Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quinta, sentenza n. 29627 del 10 luglio 2023

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione V, sentenza numero 29627 del 10/07/2023
Circolazione Stradale - Riforma Cartabia - Reato perseguibile a querela - Furto di gasolio da autotrazione aggravato dalla violenza sulle cose - Denuncia - Querela - Alla luce dell'entrata in vigore della cd. Riforma Cartabia, che ha introdotto significative modifiche in tema di procedibilità in relazione ad alcune fattispecie incriminatrici, il reato di furto, aggravato dalla violenza sulle cose, di 95 litri di gasolio da autotrazione soltanto denunciato alle forze dell'ordine, non può essere considerata istanza punitiva, e dunque una querela.


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 1° giugno 2022 la Corte di appello di (Omissis) ha confermato la pronuncia del Tribunale cittadino in composizione monocratica del 24 ottobre 2016 nei confronti di (Soggetto 1) con la quale l'imputato era stato condannato, previa concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. equivalente alle contestate aggravanti, alla pena di giustizia per il reato di furto tentato, così diversamente qualificata la originaria imputazione di furto consumato.

L'accusa ha ad oggetto il tentato furto, aggravato dalla violenza sulle cose e dall'utilizzo del mezzo fraudolento, di 95 litri di gasolio da autotrazione sottratto in concorso con altri, attraverso la rottura di una finestra all'interno di un capannone di proprietà di (Soggetto 2); in particolare (Soggetto 1) attendeva i coimputati, che si erano introdotti nella proprietà altrui, all'esterno a bordo di una vettura (artt. 110, 56, 624, 625 n. 2 e 4 cod. pen.).
Con la recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato deducendo il seguente motivo enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Con il motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 161 cod. pen..

Lamenta il ricorrente la intervenuta estinzione del reato contestato per intervenuta prescrizione prima della pronunzia della sentenza di secondo grado.

Ai fini della decorrenza dei termini prescrizionali, sostiene la difesa, non deve essere considerata la pur contestata recidiva dal momento che la stessa non è stata valutata ai fini della determinazione della pena.

2.2. Con i motivi aggiunti successivamente depositati il ricorrente ha evidenziato la sopravvenuta improcedibilità della fattispecie contestata a seguito della entrata in vigore della cd. Riforma Cartabia, in base alla quale la ipotesi in esame (artt. 624, 625 nn. 2 e 4 cod. pen.) è perseguibile a querela.

Nel caso di specie la persona offesa ha solo denunciato il fatto senza avere espresso specificamente la volontà di procedere penalmente contro gli autori del furto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Il motivo principale di ricorso è manifestamente infondato.

1.1. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il giudice di primo grado, nel determinare la pena, ha inserito nel giudizio di bilanciamento anche la contestata recidiva, come emerge dalla specifica indicazione contenuta nel dispositivo di primo grado che espressamente richiama gli artt. 69 e 99 cod. pen. ("[...] Visti gli artt. 521, 533, 535 cod. proc. pen., 62 n. 4, 99, 69 cod. pen. [...]"), risultando chiaramente che nel giudizio di bilanciamento tra la concessa circostanza attenuante e le circostanze aggravanti sia stata compresa anche la contestata recidiva.

Una volta ritenuta la contestata recidiva ricompresa nel giudizio di bilanciamento, occorre richiamare la giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Un. secondo cui il bilanciamento della recidiva con le attenuanti non ne esclude il rilievo ai fini del calcolo prescrizionale. In tema di recidiva, il limite all'aumento di pena previsto dall'art. 99, sesto comma, cod. pen. non rileva in ordine alla qualificazione della recidiva, prevista dal secondo e dal quarto comma del predetto articolo, come circostanza ad effetto speciale, ne' influisce sui termini di prescrizione, determinati ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., come modificati dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, il cui computo è da effettuarsi secondo parametri oggettivi, generali e astratti. (Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022, C., Rv. 283328).

Ai fini del computo dei termini di prescrizione, nel caso di specie, considerando la contestata recidiva, il termine prescrizionale massimo è da fissare alla data del 2 marzo 2029.

1.2. Va peraltro sottolineato che, seppure si ritenesse che si è esclusa la recidiva dal computo della pena, il termine di prescrizione massimo risulterebbe decorso alla data dell'11 giugno 2022 (al termine massimo maturato alla data del 2 giugno 2021 vanno aggiunti 374 giorni di sospensione ex art. 159 cod. pen.) e, dunque, dopo la pronunzia della sentenza di secondo grado intervenuta in data 1° giugno 2022.

Anche in questo caso, pertanto, le indicazioni delle Sezioni Unite "R." impediscono di ravvisare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione maturata dopo la sentenza di secondo grado anche se espressamente dedotta con il ricorso per cassazione. ("È ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, (2016), R., Rv. 266819).

2. Quanto al motivo aggiunto, occorre evidenziare che, a seguito dell'entrata in vigore in data 31 dicembre 2022 della cd. Riforma Cartabia di cui al d. lgs. n. 150/2022, sono state introdotte significative modifiche in tema di procedibilità in relazione ad alcune fattispecie incriminatrici e si è molto esteso il campo dei reati perseguibili a querela.

2.1. Con particolare riferimento al reato di furto, l'art. 2 primo comma lett. l) del d. lgs n. 150/2022 ha così sostituito l'art. 624 comma terzo cod. pen.: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis).».

Dunque, il reato di furto di cui all'art. 624 cod. pen. aggravato dalle circostanze di cui all'art. 625 cod. pen. (con alcune limitate eccezioni non ravvisabili nel caso di specie) è divenuto perseguibile a querela.

Dagli atti è da escludere che la denunzia raccolta dai carabinieri possa essere considerata istanza punitiva e dunque quale querela.

2.2. Deve evidenziarsi, sul punto, tuttavia, che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen., la sopravvenuta mancanza di una condizione di procedibilità, non consentendo la declaratoria di inammissibilità, l'instaurazione di un valido rapporto processuale (Sez. Un., 21 giugno 2018 n. 40150, S.).

3. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma 18 maggio 2023.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2023.

 

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