Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 103 del 5 gennaio 2023

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 103 del 05/01/2023
Circolazione Stradale - Art. 15 del Codice della Strada e art. 590-bis c.p. - Spargimento di fango o detriti in carreggiata - Lesioni personali stradali gravi o gravissime - Tutela sicurezza utenti della strada - Posizione di garanzia - Nei confronti del dirigente dello stabilimento nel quale vengono prodotti fertilizzanti che i camion caricano e trasportano all'esterno dello stesso, spargendo materiale oleoso in carreggiata, è ravvisabile una posizione di garanzia finalizzato alla tutela della sicurezza degli utenti della strada, pur non essendo impegnato in concreto nella fase della circolazione, poiché l'imbrattamento della strada pubblica antistante è conseguenza dell'attività produttiva svolta nello stabilimento del quale egli è dirigente e, quindi, tenuto a predisporre un servizio di pulizia del piazzale più frequente e più efficace, non essendo sufficiente impartire direttive agli conducenti non legati allo stabilimento da alcun vincolo di subordinazione.


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25 febbraio 2022, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Livorno il 1° ottobre 2019 nei confronti di (Soggetto 1) ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 590 bis cod. pen. e condannato, previa concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., alla pena - condizionalmente sospesa - di mesi uno e giorni dieci di reclusione.

2. Il procedimento ha ad oggetto un incidente stradale verificatosi a (Omissis) il 13 aprile 2016. Secondo la ricostruzione fornita dai giudici di merito, il giorno dei fatti (Soggetto 2) percorreva una strada pubblica (via delle (Omissis)) a bordo del proprio motociclo. Giunto all'altezza dello stabilimento della «A. I. s.p.a.» (che produce sostanze fertilizzanti) frenò leggermente perché si stava avvicinando ad un incrocio e, poiché la sede stradale era imbrattata da materiale oleoso, perse il controllo del veicolo. Nella caduta, (Soggetto 2) riportò un trauma maxillo-facciale, fratture e contusioni dalle quali derivarono una malattia di durata superiore ai 40 giorni e l'indebolimento permanente della funzione masticatoria. (Soggetto 1) è stato ritenuto responsabile delle lesioni ai sensi dell'art. 590 bis cod. pen. - per colpa consistita, oltre che in negligenza imprudenza e imperizia, anche in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - nella qualità di dirigente dello stabilimento. Nel corso del giudizio è emerso, infatti (e tale circostanza di fatto non è controversa), che la strada era sporcata da materiale oleoso proveniente dal cortile dello stabilimento e trasportato nella strada antistante dalle ruote dei camion che vi entravano per caricare le sostanze fertilizzanti prodotte (costituite appunto da materiale viscido e oleoso).

3. L'imputato ha proposto tempestivo ricorso contro la sentenza per mezzo del proprio difensore. Con un unico, articolato, motivo, il ricorrente deduce violazione di legge sostenendo che la sentenza impugnata avrebbe ritenuto sussistente a carico dell'imputato una posizione di garanzia per violazione dell'art. 15 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, che vieta di «apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni» su tutte le strade e loro pertinenze, ma non avrebbe considerato che, nel caso di specie, lo spargimento dei materiali lungo la strada era provocato dagli autotrasportatori, i quali non operavano sotto la responsabilità di (Soggetto 1) e non erano soggetti alle sue direttive.

4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.

2. Il ricorrente non contesta la dinamica dell'incidente, che si verificò perché il tratto di strada antistante al piazzale dello stabilimento gestito dalla «A. I. s.p.a.» era sporcato da materiale oleoso trasportato dalle ruote dei veicoli che entravano e uscivano per caricare fertilizzanti. La difesa contesta, però, che l'imbrattamento della sede stradale possa essere attribuito alla responsabilità del ricorrente e sostiene che della ipotizzata violazione dell'art. 15 d.lgs. 285/92 possono essere chiamati a rispondere solo gli autotrasportatori, autori materiali dell'imbrattamento, ai quali (Soggetto 1), quale direttore dello stabilimento, non poteva impartire direttive.

Le sentenze di merito - che costituiscono un unico complessivo corpo decisionale perché concordano nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, A., Rv. 257595) - hanno ritenuto che (Soggetto 1), quale dirigente dello stabilimento nel quale venivano prodotti i fertilizzanti che i camion caricavano e trasportavano all'esterno, fosse tenuto al rispetto dell'art. 15 comma 1 lett. g) d.lgs. 285/92 e, pertanto, avesse l'obbligo giuridico di evitare che la strada antistante al piazzale nel quale avvenivano le operazioni di carico fosse imbrattata dalle ruote dei veicoli che vi transitavano e che, per aver avuto accesso al piazzale, erano sporche di fertilizzante.

La sentenza impugnata e quella di primo grado sono giunte a tali conclusioni osservando:

- che, quale dirigente dello stabilimento, (Soggetto 1) aveva il compito di garantire la pulizia del piazzale e tale dato non è controverso (pag. 4 della sentenza impugnata);

- che, infatti, egli aveva predisposto un servizio di spazzamento;

- che la frequenza di tale servizio era insufficiente ad eliminare i rischi cagionati dall'imbrattamento della sede stradale;

- che, infatti, come emerso nell'istruttoria dibattimentale, «accadeva che il materiale oleoso rimanesse sulla strada per qualche giorno» (pag. 5 della sentenza di primo grado);

- che la situazione di pericolo rappresentata dallo spargimento del materiale sulla carreggiata era stata segnalata «in precedenza, in più occasioni, anche dai Vigili urbani» (pag. 5 della sentenza di primo grado);

- che «i residui oleosi continuavano ad espandersi anche fuori dal piazzale e ad imbrattare la strada pubblica prospiciente per un tratto discretamente ampio, che il teste (Soggetto 3) ha indicato approssimativamente in 100 metri a destra e 100 metri a sinistra rispetto all'ingresso» (pag.5 della sentenza impugnata).

Si tratta di motivazioni complete, scevre da profili di contraddittorietà e manifesta illogicità, dalle quali emerge che, quale responsabile dello stabilimento, (Soggetto 1) era informato della situazione di pericolo determinata dalla attività produttiva e che le misure adottate al fine di prevenire tale situazione di pericolo non erano idonee perché, pur essendo stata prevista una periodica pulizia del piazzale, la stessa non avveniva con frequenza adeguata e neppure era stata prevista la pulizia della strada o, almeno, lo spargimento sulla stessa di materiale idoneo ad evitare che il manto stradale diventasse scivoloso.

3. La motivazione è conforme ai principi che regolano la materia. Come opportunamente sottolineato nella sentenza del Tribunale, infatti, «la circostanza aggravante della violazione della normativa sulla circolazione stradale è ravvisabile non solo quando la violazione della normativa di riferimento sia commessa da utenti della strada alla guida di veicoli e, pertanto, in fase di circolazione, bensì anche nel caso di violazione di qualsiasi norma che preveda a carico di un soggetto, pur non impegnato in concreto nella fase della circolazione, un obbligo di garanzia finalizzato alla tutela della sicurezza degli utenti della strada» (Sez. 4, n. 23152 del 03/05/2012, Porcu, Rv. 252971; Sez. 4, n. 44811 del 03/10/2014, Salvadori, Rv. 260643). Nel caso di specie, a carico di (Soggetto 1) è ravvisabile una posizione di garanzia perché l'imbrattamento della strada pubblica antistante era conseguenza dell'attività produttiva svolta nello stabilimento del quale egli era dirigente e perché il rischio che si concretizzò quando (Soggetto 2) perse il controllo della moto e cadde al suolo è esattamente quello che l'art. 17 comma 1 lett. g) d.lgs. 285/92 mira a prevenire. Non è censurabile, perché coerente con le emergenze istruttorie, l'identificazione della condotta alternativa doverosa che i giudici di merito hanno individuato nella predisposizione di un servizio di pulizia del piazzale più frequente e più efficace e non - come il ricorrente vorrebbe sostenere - nell'impartire direttive agli autotrasportatori non legati a (Soggetto 1) da alcun vincolo di subordinazione.

Per quanto riguarda i profili della capacità soggettiva dell'agente di osservare la regola cautelare e della concreta possibilità di pretenderne l'osservanza, basta osservare che, secondo quanto risulta dalle sentenze di merito, (Soggetto 1) aveva predisposto un servizio di spazzamento. Aveva dunque la possibilità di stabilire la frequenza di tali operazioni, poteva disporre che le stesse si estendessero, in caso di necessità, dal piazzale alla strada e avrebbe potuto vigilare sul corretto adempimento di tali disposizioni da parte dei dipendenti della società. Oltre che evitabile, l'evento verificatosi era prevedibile per l'imputato, che, come i giudici di merito sottolineano, era stato sollecitato dai Vigili urbani a rimuovere la situazione di pericolo.

4. Non ha pregio l'ulteriore argomento, invocato dal ricorrente, secondo il quale il contratto di autotrasporto non prevede alcun obbligo di controllo del carico su strada da parte del produttore della merce. Il caso in esame, infatti, non ha ad oggetto un occasionale spandimento su strada di prodotti trasportati da un camion, ma l'imbrattamento di una strada pubblica che dà accesso a uno stabilimento produttivo conseguente al transito dei camion provenienti dal cortile di quello stabilimento. Tale imbrattamento non era determinato da errori nel carico e neppure dalle modalità del trasporto, ma dal fatto che le ruote dei camion, entrando nel piazzale, si sporcavano di fertilizzante e lo trascinavano all'esterno.

La sentenza impugnata sottolinea, infatti, alla pagina 4 (e il ricorrente non contesta il dato) che nel punto in cui si verificò l'incidente «erano presenti le strisce lasciate dalle ruote dei camion imbrattate di materiale oleoso» e che tra quel punto e l'ingresso del cortile non c'erano «più di 50 metri».

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 13 dicembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2023.

 

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