è dubbio, pertanto, che nel caso di specie il Tribunale avrebbe dovuto disporre la sanzione amministrativa accessoria determinandone la durata.

Non rileva in contrario che la pena detentiva e quella pecuniaria siano state sostituite con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, comma 9 bis, C.d.S.. Ed invero, come ormai costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in questo caso il giudice deve sospendere l'efficacia della sanzione amministrativa accessoria fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, all'esito positivo del quale potrà essere dichiarata l'estinzione del reato e potrà essere ridotta della metà la sanzione della sospensione (Sez. 4, n. 48330 del 27/09/2017, B., rv.271040; Sez. 4, n. 12262 del 08/02/2018, F., Rv. 272531; Sez. 4, n. 48654 del 12/11/2019, G., Rv. 277903).

6. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente all'omessa applicazione della sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale di (Omissis) per la determinazione della durata di tale sanzione amministrativa accessoria.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di (Omissis).

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2023.

 

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