Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 16124 del 17 aprile 2023
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 16124 del 17/04/2023
Circolazione Stradale - Art. 186 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Procedimento con messa alla prova - Inerzia dell'imputato - Revoca della sospensione del procedimento - Ipotesi - Per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, le ipotesi che comportano la revoca della sospensione del procedimento si correlano all'obiettiva dimostrazione dell'infedeltà da parte dell'interessato rispetto all'impegno assunto e smentita della fiducia accordata dall'ordinamento al soggetto quanto al buon esito della prova, ed il mancato avviamento del percorso sanzionatorio alternativo era ascrivibile, in mancanza di prova contraria, all'inerzia dello stesso imputato, come dato evincersi dalla comunicazione dell'Ufficio Esecuzione Penale Esterna ben può configurarsi come "dimostrazione di infedeltà".
RITENUTO IN FATTO - CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza emessa all'udienza del 14 giugno 2022 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di (Omissis) ha revocato la sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464 octies c.p.p. disposta nei confronti di (Soggetto 1) a seguito di opposizione a decreto penale di condanna in relazione al reato di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, lett. c), per essere rimasto inottemperante rispetto all'obbligo di sottoscrizione del verbale di sottoposizione alle prescrizioni della messa alla prova, e ha dichiarato esecutivo il decreto penale opposto, mandando alla cancelleria per l'apposizione del relativo visto in calce al decreto.
2. Avverso l'ordinanza l'imputato ha proposto ricorso, per mezzo del difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione della legge ed in specie dell'art. 168 quater c.p. e art. 464 octies c.p.p. e il vizio di motivazione. Il difensore osserva che la revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova è prevista dall'art. 168 quater c.p. in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità e che nel caso in esame il Gip non avrebbe motivato in ordine alla volontarietà della inottemperanza all'obbligo della sottoscrizione del verbale di sottoposizione. Il Gip inoltre non aveva considerato che, come indicato nella memoria difensiva depositata all'udienza, (Soggetto 1) non aveva ricevuto alcuna notifica di convocazione presso l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di (Omissis) al fine di sottoscrivere il programma.
3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto P. G., ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto annullare senza rinvio l'ordinanza limitatamente all'ordine di trasmissione degli atti alla Cancelleria "per l'apposizione del visto di esecutività" del decreto penale opposto e per gli adempimenti di competenza e rigettare nel resto il ricorso.
4. Il motivo di ricorso è infondato. Ai sensi dell'art. 168-quater c.p., la sospensione del procedimento con messa alla prova deve essere revocata nelle seguenti ipotesi: 1) grave e reiterata violazione del programma o delle prescrizioni imposte; 2) rifiuto della prestazione del lavoro di pubblica utilità; 3) commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole di quello per cui si procede. Secondo il prevalente e condivisibile orientamento giurisprudenziale (v., per tutte, Sez. 6, n. 28826 del 23/02/2018 - dep. 21/06/2018, F., Rv. 27365501) "tutte e tre le ipotesi di revoca della sospensione del procedimento si correlano all'obiettiva dimostrazione dell'infedeltà dell'interessato rispetto all'impegno assunto e smentita della fiducia accordata dall'ordinamento al soggetto quanto al buon esito della prova, nonché - la specifica ipotesi connessa alla commissione di un nuovo reato - alla palesata infondatezza della valutazione prognostica in punto di rischio di recidiva compiuta dal giudice in sede di applicazione dell'istituto".
Nel caso di specie, la condotta dell'odierno ricorrente è stata ritenuta dal giudicante improntata alla "infedeltà dell'impegno assunto", sul presupposto che il mancato avviamento del percorso sanzionatorio alternativo era ascrivibile, in mancanza di prova contraria, all'inerzia dello stesso imputato, come dato evincersi dalla comunicazione dell'Ufficio Esecuzione Penale Esterna.
Il percorso argomentativo adottato nel provvedimento di revoca della sospensione del procedimento appare, dunque, esente da censure.
Di contro il ricorso, oltre a non confrontarsi con detto percorso, si limita ad assumere in maniera generica la buona fede dell'imputato, senza tuttavia allegare e documentare specifiche circostanze che ne diano conto.
5. Deve, invece, la Corte procedere di ufficio all'annullamento della statuizione relativa alla dichiarazione di esecutività del decreto penale. All'inammissibilità dell'istanza di messa alla prova in sede di opposizione a decreto penale non consegue l'inammissibilità dell'opposizione stessa, secondo costante giurisprudenza (Sez. 4, n. 28136 del 16/09/2020, L., Rv. 280068; Sez. 4, n. 10080 del 14/02/2019, G., Rv. 27527301; Sez. 4, n. 25875 del 27/03/2019, D. S., n. m.). Invero il decreto penale di condanna, una volta fatto oggetto di opposizione, perde la sua natura di condanna anticipata e produce unicamente l'effetto di costituire il presupposto per l'introduzione di un giudizio (immediato, abbreviato o di patteggiamento) del tutto autonomo e non più dipendente da esso: ai sensi dell'art. 464 c.p.p., comma 3, il decreto è revocato ex nunc dal giudice che procede dopo la verifica di rituale instaurazione del giudizio. Il giudice, dunque, ha adottato un provvedimento non contemplato dal sistema normativo, in quanto alla revoca della disposta sospensione del procedimento per esito negativo della messa alla prova non poteva seguire la dichiarazione di esecutività del decreto penale opposto. Tale provvedimento deve, quindi, considerarsi strutturalmente (siccome non contemplato dal legislatore) e funzionalmente (siccome determinante una indebita regressione del procedimento) abnorme e comunque affetto da nullità assoluta, in quanto tale rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, in quanto preclusivo del diritto della parte alla celebrazione del giudizio.
5. Ne discende l'annullamento del provvedimento impugnato senza rinvio limitatamente alla dichiarazione di esecutività del decreto penale di condanna n. 429/19, con conseguente eliminazione di tale statuizione.
Il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alla dichiarazione di esecutività del decreto penale di condanna n. 429/19, statuizione che elimina.
Rigetta nel resto il ricorso.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2023.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2023.
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