Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 16123 del 17 aprile 2023

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 16123 del 17/04/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità - Applicazione concordata della pena su richiesta delle parti - Sospensione delle sanzione amministrative accessorie - Il giudice che pronuncia condanna, ovvero sentenza di applicazione della pena concordata dalle parti, per una delle ipotesi di reato di cui all'art. 186 C.d.S. sostituendo la pena con il lavoro di pubblica utilità, è tenuto a quantificare la sospensione della patente di guida nei limiti edittali e a disporre, ove prevista, la confisca del veicolo; contestualmente, deve ordinare la sospensione dell'efficacia di tali statuizioni fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, all'esito positivo del quale potrà essere dichiarata l'estinzione del reato, ridotta della metà la sanzione della sospensione della patente e revocata la confisca del veicolo.


RITENUTO IN FATTO - CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza ex art. 444 c.p.p. dell'1 giugno 2022, a seguito di opposizione a decreto penale, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di (Omissis) ha applicato nei confronti di (Soggetto 1), in ordine al reato di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, lett. b), la pena concordata fra le parti di giorni 8 di arresto e Euro 800,00 di ammenda con sostituzione della pena in 11 giorni di lavoro di pubblica utilità e ha, altresì, ordinato la sospensione della patente di guida per la durata di mesi 10.

2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto ricorso, per mezzo del difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge ed in particolare la mancata sospensione della esecuzione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida. Il difensore, premesso che la impugnazione doveva ritenersi ammissibile in quanto la statuizione riguardante la sanzione amministrativa della sospensione della patente ha carattere autonomo e non era stata oggetto di accordo fra le parti, osserva che il giudice avrebbe dovuto disporre la sospensione della esecutività della sanzione fino all'esito dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità in coerenza con il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità. Il difensore, inoltre, lamenta il difetto di motivazione in ordine alla durata della sanzione amministrativa, determinata dal giudice senza indicare alcuna motivazione.

3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto M. D. O., ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata con riferimento alla censura relativa alla omessa sospensione della sanzione amministrativa e dichiararsi inammissibile la censura relativa alla omessa motivazione in ordine alla durata della sanzione amministrativa.

4. Con memoria presentata in data 27 febbraio 2023, la difesa dell'imputata ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

5. Il ricorso deve essere accolto quanto alla prima censura.

6. Ai sensi dell'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, (introdotto con la L. 23 giugno 2017, n. 103), il Pubblico Ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, C., in motivazione; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, P., Rv. 278337-01; Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, M., Rv. 279761-01). Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative, in quanto statuizione che si colloca al di fuori della sfera di operatività dell'accordo recepito nella sentenza (Sez. U n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, M. Rv. 279349; Sez. 4 n. 18942 del 27/03/2019, B., Rv. 275435; Sez. 4, n. 29179 del 23/05/2018, S., Rv. 273091).

3. Ciò premesso il primo motivo è fondato. L'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), stabilisce che all'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni; durata che viene raddoppiata se il veicolo appartiene a persona estranea al reato. La norma in esame stabilisce, inoltre, che con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. La Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che in caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186 C.d.S., comma 9 bis, il giudice deve sospendere l'efficacia delle sanzioni amministrative accessorie (Sez. 4, n. 48330 del 27/09/2017, B., Rv. 27104001). Il ragionamento muove correttamente dall'interpretazione letterale del dato normativo, posto che l'art. 186, comma 9-bis, penultimo periodo, stabilisce che, in caso di violazioni degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice ripristini le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente e della confisca. Ne consegue che il giudice che pronunci condanna, ovvero sentenza di applicazione della pena concordata dalle parti, per una delle ipotesi di reato di cui all'art. 186 C.d.S. e sostituisca la pena con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186 C.d.S., comma 9 bis, è tenuto a quantificare la sospensione della patente di guida nei limiti edittali e a disporre - ove prevista - la confisca del veicolo; contestualmente, deve ordinare la sospensione dell'efficacia di tali statuizioni fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, all'esito positivo del quale potrà essere dichiarata l'estinzione del reato, ridotta della metà la sanzione della sospensione della patente e revocata la confisca del veicolo.

3.1. La sentenza impugnata deve essere annullata, non avendo il Giudice per le indagini Tribunale di (Omissis) disposto la sospensione della efficacia della sanzione amministrativa accessoria e l'annullamento, nella parte relativa alla omessa sospensione della efficacia delle sanzioni amministrative, deve avvenire senza rinvio. Questa Corte ha già chiarito che, seppure non è di norma possibile una correzione di errori da parte della Corte di legittimità, in quanto il rapporto negoziale sottostante preclude ogni intervento che alteri i termini dell'accordo e incida sul consenso prestato, tuttavia la possibilità di correggere l'errore di diritto ricorre ogni qual volta la sanzione amministrativa accessoria possa essere corretta e il nuovo giudizio sia superfluo. (Sez. 3, n. 29210 del 13/05/2004, dep. 06/07/2004, Rv. 229466) Nel caso in esame la sentenza di annullamento risolve ed esaurisce il thema decidendum non essendo necessario un giudizio di merito che involga accertamenti e valutazioni di circostanze controverse, sicché i provvedimenti consequenziali possono essere adottati, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. l) da questa Corte di Cassazione, in quanto compatibili con la sua cognizione di mera legittimità.

4. La seconda censura è, invece, infondata.

Come la graduazione della pena, infatti, anche la graduazione delle sanzioni amministrative rientra nella discrezionalità del giudice di merito. È principio consolidato quello per cui il giudice, che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non deve fornire una motivazione sul punto, allorché la misura si attesti non oltre la media edittale e non constino specifici di meritevolezza in favore dell'imputato (Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, A. ed altro, Rv. 259211), ritenendosi in tali casi sufficiente la motivazione implicita (così Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, T., Rv. 252738). Qualora, invece il giudice applichi la sanzione in misura superiore alla media edittale, ha l'onere di fornire una motivazione che deva dare conto dei criteri di cui all'art. 218 C.d.S., comma 2 ovvero commisurazione della durata in ragione dell'entità del danno apportato, della gravità della violazione commessa, del pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare (Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, R., Rv. 279635; Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, T., Rv. 252738).

Nel caso in esame la durata della sospensione, nella forbice edittale fra quindici giorni e quattro anni prevista dall'art. 222 C.d.s., è stata determinata in mesi 10, in misura ben inferiore alla media edittale e il giudice ha giustificato, comunque, tale determinazione con un richiamo agli indici di cui all'art. 218 C.d.s., ovvero alla gravità del fatto ed alla concreta pericolosità per la circolazione stradale, sicché la sentenza è immune da profili di censura evidenziati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata sospensione della sanzione amministrativa accessoria applicata, sospensione che dispone fino alla data dell'udienza di valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Rigetta nel resto il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2023.

Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2023.

 

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