Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione seconda, ordinanza n. 5109 del 17 febbraio 2023

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 5109 del 17/02/2023
Circolazione Stradale - Art. 206 del Codice della Strada - Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie - Opposizione all'estratto di ruolo - Impugnabilità - Eccezioni - L'opposizione che ha ad ad oggetto l'estratto di ruolo e, solo in via mediata, la cartella di pagamento diventa inammissibile per il fatto che l'estratto di ruolo è impugnabile, oltre che nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto, e riscossione delle entrate extratributarie, e dunque anche le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.


FATTI DI CAUSA - RAGIONI DELLA DECISIONE

(Soggetto 1) propone ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di (Omissis) n. (Omissis) del 10 dicembre 2021, che aveva confermato il rigetto della sua opposizione avverso una cartella di pagamento, sottesa ad estratto di ruolo ed emessa per infrazioni al codice della strada, dichiarando l'opposizione tardiva non avendo la ricorrente impugnato la cartella nel termine perentorio di cui all'art. 7 d.lgs. 150/2011 e dunque entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza dell'esistenza della suddetta cartella a mezzo dell'estratto di ruolo.

(Omissis) e l'Agenzia delle Entrate Riscossione non hanno svolto attività difensiva.

La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Con un unico motivo il ricorso denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 112, 615, 617 c.p.c. e 7 d.lgs. 150/2011, in relazione all'art. 360, n. 3, censurando la sentenza impugnata per aver dichiarato l'opposizione proposta dalla ricorrente tardiva, per non essere stata proposta nel termine di 30 giorni dalla conoscenza dell'atto ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 150/2011, senza considerare che essa aveva eccepito, oltre l'omessa notifica delle cartelle indicate nell'estratto di ruolo, la prescrizione della pretesa creditoria.

In via preliminare ed assorbente rispetto alle censure sollevate con il ricorso, va rilevato che la domanda proposta dalla odierna ricorrente era inammissibile.

Dall'esposizione della vicenda processuale contenuta nello stesso ricorso risulta che l'opposizione avanzata dalla (Soggetto 1) ha avuto ad oggetto l'estratto di ruolo e, solo in via mediata, la cartella di pagamento ivi menzionata, di cui la parte ha eccepito la mancata notifica e di esserne venuto a conoscenza soltanto attraverso la visura dell'estratto di ruolo.

Sulla base di tale premessa, appare assorbente la considerazione che la domanda proposta era inammissibile, in quanto diretta avverso l'estratto di ruolo.

L'art. 3-bis D.L. 146/2021, inserito in sede di conversione della L. n. 215/2021, ha aggiunto il comma 4 bis all'art. 12 d.p.r. n. 602/73, che così dispone: "L'estratto di ruolo non è impugnabile ... Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80 comma 4 del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 50/2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1 comma 1 lett. a, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione";

Questa disposizione riguarda anche la riscossione delle entrate extratributarie e dunque anche le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.

Con sentenza a Sezioni unite n. 26283/2022, depositata in data 6 settembre 2022, questa Corte ha dichiarato applicabile la suddetta norma di legge anche ai processi pendenti, affermando il seguente principio di diritto: "In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione della L. n. 215/2021, con il quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. n. 602/73, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata".

Si aggiunga che la ricorrente non ha dedotto né dimostrato, nell'atto di ricorso e nella successiva memoria, alcun pregiudizio derivatale dall'iscrizione a ruolo della cartella esattoriale, sicché non è rinvenibile un suo interesse ad agire al fine di ottenere una tutela immediata in giudizio.

Attese le ragioni della sentenza impugnata, la mancanza dell'interesse ad agire, che quale condizione dell'azione, può essere accertate in ogni stato o grado del giudizio, anche d'ufficio dal giudice, non trova nella specie ostacolo dalla formazione di un giudicato interno in ordine alla sua sussistenza. La deduzione sollevata dalla ricorrente in memoria, secondo cui sulla legittimazione ed interesse ad agire si sarebbe formato nel corso del giudizio un giudicato implicito, risulta invero inammissibile, per genericità, non indicando che la questione della impugnabilità dell'estratto di ruolo sia stata espressamente esaminata e decisa dai giudici di merito, ed anche infondata, essendosi il giudizio di primo grado chiuso con una pronuncia di inammissibilità della domanda, che ha trovato piena conferma all'esito del giudizio di secondo grado.

Alla luce di tali considerazioni, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., atteso che la causa non poteva essere iniziata.

Il sopravvenuto mutamento normativo nel corso del giudizio giustifica la compensazione delle spese dei giudizi di merito, mentre nulla si dispone sulle spese del giudizio di legittimità, attesa la mancata attività difensiva delle parti intimate.

Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

Pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata senza rinvio, non potendo la causa essere iniziata.

Compensa tra le parti le spese dei giudizi di merito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
 
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2023.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2023.

 

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