Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 17187 del 26 aprile 2023

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 17187 del 26/04/2023
Circolazione Stradale - Art. 186 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza - Aggravante dell'aver provocato un incidente stradale in ore notturne - Accertamento del tasso alcolemico - Facoltà di farsi assistere dal difensore - In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool la polizia giudiziaria deve dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia non soltanto ove richieda l'effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico, ma anche quando richieda che tale ulteriore accertamento venga svolto sul prelievo ematico già operato autonomamente da tale struttura a fini di diagnosi e cura senza alcun obbligo dell'organo operante di attendere che l'interessato sia in stato psicofisico tale da poter comprendere l'avviso nel compimento dell'alcoltest.


RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Napoli, pronunciando sul gravame nel merito proposto odierno ricorrente (Soggetto 1), con sentenza del 12/10/2022 ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di (Omissis), in composizione monocratica, il 9/5/2018, all'esito di giudizio ordinario, lo ha condannato alla pena di anni uno di arresto ed Euro 4000 di ammenda in quanto riconosciutolo colpevole del reato p. e p dall'art. 186 C.d.S., comma 1 e comma 2, lett. c), perché si poneva alla guida del motociclo Piaggio (Omissis) 250 targato (Omissis) in stato di ebbrezza conseguente all'uso di sostanze alcoliche, con tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge, nello specifico pari a 1,6 g/l, come risulta dalla documentazione agli atti, provocando un incidente stradale. Con l'aggravante di avere commesso il fatto tra le ore 22,00 e le ore 7,00. In (Omissis).

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il (Soggetto 1) deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

Con primo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c), artt. 354 e 356 c.p.p. e art. 114 disp. att. sul rilievo che all'imputato non vennero dati gli avvisi previsti dall'art. 114 disp. att. c.p.p. della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al momento degli accertamenti circa la rilevazione del tasso alcolemico a seguito dell'incidente.

Il ricorrente sottolinea che dagli atti si evincerebbero dati contrastanti quanto alla circostanza che il (Soggetto 1) fosse incosciente al momento di dover ricevere eventualmente gli avvisi. Inoltre, vi sarebbero stati degli ulteriori prelievi coattivi eseguiti alle 4:07 con la refertazione alle 4:21 rispetto a quelli delle 3:18 con refertazione alle 3:55. Vi sarebbero, quindi, degli esami ematici svolti esclusivamente su richiesta della PG in quanto tali con necessità degli avvisi di legge.

Con un secondo motivo di ricorso si lamentano contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato.

Ad avviso del ricorrente, una compiuta valutazione della sentenza impugnata, non può non evidenziare il fatto che la stessa ricostruzione della dinamica dell'incidente restituirebbe la percezione distorta che la Corte territoriale ha avuto dell'intera vicenda.

Si sostiene che la ricostruzione della dinamica sia intrisa di errori percettivi (l'incidente era occorso in (Omissis) e non in (Omissis)) anche nella parte in cui si afferma apoditticamente che a seguito dello stesso al (Soggetto 1) veniva amputata una gamba così "come da intervento chirurgico documentato in atti".

Sennonché nè all'interno del fascicolo di primo grado, nè in quello di appello sarebbe presente alcuna documentazione medica, ne', tanto meno, quella afferente l'intervento chirurgico subito dal (Soggetto 1).

Non sarebbe dato comprendere a quale documentazione faccia laconicamente riferimento la Corte d'Appello di Napoli, incorrendo così in vizio di motivazione per aver addotto elementi fattuali non presenti e non desumibili da alcuno degli atti del processo e di cui non si può allegare prova proprio perchè non esistenti.

A ciò si aggiungerebbe l'illogicità della motivazione afferente all'obbligo di dover proporre querela di falso per porre in dubbio e/o per contestare quanto affermato dalla PG in un atto proprio.

Evidenzia il ricorrente che nel processo penale non è necessario il ricorso allo strumento della querela di falso, non essendo azionabile tale istituto nel processo penale stante l'assenza di atti di fede privilegiata ex art. 2700 c.c. in conseguenza dell'omessa previsione, nel nuovo codice di procedura penale, dell'istituto dell'incidente di falso e, in generale, per la non riferibilità agli atti del processo penale della disciplina processualcivilistica. Ed infatti, in termini generali, i verbali delle attività di polizia giudiziaria non hanno valore probatorio privilegiata e, pertanto, le contestazioni del loro contenuto non richiedono la presentazione di querela di falso, ma sono definite nell'ambito del processo penale, alla stregua di ogni altra questione, con i limiti di cui all'art. 2 c.p.p., comma 2 (il richiamo è a Sez. 6, n. 1361 del 4/12/2018, dep. 2019, Z., Rv. 274839).

Se però, in tema di relata di notifica del pubblico ufficiale si è ritenuto che il giudice non può liberamente valutare tale atto, il quale conserva fede privilegiata "sia pur solo in relazione ai fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenta o da lui compiuti", nel caso che ci occupa saremmo di fronte a due atti, entrambi dotati di fede privilegiata, attestanti due fatti inconciliabili ed in contrasto tra di loro, tra i quali la Corte d'Appello ha scelto di prediligerne uno arbitrariamente, disattendendo l'opposta valutazione e ancorando tale scelta ad un preteso dovere giuridico di proporre querela di falso sulla dichiarazione contenuta nell'atto contestato che è ictu oculi sconfessato da un altro atto avente la medesima fede privilegiata.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che, come si legge a pag. 2 della sentenza impugnata e come si evince dal verbale di udienza del 12/10/2022, il (Soggetto 1) ha ribadito la propria volontà di rinunciare alla prescrizione riportandosi alla dichiarazione sottoscritta il 13/1/2022 in atti, i motivi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato.

Le censure del ricorrente, invero, si sostanziano, per lo più, nella riproposizione delle medesime doglianze già sollevate in appello, senza che vi sia un adeguato confronto critico con le risposte a quelle fornite dai giudici del gravame del merito.

Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità.

2. Orbene, il primo motivo di ricorso è infondato in quanto il convincimento espresso nel provvedimento impugnato nel senso dell'utilizzabilità degli esiti degli accertamenti ematici, risulta logicamente motivato e conforme ai più recenti approdi della giurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di consenso all'effettuazione degli esami e di avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p..

Pacifico è l'approdo secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, la polizia giudiziaria deve dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 356 c.p.p. e art. 114 disp. att. c.p.p., non soltanto ove richieda l'effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico, ma anche quando richieda che tale ulteriore accertamento venga svolto sul prelievo ematico già operato autonomamente da tale struttura a fini di diagnosi e cura (cfr. Sez. 4, n. 11722 del 19/02/2019, Rv. 275281; conf. Sez. 4, n. 8862 del 19/2/2020, Z., Rv. 278676).

Dirimente, tuttavia, è che l'interessato sia in condizioni psicofisiche tali da poter ricevere l'avviso.

Questa Corte di legittimità ha chiarito in più occasioni che in tali casi non è configurabile, a carico della polizia giudiziaria operante, l'obbligo di attendere che l'interessato sia in stato psicofisico tale da poter comprendere l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nel compimento dell'alcoltest, trattandosi di atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile, il cui esito, essendo legato al decorso del tempo, può essere compromesso definitivamente dall'attesa suddetta (Sez. 4, n. 61 del 11/12/2019, dep. 2020, M., Rv. 277881; conf. Sez. 7 n. 11977 del 17/3/2022, D. P.).

Tali principi, affermati per l'alcooltest valgono evidentemente anche in relazione al prelievo ematico.

Secondo le logiche motivazioni dei giudici di merito - che vanno lette come un tutt'uno, trattandosi di doppia conforme affermazione di responsabilità - l'odierno ricorrente non era in grado di comprendere il senso di un eventuale avviso sin dal momento dell'incidente (cfr. pag. 2 della sentenza di primo grado ove si ricorda che, secondo quanto dichiarato in dibattimento dall'agente operante (Soggetto 2) lo stesso era "...fuori dalla realtà, non riusciva neanche a dire il suo nome e non rispondeva al medico") e comunque non lo era al momento dell'arrivo in ospedale, dove, per il dolore, prima di avviarlo in rianimazione, gli venne somministrata della morfina (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata). Affermazione che, diversamente da quanto opina il ricorrente, non contrasta con l'attestazione del medico che si trattava di un paziente politraumatizzato, notevolmente agitato e con fratture esposte che perciò venne sedato con la morfina; e soprattutto con quanto affermato dall'ufficiale di pg del drappello del pronto soccorso che ebbe a specificare che "per il consenso il paziente non è vigile e cosciente".

Peraltro, in relazione agli orari riportati nella documentazione in allegato al ricorso, non può ritenersi certo quanto affermato dal ricorrente: e cioè che vi sarebbe stato "un nuovo prelievo coattivo alle ore 4.47, poiché - in base all'esperienza del significato della documentazione sanitaria - l'ora di "accettazione" al laboratorio plausibilmente potrebbe rinviare all'ora in cui il reperto è pervenuto al in laboratorio (e, quindi, non anche all'ora dell'ipotetico ulteriore prelievo), mentre l'ora di refertazione (ovvero l'ora in cui i dati sono stati processati e analizzati) è, di riflesso, successiva.

3. Infondata per la sua genericità è anche la seconda censura, poiché si versa in ipotesi di asseriti "errori percettivi" irrilevanti (quale l'errore materiale concernente l'indicazione del luogo dell'incidente) o comunque non decisivi (con riferimento all'asserita apoditticità della connessione cronologica tra l'incidente e l'intervento di amputazione), avuto riguardo al contenuto della stessa documentazione allegata al ricorso, ovvero della richiesta di consulenza rianimatoria, rispetto alla quale non emerge ipotesi alternativa rispetto alla riconducibilità delle prestazioni richieste rispetto alla immediata sottoposizione ad intervento.

4. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2023.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2023.

 

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