Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 17003 del 21 aprile 2023

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 17003 del 21/04/2023
Circolazione Stradale - Art. 186 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica - Fattori di influenza dei valori dell'etilometro - Presenza di gas metano in aria ambiente - Risultati della misurazione - Tempistiche di assorbimento e di smaltimento delle sostanze alcoliche - Variabili - Sussiste il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool alla luce del fatto che taluni gas sono indicati quali fattori di influenza di valori estremi per le prove di funzionamento dell'etilometro ma a fronte dell'impossibilità, da parte dell'indagato, di stabilire in maniera ragionevole e non censurabile con certezza le fasi di assorbimento del gas metano in aria ambiente, e considerato che le tempistiche di assorbimento e di smaltimento delle sostanze alcoliche ingerite non costituiscono dati determinabili in astratto e validi per la generalità dei casi, ma, posto un andamento generale basato sulla nota "curva di Widmark", queste variano da soggetto a soggetto, dipendendo da numerosi fattori che sfuggono alla possibilità di astratta previsione.


RITENUTO IN FATTO - CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 13 settembre 2022 la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di (Omissis) di condanna di (Soggetto 1) alla pena ritenuta di giustizia in ordine al reato di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, lett. b) e comma 2 bis per avere guidato un'autovettura in stato in stato di ebbrezza (tasso alcolemico rilevato alla prima prova pari a 1,12 g/l e alla seconda prova pari a 1,15 gr/l), reato aggravato dall'aver provocato un incidente stradale, commesso in (Omissis) in data (Omissis).

2. L'imputato ha proposto ricorso a mezzo di difensore, formulando due motivi.

2.1. Con il primo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle conclusioni del consulente dell'imputato, Dott. (Soggetto 2), in ordine alla interferenza sulle misurazioni del tasso alcolemico della inalazione del gas metano diffusosi nell'aria, a seguito dell'impatto dell'auto con le tubature di gas presenti sul margine della carreggiata di percorrenza (e la conseguente inconciliabilità del dato scientifico rappresentato dalla curva di Widmark con la seconda misurazione risultata più alta della prima). La Corte, in proposito, aveva affermato che non vi era certezza circa l'esatto momento di assunzione dell'alcol da parte di (Soggetto 1), in contrasto con i dati emersi: gli operanti erano intervenuti alle ore 16.16 (come riferito dal teste (Soggetto 3)), mentre la prima prova era stata effettuata alle ore 17.03 e la seconda alle ore 17.20. Doveva, pertanto, concludersi che la seconda prova fosse stata effettuata dopo 64 minuti dall'intervento degli agenti. L'affermazione della Corte di Appello circa l'assenza di prova in ordine alla fase discendente della curva di Widmark ed in ordine all'esatto momento di assunzione dell'alcol da parte dell'imputato era errata e contraddittoria rispetto alle risultanze istruttorie.

2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione espressa dal consulente di parte, Dott. (Soggetto 2), circa l'interferenza sulla misurazione del tasso alcolico della diffusione nell'aria di gas metano e della assunzione da parte del ricorrente del medicinale (Omissis). Sotto il primo profilo la Corte non aveva tenuto conto che il D.M. n. 196 del 1990 nella parte relativa ai "Fattori di influenza condizioni di riferimento valori estremi" indicava, fra tali fattori, la presenza di gas metano nell'ambiente. Sotto il secondo profilo la Corte non aveva tenuto conto che lo stesso consulente aveva affermato che il farmaco (Omissis) contiene alcol butilico e che era possibile che tale alcol, sommandosi a quello etilico, ne avesse falsato la misurazione.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondati entrambi i motivi che possono essere trattati congiuntamente.

3.1. Il ricorrente sostiene che la sentenza sarebbe viziata nel percorso logico seguito sulla base del seguente assunto. Il fatto che la seconda misurazione avesse registrato un valore superiore della prima, a fronte di un'assunzione di alcol che necessariamente era avvenuta almeno 64 minuti prima rispetto al controllo, alla luce dell'andamento della curva di Widmark (formula in base alla quale la concentrazione di alcol nel sangue ha un andamento crescente fra i venti e i sessanta minuti dall'assunzione, per poi assumere un andamento decrescente nelle ore successive, dopo aver raggiunto il picco massimo di assorbimento in detto intervallo di tempo), doveva significare che le misurazioni erano state influenzate dalla inalazione del gas metano presenti nell'aria e dalla assunzione del farmaco.

In replica ad analoga censura già formulata con i motivi di appello la Corte ha rilevato che lo stesso consulente (Soggetto 2) in sede di esame dibattimentale aveva riferito in ordine all'assenza di studi sul farmaco che (Soggetto 1) avrebbe assunto, alla natura meramente ipotetica della interferenza del suo contenuto con l'alcol e alla mancata misurazione in loco al momento dell'intervento delle forze dell'ordine della concentrazione di metano nell'aria. Non vi era prova alcuna - secondo la Corte - che al momento dei test la metabolizzazione dell'alcol assunto dal (Soggetto 1) stesse già determinando la riduzione del tasso nel sangue (ovvero che fosse già in atto la fase discendente della curva di Widmark), posto che la condizione di ripienezza gastrica in cui si era trovato l'imputato (da lui stesso ammessa) integra un fattore di rallentamento dell'assorbimento delle sostanze alcoliche.

3.2. Il percorso argomentativo della sentenza appare coerente con i dati di fatto riportati ed altresì rispettoso del consolidato orientamento della Corte di legittimità per cui "le tempistiche di assorbimento e di smaltimento delle sostanze alcoliche ingerite non costituiscono dati determinabili in astratto e validi per la generalità dei casi, ma, posto un andamento generale basato sulla nota "curva di Widmark" - secondo cui la concentrazione di alcol, in andamento crescente tra i 20 ed i 60 minuti dall'assunzione, assume un andamento decrescente dopo aver raggiunto il picco massimo di assorbimento in detto intervallo di tempo - variano da soggetto a soggetto, dipendendo da numerosi fattori che sfuggono alla possibilità di astratta previsione" (Sez. 4, n. 3862 del 10/11/2017; sez. 4 n. 4521 del 13/09/2018, non massimate). Quel che rileva, dunque, nella motivazione della sentenza impugnata, a prescindere dalla individuazione dell'esatto momento in cui è avvenuta l'assunzione delle bevande alcoliche, è l'impossibilità di attribuire un significato univoco all’andamento della curva e la variabilità da soggetto a soggetto dell'assorbimento dell'alcol nel sangue.

A fronte della impossibilità, in concreto, di ascrivere i risultati della misurazione a fattori estranei alla assunzione dell'alcol (nel D.M. n. 196 del 1990 la presenza di gas metano in aria ambiente è indicata come fattore di influenza di valori estremi per le prove di funzionamento dell'etilometro con appositi gas) e, tenuto conto della impossibilità di stabilire con certezza le fasi di assorbimento, in maniera ragionevole e non censurabile, i giudici hanno, dunque, ritenuto provato il reato ascritto all'imputato. I motivi di ricorso, per contro, sono meramente reiterativi delle doglianze già formulate e non si confrontano in maniera puntuale e critica con gli argomenti individuati dai giudici di merito.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere di versare la somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della soma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2023.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2023.

 

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