Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione sesta, sentenza n. 2184 del 19 gennaio 2023

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione VI, sentenza numero 2184 del 19/01/2023
Circolazione Stradale - Art. 186 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto - Valutazione - Omessa pronuncia - Rinvio per la sussistenza o meno dei presupposti - A fronte del mancato esame dello specifico motivo di appello relativo alla richiesta di applicazione dell'art. 131 bis c.p. attraverso l'omessa o scarna pronuncia dell'organo giudicante, si impone l'annullamento della sentenza con rinvio per la nuova valutazione della sussistenza o meno dei presupposti per l'operatività della particolare tenuità del fatto.


RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di (Omissis), in data 1 dicembre 2021 ha confermato la condanna di (Soggetto 1) a mesi quattro e giorni quindici di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale, emessa dal Tribunale di (Omissis) in relazione ai reati di cui all'art. 337 e 651 c.p., oltre che dell'art. 186 C.d.S., comma 7 (fatti accertati il (Omissis) e ritenuti in continuazione tra loro).

2. Con il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato vengono dedotti due motivi di ricorso.

2.1. Il primo concerne l'omesso esame della doglianza contenuta nell'atto di appello e relativa alla applicabilità dell'art. 131 bis c.p.. Sul punto infatti la Corte di appello - che pure ha dato atto che tra i motivi di appello vi era la richiesta di applicazione della causa di non punibilità, invocata in ragione "della occasionalità della condotta e del sostanziale stato di incensuratezza" - non si è in alcun modo pronunciata.

2.2. Con il secondo motivo, invece, si deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata in riferimento al motivo di gravame relativo alla denunciata contraddittorietà delle prove escusse in dibattimento. In particolare, si sostiene che dalle dichiarazioni rese dalla persona che si trovava a bordo dell'autovettura condotta dall'imputato era emersa una situazione diversa da quella descritta dagli operanti, che avevano riferito in dibattimento di un atteggiamento "minaccioso, offensivo e sprezzante" del (Soggetto 1), in totale contrasto con quanto detto dal passeggero del veicolo. Da ciò, secondo la difesa, emergono elementi per poter inferire che gli operanti hanno agito arbitrariamente, sostenendo poi di aver subito atti di resistenza in realtà mai posti in essere dall'imputato.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8, convertito dalla L. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il secondo motivo di ricorso - che ha valenza pregiudiziale - è infondato. Invero, la doglianza intende sostenere una versione dei fatti in contrasto con quanto le conformi sentenze di condanna argomentano in modo logico, senza che peraltro vengano indicati specifici elementi idonei a supportare la presunta erroneità delle motivazioni dei giudici di merito.

1.1. In particolare, le sentenze di merito hanno preso in considerazione la versione dei fatti resa dall'imputato - secondo cui egli non avrebbe posto in essere alcuna condotta di resistenza ma sarebbe stato ingiustificatamente tratto in arresto e trattenuto in camera di sicurezza per cinque ore - e l'hanno ritenuta non credibile alla luce di quanto riferito dagli operanti.

1.2. Inoltre, in merito alle dichiarazioni rese in sede di indagini difensive dal (Soggetto 2), che si trovava nell'auto con il (Soggetto 1) al momento del controllo, la Corte di appello ha precisato che, atteso l'intervenuto decesso del predetto, non è stato possibile sentirlo come testimone, atto istruttorio che sarebbe stato assolutamente necessario per poterne saggiare l'attendibilità, specie in relazione all'asserito "atteggiamento collaborativo" del (Soggetto 1) e all'offerta dello stesso di "lasciare in garanzia" agli operanti i propri documenti di identità; versione questa - precisa il giudice di appello - in totale contrasto con quanto testimoniato dagli agenti operanti che hanno riferito che il (Soggetto 2) aveva dichiarato nell'immediatezza di non conoscere il (Soggetto 1) e subito dopo si era allontanato non volendo essere coinvolto nell'accaduto.

1.3. Infine, per quel che riguarda le lesioni refertate al (Soggetto 1) (e secondo la versione difensiva riconducibili ad una aggressione subita dagli operanti) la sentenza impugnata - con motivazione certamente non illogica - ha evidenziato che il relativo certificato medico è stato rilasciato diverse ore dopo l'accaduto e che le "lievi ecchimosi agli arti superiori" appaiono pienamente compatibili con un'attività energica di contenimento posta in essere legittimamente dagli assistenti della P.S. al fine di contrastare la condotta violenta dell'imputato.

1.4. A fronte di tale ricostruzione dell'accaduto, fondata su una motivazione non illogica, il ricorso si limita a proporre una diversa versione dei fatti. Sul punto, questa Corte ha precisato che in tema di ricorso per cassazione, la manifesta illogicità della motivazione, prevista dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), presuppone che la ricostruzione proposta dal ricorrente e contrastante con il procedimento argomentativo recepito nella sentenza impugnata sia inconfutabile e non rappresenti soltanto un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (ex plurimis, Sez. 6^, n. 2972 del 4 dicembre 2020 - dep. 2021, Rv. 280589), presupposto, questo, certamente non riscontrabile nel caso in esame.

2. Il primo motivo è invece fondato.

2.1. Dalla sentenza di appello risulta che, nell'impugnare la condanna in primo grado, la difesa dell'imputato aveva espressamente chiesto, in via subordinata rispetto all'assoluzione nel merito, l'applicazione dell'art. 131 bis c.p.. La Corte di appello sul motivo non si è pronunciata, limitandosi a dichiarare (pag. 8) "infondato l'unico motivo di gravame, teso a sostenere l'insussistenza del fatto contestato...".

2.2. E' vero che, nel prosieguo della sentenza impugnata, si dà conto di un "precedente recente - sentenza del 30 giugno 2015 del Tribunale monocratico di (Omissis), irrevocabile il 28 luglio 2016 - per rifiuto di sottoporsi ad alcoltest" (dunque la stessa fattispecie per la quale era intervenuta condanna: art. 186 C.d.S., comma 7). Tale elemento, che in astratto potrebbe rilevare in ordine alla causa di non punibilità, viene però utilizzato esclusivamente per delineare negativamente la personalità dell'imputato e quindi per sostenere la non credibilità della sua tesi difensiva.

3. A fronte del mancato esame dello specifico motivo di appello relativo alla richiesta di applicazione dell'art. 131 bis c.p., si impone l'annullamento - sotto tale profilo - della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Cagliari che valuterà la sussistenza o meno dei presupposti per l'operatività della particolare tenuità del fatto.

4. Va inoltre rilevato che, essendo stati i fatti commessi nel settembre del 2016, le due contravvenzioni (art. 651 c.p. e art. 186 C.d.S., comma 7) risultano, a differenza del delitto di resistenza, estinte per prescrizione.

5. Giova infine evidenziare che nel caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, limitatamente alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice di rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (Sez. 3^ n. 30383 del 30 marzo 2016 - Rv. 267590; Sez. 3^, n. 50215 dell'8 ottobre 2015 - Rv. 265434).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 337 c.p. e rinvia per nuovo giudizio su tale capo alla Corte di appello di Cagliari.

Annulla, altresì, la medesima sentenza con riferimento ai reati di cui all'art. 651 c.p. e D.lgs. n. 285 del 1992, art. 186, comma 7 perché estinti a seguito di intervenuta prescrizione.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2023.

 

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