Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 32671 del 27 luglio 2023

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 32671 del 27/07/2023
Circolazione Stradale - Art. 186 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica - Esame etilometrico mediante alcoltest - Ausilio personale di altra FF.OO. - Carattere di indifferibilità e urgenza dell'esame - Nella guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool la richiesta di ausilio formulata dagli agenti operanti della polizia di stato al personale della polizia locale, in quanto dotata del relativo macchinario per l'esame etilometrico, non fa venir meno il carattere di indifferibilità e urgenza che contraddistingue l'esame etilometrico effettuato mediante alcoltest, il quale riveste ontologicamente la natura atto di polizia giudiziaria, intervenuti pochi minuti dopo che il conducente era stato fermato.


RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa il 12/10/2021 dal Tribunale di (Omissis), con la quale (Soggetto 1) era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed Euro 2.000,00 di ammenda (pena sostituita con lavori di pubblica utilità), con sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per due anni, per il reato previsto dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-sexies, con l'aggravante dell'aver commesso il fatto in orario notturno.

La sentenza di appello ha rilevato che doveva ritenersi infondato il motivo di gravame attinente alla nullità delle risultanze dell'esame etilometrico, in quanto asseritamente non preceduto dai rituali avvisi in ordine alla facoltà di farsi assistere da un difensore; risultando dagli atti che gli avvisi medesimi erano stati regolarmente formulati e che era mancata la sola verbalizzazione della risposta dell'imputato; ha rilevato che doveva ritenersi infondato il motivo di appello inerente alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p., atteso l'elevatissimo tasso alcolemico e i conseguenti pericoli per la pubblica incolumità, unitamente all'aggravante della guida in orario notturno; ha pure ritenuto infondato il motivo inerente alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, in ordine alle quali difettavano i relativi presupposti positivi.

2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso (Soggetto 1), tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione.

Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), in relazione al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, e all'art. 62 c.p.p., comma 2, artt. 136, 142, 180, 192 c.p.p., art. 195 c.p.p., comma 4, artt. 354, 356 c.p.p., art. 357 c.p.p., comma 2, lett. e), e artt. 113 e 114, disp. att. c.p.p., con conseguente violazione degli artt. 530 e 533 c.p.p..

Ha dedotto la nullità degli accertamenti urgenti con conseguente mancanza di prova legale in ordine allo stato di ebbrezza dell'imputato; ha rilevato che, nel caso di specie, gli operanti si erano avvalsi di un modulo prestampato, scelta che aveva determinato nullità e irregolarità nell'attività svolta; ha argomentato che l'accertamento etilometrico non era avvenuto da parte degli agenti intervenuti per primi sul posto ma, in considerazione della carenza del relativo macchinario, da parte di operanti presso la polizia locale, elemento che avrebbe fatto venire meno i requisiti di urgenza prescritti dall'art. 113 disp. att. c.p.p.; ha esposto che, dalla lettura del verbale di accertamenti urgenti, non era emerso che l'esame etilometrico fosse stato svolto dall'agente scelto (Soggetto 2), la quale aveva dichiarato in dibattimento di aver proceduto all'esame medesimo, con conseguente nullità connessa al combinato degli artt. 136, 137 e 142 c.p.p.; ha altresì dedotto che l'uso di un modulo prestampato non attribuiva certezza all'effettiva sussistenza dell'avviso di farsi assistere da un difensore di fiducia, mancando la verbalizzazione della risposta del soggetto sottoposto all'esame e non essendo di valenza adeguata sul piano probatorio la testimonianza resa sul punto dagli agenti operanti.

Con il secondo motivo di impugnazione ha dedotto la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), per erronea applicazione dell'art. 62-bis c.p. e in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ha dedotto che si poneva in contraddizione con le argomentazioni del giudice di secondo grado il fatto che l'imputato non avesse riportato condanne negli anni successivi e che la patente di guida, dopo la sospensione, fosse stata rinnovata in sede amministrativa; deducendo altresì che, sulla base della concretezza del fatto, la condotta dell'imputato non aveva procurato effettivo pericolo agli altri utenti della strada.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente ha dedotto una serie di nullità riferite specificamente al verbale redatto da personale della Polizia di Stato alle ore 2,30 del (Omissis) e nel quale erano stati riportati i dati dell'esame etilometrico effettuato nei confronti dell'imputato.

Il motivo non supera complessivamente il vaglio di ammissibilità, data la manifesta infondatezza delle argomentazioni spiegate a sostegno.

2.1 Il primo profilo di doglianza formulato nel motivo di ricorso attiene alla dedotta violazione del combinato dell'art. 354 c.p.p. e art. 113 disp. att. c.p.p., con specifico riferimento all'art. 354 c.p.p., comma 3, il quale dispone che, in caso di stato di fatto soggetto a modifica, gli "ufficiali di polizia giudiziaria" possono compiere gli accertamenti sulle persone in caso di pericolo di modifica dello stato di fatto, potendo i relativi atti essere svolti dagli agenti di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 113 disp. att. c.p.p. nei soli casi di "particolare necessità e urgenza".

Ciò posto, la deduzione operata dalla difesa del ricorrente - in base alla quale, non avendo gli agenti proceduto direttamente all'esame etilometrico e avendo richiesto l'ausilio della polizia locale, in quanto dotata del relativo macchinario, dovendosi quindi ritenere come venute meno le ragioni di necessità ed urgenza - deve ritenersi manifestamente infondata.

Sul punto, va difatti rilevato che l'esame etilometrico effettuato mediante alcoltest riveste ontologicamente la natura atto di polizia giudiziaria urgente e indifferibile, il cui esito, in quanto legato al decorso del tempo, può essere definitivamente compromesso in caso di mancato tempestivo svolgimento (Sez. 4, n. 5860 del 10/11/2021, dep.2022, F., Rv. 282639); carattere di indifferibilità e urgenza che quindi non può ritenersi in alcun modo venuto meno per effetto della richiesta di ausilio formulata dagli agenti operanti nei confronti del personale della polizia locale, peraltro - sulla base degli stessi atti allegati al ricorso (e, in particolare, della testimonianza dell'agente (Soggetto 3) e del verbale di accertamento redatto ai sensi dell'art. 354 c.p.p.) - intervenuti pochi minuti dopo che l'imputato era stato fermato dal personale della Polizia di Stato.

2.2 Con il secondo profilo di doglianza contenuto nel motivo di impugnazione, il ricorrente ha dedotto la nullità del verbale di accertamento conseguente alla mancata indicazione nello stesso del nominativo dell'agente della Polizia locale che aveva effettivamente espletato l'esame alcolimetrico nei confronti dell'imputato, ovvero l'agente scelto della polizia locale (Soggetto 2) (circostanza, quest'ultima, emersa nel corso delle testimonianze assunte nel corso del primo grado di giudizio).

La relativa censura deve ritenersi inammissibile in quanto non posta alla base di motivo di appello e non riguardante un profilo di nullità rilevabile in ogni stato e grado.

Difatti, l'omessa indicazione, nel verbale redatto nella fase delle indagini, del nominativo dei verbalizzanti, nonché l'omessa sottoscrizione del verbale stesso da parte di chi lo ha redatto, integrano la nullità prevista dall'art. 142 c.p.p., che ha natura relativa, con conseguente onere della parte di eccepirla, a pena di decadenza, immediatamente dopo il compimento dell'atto (Sez. 6, n. 38658 del 05/10/2010, D. A., Rv. 248523; Sez. 1, n. 40700 del 09/09/2015, A., Rv. 264855).

2.3 Con il terzo profilo di censura contenuto nel motivo di impugnazione, il ricorrente ha dedotto la nullità conseguente all'omesso avviso all'interessato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, attesa l'utilizzazione di un modulo prestampato, elemento che avrebbe determinato la certezza dell'effettività dell'avviso solo in presenza della verbalizzazione della risposta da parte dell'interessato (nel caso di specie, ritenuta come non resa).

La censura è manifestamente infondata.

Sul punto, il verbale di accertamenti urgenti redatto dagli operanti e allegato al ricorso dà atto che la persona sottoposta a esame era stata avvertita della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, dovendo quindi considerarsi il relativo atto come fidefaciente, anche se redatto su modulo prestampato, rilevando che lo stesso - mediante la barratura della relativa casella - aveva comunque espressamente dato atto della mancata richiesta di assistenza da parte del soggetto sottoposto all'accertamento.

A tale proposito, va rilevato che - in tema di guida in stato di ebbrezza e ai fini della prova dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 114 disp. att., in ordine alla facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia è sufficiente che di tale circostanza sia fatta menzione negli atti di polizia giudiziaria (quale il verbale di accertamento urgente) attesa la loro natura fidefaciente (Sez. 4, n. 3906 del 21/01/2020, B., Rv. 278287; Sez. 4, n. 3913 del 17/12/2020, dep. 2021, A., Rv. 280381).

D'altra parte, in relazione all'obbligo di verbalizzazione previsto dall'art. 357 c.p.p., va ricordato come sia comunque ammissibile la testimonianza degli operatori di polizia giudiziaria in merito a quanto dagli stessi direttamente effettuato e percepito nell'immediatezza dei fatti ma non verbalizzato (Sez. 5, n. 25799 del 12/12/2015, dep. 2016, S., Rv. 267260); principio dal quale deriva che, in tema specifico di guida in stato di ebbrezza, la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data anche mediante la deposizione dell'agente operante (Sez. 4, n. 35844 del 18/06/2021, T., Rv. 281976).

Nel caso di specie, quindi, deve rilevarsi come dell'adempimento del relativo obbligo sia stato espressamente dato atto da parte della suddetta agente della polizia locale - nel verbale di esame testimoniale allegato al ricorso - la quale ha dichiarato che il relativo avviso era stato espressamente rivolto nei confronti della persona sottoposta a esame.

Da tale presupposto, deriva quindi la manifesta infondatezza del profilo di doglianza attinente alla mancata documentazione del relativo avviso profilo di censura da ritenere comunque tautologico rispetto a quello precedente - e al dedotto difetto di credibilità del teste (Soggetto 4) in ordine all'effettiva formulazione dell'avviso medesimo.

3. Deve ritenersi manifestamente infondato anche il secondo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente ha censurato la sentenza di secondo grado per l'omessa o comunque illogica motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Sul punto, va rilevato come il riconoscimento delle predette circostanze richieda la specifica dimostrazione di elementi positivi idonei a giustificarne la concessione e dalla cui assenza legittimamente deriva il relativo diniego (Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, V., Rv. 275640; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, D. C., Rv. 281590).

Nel caso di specie, la Corte d'appello ha analiticamente giustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non solo sulla base della mancanza di elementi positivi idonei a giustificarne la concessione, ma sulla scorta degli elementi ostativi rappresentati dalla specifica gravità del fatto ascritto, in relazione all'elevatissimo tasso alcolemico riscontrato e al conseguente rischio per la pubblica incolumità - logicamente deducibile dal fatto che l'imputato stesse circolando contromano in una strada cittadina oltre che in relazione alla condotta antecedente e successiva rispetto al controllo.

Con tali specifiche argomentazioni, il motivo di ricorso ha omesso del tutto di confrontarsi richiamando genericamente il solo elemento rappresentato dalla mancata commissione di reati successivamente a quello per cui si procede e all'intervenuto rinnovo del documento di circolazione.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2023.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2023.

 

DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o odinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


Canale TELEGRAM

   Per essere sempre aggiornati sulle novità e sulle attività di Circolazione Stradale, è possibile iscriversi liberamente al canale pubblico Telegram di Circolazione Stradale attraverso questo link: https://t.me/CircolazioneStradale