Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 3273 del 25 gennaio 2023

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 3273 del 25/01/2023
Circolazione Stradale - Art. 187 del Codice della Strada - Incidente stradale -  Reato di omicidio colposo - Aggravante della violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - Guida in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti - Test di screening eseguito solo sul sangue - Illogicità - In occasione di un sinistro stradale con reato di omicidio colposo, l'aggravante della violazione alle norme sulla disciplina della circolazione stradale, quale lo stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti appare manifestatamente illogica allorquando basata sulla provvisorietà del solo test di screening eseguito sul sangue e non sulle urine confermata dalla dicitura "richiede conferma con metodo più specifico".


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del (Omissis).4.2021, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di (Omissis) che aveva dichiarato (Soggetto 1) responsabile del reato di omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, contestato al medesimo (fatto del (Omissis).11.2009).

Secondo quanto ricostruito dalla Corte territoriale, l'imputato, alla guida della sua autovettura, sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, procedendo a velocità eccessiva, su un manto stradale reso viscido e sdrucciolevole a causa dell'umidità notturna, perdeva il controllo del mezzo, andando a collidere contro alcuni alberi posti sul margine della strada: il veicolo si ribaltava e l'impatto provocava il decesso della persona trasportata.

2. Avverso la prefata sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue.

I) Vizio di motivazione in ordine alla responsabilità del prevenuto in relazione alla contestata aggravante (previgente) di cui all'art. 589, comma 3, cod. pen.; insussistenza dei riscontri scientifici.
Si deduce che l'aggravante è stata ritenuta sussistente sulla scorta di un test di screening (dal quale emerse un quantitativo di metaboliti superiore al valore soglia) recante la chiara dicitura: "l'eventuale positività del test richiede conferma con metodo più specifico". I giudici hanno apoditticamente affermato che il test era stato eseguito su sangue (e non su urine) e che esso non necessitasse di alcuna conferma, invocando anche il principio della atipicità della prova. La Corte territoriale, quindi, da una parte evoca la necessità di una prova legale di accertamento, basata su tecniche e competenze scientifiche e specialistiche, dall'altra però pretende di superare la lacuna scientifica evocando il principio di atipicità della prova. La consulente tecnica della difesa aveva precisato che non può avere validità forense un risultato ottenuto attraverso un'unica prova documentale, non validata da un'analisi di conferma; che, inoltre, i test di screening disponibili in commercio all'epoca dei fatti si basavano sull'esame dell'urina; ma la sentenza impugnata svaluta tale informazione tecnico-esperienziale sulla base dell'illogico ragionamento secondo cui l'ospedale sarebbe stato certamente in grado di eseguire l'esame del sangue. Le stesse dichiarazioni del teste Piazzolla non danno dimostrazione del fatto che il test sia stato effettuato sul sangue.

II) Vizio di motivazione in ordine alla responsabilità del prevenuto in relazione alla contestata aggravante (previgente) di cui all'art. 589, comma 3, cod. pen.; insussistenza dei dati sintomatologici denotanti stato di alterazione.
Si deduce che erroneamente la Corte di appello ha desunto lo stato di alterazione (da assunzione di stupefacenti) dalla condotta di guida del prevenuto, caratterizzata da velocità molto elevata, peraltro neanche accertata attraverso consulenza tecnica o perizia.

III) Vizio di motivazione in ordine alla responsabilità del prevenuto in relazione alla contestata aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 3), cod. pen..
Si deduce che la ritenuta sussistenza dell'aggravante della colpa con previsione è condizionata dal postulato premesso ma indimostrato, ossia la sussistenza di uno stato di alterazione del prevenuto al momento in cui conduceva il mezzo. La sentenza impugnata non ha specificato elementi sintomatici che inducano la certezza della previsione dell'evento, non bastando la postulazione della sua astratta prevedibilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi dedotti sono fondati; il ricorso, pertanto, è meritevole di accoglimento.

2. I primi due motivi colgono nel segno, là dove denunciano la manifesta illogicità del percorso motivazionale della sentenza impugnata a supporto della ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dello stato di alterazione da sostanza stupefacente nella condotta di guida del prevenuto.

2.1. Sotto un primo profilo, la Corte territoriale, ai fini della prova in ordine all'avvenuta assunzione di sostanza stupefacente, si limita a ritenere attendibile il test di screening effettuato sulla persona dell'imputato, in quanto eseguito sul sangue e non sulle urine dello stesso. Ciò nonostante la palese provvisorietà di tale test (attestata dalla dizione presente nel documento di analisi e riportata in sentenza: "richiede conferma con metodo più specifico"), rispetto alla quale i giudici baresi contrappongono la generica considerazione secondo cui le (necessarie) analisi di conferma sarebbero inutili, posto che le stesse, al più, potrebbero servire "magari allo scopo di precisare in maniera più dettagliata il quantitativo di metaboliti da cocaina comunque presenti nel corpo del (Soggetto 1)", affermazione all'evidenza priva di un qualsivoglia supporto scientifico e; come tale, manifestamente illogica.

2.2. Sotto un secondo profilo, la motivazione offerta appare illogica e carente in punto di prova dello stato di alterazione, dal momento che tale condizione viene desunta solo dalla riscontrata velocità "molto elevata" del veicolo al momento dell'incidente, in assenza della indicazione di ulteriori elementi sintomatici, eventualmente accertati dai verbalizzanti, idonei ad affermare che l'imputato al momento del sinistro versasse in uno stato di alterazione psico-fisica determinato dall'assunzione di stupefacenti. È noto, infatti, che per la configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 589, comma terzo, n. 2 cod. pen., non è sufficiente che il guidatore abbia assunto sostanze stupefacenti prima di porsi alla guida ma è necessario che egli intraprenda detta condotta in stato di alterazione psico-fisica determinato dalla assunzione di droghe (Sez. 4, n. 27164 del 28/04/2015, Rv. 263872 - 01). Si tratta, quindi, di affermare non soltanto la positività alla sostanza stupefacente, ma anche la sussistenza, al momento del sinistro, di uno stato di alterazione psico-fisica derivante dall'uso di droga. È evidente che un simile stato non può essere desunto esclusivamente dalla velocità "eccessiva" del mezzo condotto dal prevenuto al momento del sinistro, situazione che di per se' non implica necessariamente uno stato di alterazione psico-fisica del conducente dovuto all'uso di droghe.

3. Passando al terzo motivo, si osserva che anche in tema di colpa cosciente la motivazione della sentenza impugnata è gravemente carente, illogica ed erronea in diritto, avendo desunto la detta circostanza aggravante sempre e soltanto dal ritenuto stato di alterazione del prevenuto e dalla velocità eccessiva del veicolo; per cui, a detta dei giudici baresi, l'imputato "non avrebbe potuto non prevedere, in concreto che un errore (anche minimo) nella conduzione dell'autovettura sarebbe stato fatale [(...) ed] avrebbe potuto cagionare un evento letale nonostante il convincimento di poterlo evitare".

Tale argomentazione confonde il concetto di "previsione" in concreto dell'evento, rilevante ai fini dell'aggravante in disamina, con quello di generica "prevedibilità" del medesimo.

In proposito, va qui ribadito il principio secondo cui, ai fini della configurabilità della colpa cosciente non è sufficiente la mera prevedibilità dell'evento, ma occorre la prova della sua previsione in concreto, accompagnata dal convincimento che lo stesso non accadrà, sicché il giudice è tenuto ad indicare analiticamente gli elementi sintomatici da cui tale previsione sia in concreto desumibile da parte dell'imputato (cfr. Sez. 4, n. 12351 del 15/01/2020, Rv. 278917 - 01).

La colpa con previsione, in altri termini, ricorre quando l'agente prevede, in concreto, che la sua condotta possa cagionare l'evento, ma si rappresenta di essere in grado di evitarlo. Il giudice che valuta la responsabilità, pertanto, deve indicare analiticamente gli elementi sintomatici da cui desume non la prevedibilità in astratto, bensì la previsione dell'evento, in concreto, da parte dell'imputato, non evincibile ex se dalla gravità della violazione in sé considerata. Non basta, come nel caso, un generico riferimento allo stato di alterazione del conducente e alla velocità "molto elevata" del mezzo, ma occorre valutare, con giudizio ex ante, se l'odierno ricorrente possa essersi rappresentato, in tempo utile per poter diversamente determinarsi, l'evento lesivo come concretamente realizzabile e se, e in ragione di quali valutazioni, possa essere stato animato dalla ragionevole convinzione di poterlo scongiurare (cfr. Sez. 4, n. 32221 del 20/06/2018, Rv. 273460 - 01; v. anche Sez. 4, n. 24612 del 10/04/2014, Rv. 259239 - 01).

4. Le superiori considerazioni impongono l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni che attengono alle circostanze aggravanti dianzi menzionate, con rinvio per nuovo giudizio sulle stesse ad altra sezione della Corte di appello di Bari, che si atterrà ai principi indicati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni relative alle circostanze aggravanti, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari.

Così deciso il 16 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2023.

 

DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o odinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


Canale TELEGRAM

   Per essere sempre aggiornati sulle novità e sulle attività di Circolazione Stradale, è possibile iscriversi liberamente al canale pubblico Telegram di Circolazione Stradale attraverso questo link: https://t.me/CircolazioneStradale