Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione terza, ordinanza n. 5165 del 17 febbraio 2023

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 5165 del 17/02/2023
Circolazione Stradale - Art. 193 del Codice della Strada - Incidente stradale - Dichiarazione del teste - Incapacità a testimoniare ed inattendibilità della testimonianza - Differenza - L'incapacità a testimoniare del teste implica la sussistenza, in capo al terzo testimone, di un interesse atto a renderlo "potenzialmente" parte del giudizio, mentre la inattendibilità della testimonianza attiene alla veridicità di quanto dichiarato dal teste nonché che l'interesse rilevante è solo quello giuridico, personale e concreto che comporterebbe, in ipotesi, la legittimazione del teste alla proposizione dell'azione ovvero all'intervento o alla chiamata in causa.

RILEVATO CHE

(Soggetto 1) e (Soggetto 2) ricorrono, formulando tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 2508/2021 del Tribunale di (Omissis), notificata 10 gennaio 2022;

resiste con controricorso (Soggetto 3) S.p.A.;

nessuna attività difensiva è svolta in questa sede da A. Assicurazioni, rimasta intimata;

i ricorrenti rappresentano nella descrizione del fatto di avere convenuto, dinanzi al Giudice di Pace di (Omissis), con due distinti atti, la S.p.A. (Soggetto 3) e A. Assicurazioni S.p.A., perché, accertata la esclusiva responsabilità della prima nella causazione del sinistro stradale, verificatosi in data 2 novembre 2015, nel territorio di (Omissis), fossero condannate al risarcimento dei danni;

espongono, a tal fine, che (Soggetto 1) era alla guida dell'auto di sua proprietà, a bordo della quale viaggiava, in qualità di trasportata, (Soggetto 2), quando, intorno alle 8 del mattino, a causa di un fitto banco di nebbia, andava a scontrarsi con l'autocarro adibito alla raccolta di rifiuti di proprietà della società (Soggetto 3), e assicurato da A. Assicurazioni S.p.A., che era fermo sulla corsia di marcia, in zona di sosta vietata, senza lampeggiatori di emergenza, privo di segnali di preavviso a distanza; nell'incidente (Soggetto 1) riportava distorsione e distrazione del collo, della mano e del ginocchio destro e (Soggetto 2) frattura dell'apice pinna nasale;

il Giudice di Pace, riuniti i giudizi, con sentenza n. 782/2018, rigettava la domanda, ritenendo non provata la dinamica dei fatti descritti dagli attori, perché l'unico teste che aveva assistito all'incidente, il conducente di (Soggetto 3) S.p.A., aveva fornito una diversa ricostruzione dei fatti, sia quanto alle condizioni meteorologiche - c'era il sole e non la nebbia - sia quanto alla posizione dell'autocarro - fermo in una porzione della carreggiata interdetta al transito veicolare - e gli altri testi - il fratello di (Soggetto 1) e l'autista dell'ambulanza - erano giunti sul luogo quando l'incidente si era già verificato e dunque non avevano potuto utilmente riferire della dinamica del sinistro;

il Tribunale di (Omissis), con la sentenza oggetto dell'odierno ricorso, investita del gravame da (Soggetto 1) e da (Soggetto 2) ha rigettato l'appello, ha confermato l'assenza di prove in ordine alla dinamica del sinistro descritta dagli appellanti ed ha ritenuto l'eccezione di nullità della deposizione dell'unico teste presente al momento dell'impatto, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., tardiva, perché avrebbe dovuto essere formulata subito dopo l'escussione del teste;

la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis 1 cod. proc. civ.;

il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.

CONSIDERATO CHE

1) con il primo motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell'art. 360, comma 1°, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 157, 246, 113, 114, 115, 116 e 343 cod. proc. civ. e degli artt. 2043 e 2054 cod. civ. - difetto di ultrapetizione - erronea motivazione;

oggetto di censura è la statuizione con cui il Tribunale ha rilevato d'ufficio la tardività dell'eccezione di nullità ex art. 246 cod. proc. civ. della testimonianza resa da (Soggetto 4), dipendente della società (Soggetto 3), convenuta in giudizio, per essere questi portatore diretto di un interesse nel giudizio;

a riprova della rituale e tempestiva proposizione dell'eccezione parte ricorrente adduce il fatto che il giudice di prime cure si fosse pronunciato nel merito sulla prova testimoniale quando aveva affermato: "di contro il testimone (Soggetto 4) dipendente della (Soggetto 3) addetto alla raccolta dei rifiuti conducente dell'autocarro che ha assistito personalmente all'incidente perché al di fuori del mezzo e quindi la sua condotta è neutra rispetto all'evento";

la conseguenza qui sostenuta è che detta statuizione sia passata in giudicato, perché gli appellati non avevano proposto appello incidentale e che la sentenza impugnata sia incorsa nel vizio di ultrapetizione affermando che l'eccezione era tardiva;

il motivo è infondato;

sulla questione di rito della tempestività dell'eccezione sollevata ai sensi dell'art. 246 cpc non era insorta controversia per cui, non costituendo il mancato rispetto dell'ordine delle questioni fra pregiudiziale di rito e questione di merito o altra questione pregiudiziale di rito sancito dalla nullità (Cass. n. 7941 del 2020), il giudice poteva rilevare d'ufficio la tardività;

2) con il secondo motivo i ricorrenti rimproverano al Tribunale, in relazione all'art. 360, comma 1°, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 101, comma 2°, cod. proc. civ. in relazione agli artt. 157, 246, 112, 113, 114, 115 e 116 cod. proc. civ. e agli artt. 2043 e 2054 cod. civ. nonché la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio;

la tesi rappresentata è che, anche ammettendo che il Tribunale potesse rilevare d'ufficio la tardività dell'eccezione, avrebbe dovuto sollecitare il contraddittorio delle parti nelle forme e termini di cui all'art. 101, comma 2°, cod. proc. civ.;

il motivo non può accogliersi;

trova applicazione, il principio espresso da Cass. 20/03/2017, n. 7053, che si attaglia pienamente alla fattispecie per cui è causa: "Il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo. Infatti, la sentenza che decida su di una questione di puro diritto, rilevata d'ufficio, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l'apertura della discussione (terza via), non è nulla in quanto, da tale omissione può solo derivare un vizio di error in iudicando, ovvero di error in iudicando de iure procedendi, la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato";

3) con il terzo motivo i ricorrenti lamentano, invocando l'art. 360, comma 1°, n. 3 cod. proc. civ., "violazione e falsa applicazione degli artt. 157 e 246 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 112, 113, 114, 115 e 116 cod. proc. civ. e agli artt. 2043 e 2054 cod. civ. Erronea valutazione ed interpretazione delle risultanze istruttorie e documentali - erronea, illogica e contraddittoria motivazione";

in particolare, i ricorrenti sostengono che dopo l'escussione del teste non si erano limitati a dolersi in modo generico della ricorrenza di un suo conflitto di interessi, ma avevano specificamente fatto valere la ragione della invalidità della prova testimoniale, rilevando che il teste escusso era dipendente della società (Soggetto 3) e quindi portatore di un interesse confliggente rispetto al loro;

l'eccezione formulata dai ricorrenti, all'epoca nella veste di attori, una volta escusso il teste (Soggetto 4), non conteneva una censura in ordine alla sua incapacità a testimoniare, ma semmai una censura in ordine alla attendibilità delle sue dichiarazioni in quanto dipendente della convenuta;

ribadita la differenza tra l'incapacità a testimoniare, che implica la sussistenza, in capo al terzo-testimone, di un interesse atto a renderlo "potenzialmente" parte del giudizio, e la inattendibilità della testimonianza che attiene alla veridicità di quanto dichiarato dal teste nonché che l'interesse rilevante ai fini dell'art. 246 cod. proc. civ., è solo quello - giuridico, personale e concreto - che comporterebbe, in ipotesi, la legittimazione del teste alla proposizione dell'azione ovvero all'intervento o alla chiamata in causa (fra le tante cfr. Cass. 31/08/2020, n. 1101), si osserva che l'eccezione di conflitto di interesse del teste (Soggetto 4) è stata sollevata non con riferimento alla sua qualità di conducente del veicolo, ma per il suo essere dipendente della società convenuta, il che neanche in astratto consentirebbe di affermare la ricorrenza di un interesse giuridico personale e concreto del teste escusso (cfr. ex multis, Cass. 31/08/2020, n. 1821); non può quindi ritenersi che sia stata sollevata secondo le modalità indicate un'eccezione di incapacità a testimoniare;

4) ne consegue che il ricorso deve essere rigettato;

5) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

6) seguendo l'insegnamento di Cass., Sez. Un., 20/02/2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con attribuzione come richiesto.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
 
Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione civile il 8 febbraio 2023.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2023.

 

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