Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 23745 del 31 maggio 2023

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 23745 del 31/05/2023
Circolazione Stradale - Art. 186 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica - Sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità - Mancata osservanza delle prescrizioni - Revoca retroattiva - Illegittimità del provvedimento - A seguito del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, la revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, disposta per mancata osservanza delle prescrizioni, comporta il ripristino della sola pena residua e non l'intera pena di cui all'intervenuta condanna, calcolata sottraendo dalla pena complessivamente inflitta il periodo di positivo svolgimento dell'attività, mediante i criteri di ragguaglio dettati dall'art. 58 del D.Lgs. n. 274 del 2000.


RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di (Omissis), in composizione monocratica, con ordinanza dell'1/12/2022 ha revocato la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità irrogata a (Soggetto 1) in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b) e comma 2 sexies in ragione della condotta tenuta dal condannato durante l'esecuzione, che ha stigmatizzato come inottemperante all'obbligo del rispetto della puntualità e della continuità della prestazione.

Il giudice ha quindi apprezzato la gravità dei comportamenti e ne ha disposto la revoca in quanto "per tutta la durata del percorso emerge nitidamente una mancanza di volontà e di sollecitudine a svolgere tale percorso".

La revoca, come esplicita il provvedimento impugnato, è stata disposta ex tunc, quindi in relazione all'intera pena di cui all'intervenuta condanna (mesi uno e gg. 10 di arresto ed Euro 1800 di ammenda).

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il (Soggetto 1), deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, violazione di legge laddove il giudice patavino ha disposto la revoca in relazione all'intera durata della pena e non ha tenuto conto, comunque, del periodo di pena già espiato, e, nella specie, dei 60 giorni in cui, comunque, era stato svolto il lavoro di pubblica utilità.

Chiede, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato.

Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e, pertanto, il provvedimento impugnato va annullato limitatamente alla durata della pena ripristinata a seguito della revoca del lavoro di pubblica utilità con rinvio per un nuovo esame sul punto al Tribunale di (Omissis).

2. Ed invero, sussiste il lamentato vizio di violazione di legge in riferimento al ripristino dell'intera pena sostituita.

Il ricorso pone la questione in punto di diritto dell'individuazione degli effetti derivanti dall'interruzione del lavoro di pubblica utilità, quale pena sostituiva applicata al condannato ai sensi dell'art. 186 C.d.S., comma 9 bis e del conseguente provvedimento di revoca, imponendo di verificare se operi in via retroattiva senza assegnare alcuna rilevanza al periodo di lavoro già svolto, oppure se debba tenersene conto mediante lo scomputo dalla pena residua ancora da eseguire, previo ragguaglio.

Il tema è stato già affrontato da questa Corte di legittimità in una recente pronuncia che, condivisibilmente, ha ritenuto che la revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, disposta per mancata osservanza delle prescrizioni, comporti il ripristino della sola pena residua, calcolata sottraendo dalla pena complessivamente inflitta il periodo di positivo svolgimento dell'attività, mediante i criteri di ragguaglio dettati dal D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 58. (Sez. 4, n. 4176 del 28/1/2022, G., Rv. 282579; conf. Sez. 1, n. 42505 del 23/9/2014, D. G., Rv. 260131).

La norma di riferimento - com'è noto - è costituita dall'art. 186 C.d.S., comma 9-bis, secondo cui, in caso di violazione degli obblighi connessi al lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione dispone "la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida e della confisca".

Di per se’ la disposizione, nel suo testuale tenore prescrittivo e nell'interpretazione letterale per l'uso del verbo "ripristinare", pare richiedere l'eliminazione per il futuro della pena sostitutiva e l'applicazione di quella originariamente inflitta e sostituita con il lavoro di pubblica utilità, senza testualmente disporre alcunché per il caso in cui tale misura punitiva abbia trovato attuazione concreta sino alla violazione delle relative prescrizioni e quindi nemmeno disciplinare positivamente gli effetti prodotti dalla revoca disposta.

Ritiene, tuttavia, il Collegio di ribadire il principio di diritto affermato da questa Corte di legittimità negli arresti sopra citati secondo cui la revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, disposta per mancata osservanza delle prescrizioni, comporta il ripristino della sola pena residua, calcolata sottraendo dalla pena complessivamente inflitta il periodo di positivo svolgimento dell'attività, mediante i criteri di ragguaglio dettati dal D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 58. (vedasi anche Sez. 1, n. 32416 del 31/3/2016, B., Rv. 267456).

3. E' stato condivisibilmente osservato in tali pronunce, infatti, che, gli artt. 186 e 187 C.d.S. operano il richiamo esplicito, in quanto compatibile, all'istituto del lavoro di pubblica utilità come disciplinato dal D.Lgs. n. 274 del 2000, che regola il procedimento davanti al giudice di pace e prevede le sanzioni irrogabili per i reati attribuiti alla sua competenza, venendo in rilievo, in particolare, il disposto dell'art. 58, secondo il quale, ad ogni effetto giuridico, l'obbligo di permanenza domiciliare ed il lavoro di pubblica utilità si considerano come pene detentive della specie corrispondente a quella della pena originaria.

Ritiene perciò questa Corte che la limitazione della libertà personale subita da chi abbia espletato attività lavorativa nell'interesse della collettività costituisce per l'ordinamento sanzione detentiva espiata e non misura alternativa alla carcerazione secondo la disciplina dettata per gli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario. Deve ritenersi, allora, che il comportamento del condannato inadempiente che, come nel caso che ci occupa, non si sia del tutto sottratto all'esecuzione dell'attività impostagli a titolo di sanzione para-detentiva, ma ne abbia violato gli obblighi, con una presenza saltuaria, susciterebbe una duplice reazione dell'ordinamento, da un lato la sanzione penale per il reato commesso ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 56 e dall'altro il prolungamento della durata della pena originaria sostituita per effetto della revoca.

Per evitare tale irragionevole inasprimento punitivo, che pone nel nulla il pur corretto comportamento esecutivo tenuto, seppur temporalmente limitato, e che finirebbe per contrastare la finalità rieducativa del reo, cui anche il lavoro di pubblica utilità tende, è stato affermato il principio di diritto sopra ricordato, che si ritiene di ribadire.

4. Poiché il provvedimento in verifica oggi impugnato non si è attenuto a tali criteri interpretativi, ma ha in via automatica disposto la revoca retroattiva della pena sostitutiva senza condurre alcuna indagine in merito ai complessivi comportamenti tenuti dal ricorrente, alla individuazione temporale delle violazioni compiute e alla loro incidenza sul periodo di esecuzione della sanzione sostitutiva, in ciò incorrendo in violazione di legge, lo stesso va annullato con rinvio al Tribunale di (Omissis) per il rinnovato esame della richiesta di revoca che dovrà svolgersi alla luce del principio di diritto sopra affermato.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla durata della pena ripristinata a seguito della revoca del lavoro di pubblica utilità e rinvia per un nuovo esame sul punto al Tribunale di (Omissis).

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2023.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2023.

 

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