Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 17193 del 26 aprile 2023

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 17193 del 26/04/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 187 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica - Rifiuto di sottoporsi all'accertamento strumentale - Norme processuali - Deposito delle conclusioni scritte - Termini - Nel reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool e in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti, le conclusioni del Procuratore generale devono essere depositate, e quindi comunicate alla difesa, entro il previsto termine di dieci giorni liberi prima dell'udienza ai sensi di quanto disposto dalla L. n. 176 del 2020, art. 23-bis.


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 6 ottobre 2022 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del Tribunale di (Omissis) del 15 luglio 2020 con cui (Soggetto 1) era stato condannato alla pena di mesi tre di arresto ed Euro 1.000 di ammenda, in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, per essersi rifiutato di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico e dell'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione (Soggetto 1), a mezzo del suo difensore, eccependo, con unico motivo, inosservanza di norme processuali per violazione del combinato disposto dell'art. 523 c.p.p. e L. 18 dicembre 2020, n. 176, art. 23-bis.

Il ricorrente lamenta di avere dedotto, con conclusioni scritte depositate entro il previsto termine di cinque giorni prima dell'udienza di appello, l'avvenuta violazione della norma della L. n. 176 del 2020, art. 23-bis, per non essere state depositate le conclusioni scritte del Procuratore generale nell'ivi indicato termine di dieci giorni prima della celebrazione dell'udienza, con palese lesione delle proprie facoltà defensionali, avendo, peraltro, ricevuto le suddette conclusioni solo dopo aver inviato le proprie.

Sarebbe, pertanto, del tutto illegittima la decisione con cui la Corte di appello ha deciso, in via preliminare, di non accogliere l'istanza di rinvio del giudizio avanzata dalla difesa, peraltro sull'erroneo presupposto che "le conclusioni del PG risultano essere state inviate il giorno 30 settembre, pertanto nel pieno rispetto del termine di cinque giorni previsto".

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

4. La difesa ha depositato successive conclusioni scritte, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, per cui deve, conseguentemente, essere disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

2. Il Collegio rileva, infatti, come dagli atti risulti che le conclusioni del Procuratore generale sono state depositate, e quindi comunicate alla difesa, tardivamente rispetto al previsto termine di dieci giorni liberi prima dell'udienza - e non di cinque, come del tutto erroneamente indicato dalla Corte territoriale in sentenza - ai sensi di quanto disposto dalla L. n. 176 del 2020, art. 23-bis.

Conseguentemente, in coerenza con la più recente interpretazione espressa dalla giurisprudenza di legittimità, cui questo Collegio intende conformarsi, l'indicato incidente ha comportato una violazione del diritto di difesa ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), altrimenti svuotandosi di contenuto il portato precettivo dell'indicata norma.

E' stato affermato, infatti, che, nel giudizio cartolare d'appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, la difesa dell'imputato, cui siano state trasmesse in via telematica le conclusioni del procuratore generale tardivamente depositate, è onerata, ex art. 182 c.p.p., versandosi in ipotesi di nullità a regime intermedio, della tempestiva relativa eccezione, dovendo detta parte, a seguito della trasmissione ad essa comunque avvenuta, considerarsi presente all'atto a norma dell'art. 182 c.p.p. (così, espressamente, Sez. 4, n. 21066 del 05/05/2022, 0., Rv. 283316-01).

Ciò, nel caso di specie, è avvenuto, avendo il (Soggetto 1) tempestivamente richiesto il rinvio dell'udienza di trattazione del giudizio di appello, nonché eccepito, nelle conclusioni ivi formulate, l'intervenuta inosservanza della disposizione L. n. 176 del 2020, ex art. 23-bis, per non aver tempestivamente ricevuto le conclusioni scritte formulate da parte del Procuratore generale.

3. La violazione della suddetta norma comporta, pertanto, l'accoglimento del proposto ricorso e il conseguente annullamento dell'impugnata sentenza, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2023.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2023.

 

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