Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione terza, ordinanza n. 3739 del 8 febbraio 2023

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 3739 del 08/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 21, 38, 40, 141 e 148 del Codice della Strada - Incidente stradale - Sorpasso non consentito da doppia linea continua - Invasione della corsia opposta di marcia - Cantiere stradale - Anomalia in carreggiata - In caso di sinistro stradale provocato dal conducente del veicolo che effettua un sorpasso ad alta velocità e non consentito da doppia linea continua, con invasione della corsia opposta di marcia e di un cantiere stradale all'interno del quale si trovava un tombino aperto, non vi è alcuna esigenza di porre ulteriori cartelli di avviso della presenza del cantiere, anche sul lato opposto della carreggiata di percorrenza dei veicoli, in quanto non vi è alcuna esigenza di segnalazione prevalendo l'affidamento sulla diligenza degli utenti della strada in relazione al citato divieto di sorpasso.


FATTI DI CAUSA

La (Soggetto 1) Assicurazioni S.p.A. (successivamente (Soggetto 2) Assicurazioni S.p.A.), in qualità di compagnia assicuratrice della responsabilità civile, convenne in giudizio il Comune di (Omissis) per ottenere, in surrogazione dei diritti del proprio assicurato, (Soggetto 3), il pagamento della somma di € 183.323,98 corrisposta ai terzi trasportati sul veicolo condotto dal (Soggetto 3) in conseguenza dei danni subiti a causa di un sinistro verificatosi in data 28 agosto 2006; precisò a tal fine che il veicolo condotto dal (Soggetto 3), nel percorrere una strada a doppio senso di circolazione con divieto di sorpasso, stante la doppia linea continua, aveva effettuato un sorpasso non consentito ad alta velocità, invadendo la corsia opposta e si era imbattuto in un cantiere aperto dove si trovava un tombino anch'esso aperto, la cui presenza era segnalata solo per gli utenti provenienti dalla direzione opposta, ai quali detta corsia era riservata; il (Soggetto 3) era transitato sopra il tombino ed aveva perso il controllo dell'autovettura;

il comune convenuto si costituì in giudizio, chiese ed ottenne la chiamata in causa di (Soggetto 3), di (Soggetto 4) Distribuzione, quale proprietaria e custode del tombino e, per tramite di questa, della società (Soggetto 5) SpA, ditta appaltatrice del cantiere aperto sul tratto di strada interessato dal sinistro;

il Tribunale di Bergamo, all'esito di istruttoria, rigettò la domanda rilevando che il sinistro fosse imputabile esclusivamente alla condotta incauta dell'automobilista che, effettuando un sorpasso vietato ad alta velocità ed occupando illegittimamente l'opposta corsia non percorribile in quel senso di marcia, aveva reciso il nesso causale tra la cosa in custodia, che aveva carattere inerte, e il fatto generatore di danno;

a seguito di appello della (Soggetto 2) SpA che denunziò l'errata valutazione del materiale istruttorio e la violazione dell'art. 2051 c.c. per aver ritenuto che la manovra vietata di sorpasso integrasse gli estremi del fortuito, la Corte d'Appello di Brescia ha rigettato il gravame, rilevando, per quanto ancora di interesse in questa sede, che, per configurare la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., sarebbe stato necessario provare la pericolosità della normale utilizzazione del bene, rimasta invero priva di adeguato riscontro, in quanto il cantiere era stato segnalato in modo conforme all'art. 31 del regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada nella corsia di percorrenza dei veicoli, mentre nella corsia opposta, erroneamente invasa dal (Soggetto 3), non vi era necessità della segnalazione dei lavori in quanto il rispetto del codice della strada avrebbe, ove osservato, consentito di scongiurare il sinistro;

dunque, in ragione della illegittima condotta del (Soggetto 3) che aveva avuto efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento, si era verificato un caso fortuito che aveva reciso il rapporto causale tra la responsabilità del custode e la pericolosità del bene;

avverso la sentenza la (Soggetto 2) Assicurazioni SpA ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo;

hanno resistito con distinti controricorsi il Comune di (Omissis), l'(Soggetto 4) Distribuzione S.p.A. e la (Soggetto 5) S.p.A.;

la causa è stata avviata alla trattazione, in camera di consiglio, sussistendo i presupposti di cui all'art. 380 bis c.p.c.;

P.G. ha depositato requisitoria scritta nel senso dell'accoglimento del ricorso;

il Comune di (Omissis) e la (Soggetto 6) SpA hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo di ricorso la ricorrente deduce la "violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. - Per violazione e falsa applicazione di norme di diritto anche in relazione al principio informatore della circolazione stradale";

la ricorrente censura l'incongrua motivazione relativa all'interpretazione dell'art. 2051 c.c. in combinato disposto con l'art. 140 del Codice della Strada, per aver ritenuto che la condotta del conducente - che aveva violato le norme del codice della strada effettuando un sorpasso in corsia vietata in quel senso di marcia - avesse avuto una incidenza causale autonoma e assorbente rispetto all'evento di danno così da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno; la corte di merito, considerato lo stato dei luoghi e la segnalazione del tombino solo sul lato opposto della carreggiata e non anche su quella incidentalmente invasa dal conducente, avrebbe dovuto concludere quanto meno per la presenza di cause concorrenti nella produzione del danno, in assenza di prova- da parte dell'ente proprietario della strada e delle ditte appaltatrici chiamate in manleva, -di aver assolto, con diligenza, agli obblighi di organizzazione dell'attività di sorveglianza del cantiere al fine di garantire la sicurezza dell'uso della strada, comprese le opportune e necessarie segnalazioni sulla presenza di un tombino aperto sulla pavimentazione stradale;

il P.G. ha depositato conclusioni scritte nel senso dell'accoglimento del ricorso;

il motivo è infondato;

la responsabilità ex art. 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e la relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (Cass. n. 15761 del 2016); ad integrare la responsabilità è necessario e sufficiente che il danno sia stato "cagionato" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa sicché il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mente al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa ma dal caso fortuito nel cui ambito sono compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e dello stesso danneggiato; si tratta dunque di una responsabilità oggettiva con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente tra la cosa e il danno.

Nel caso di specie non poteva addossarsi al custode l'obbligo di prevedere l'altrui comportamento imprudente e contrario alle disposizioni del Codice della Strada costituendo esso un evento del tutto imprevedibile ed inevitabile come tale idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.

Correttamente dunque la sentenza impugnata ha concluso ascrivendo la responsabilità del fatto all'esclusiva colpa dell'automobilista in quanto la situazione dei luoghi non poteva dirsi pericolosa per chi percorreva la via Larga con direzione (Omissis) in quanto nella relativa corsia di pertinenza il tombino aperto era adeguatamente segnalato, mentre era pericolosa per chi percorreva quel tratto di strada contromano in violazione delle regole del codice della strada e, in particolare, del divieto di sorpasso.

Pertanto la Corte d'Appello ha correttamente ritenuto che non vi fosse alcuna esigenza di porre ulteriori cartelli di avviso della presenza del cantiere, anche sul lato opposto della carreggiata di percorrenza dei 'veicoli, in quanto non vi sarebbe stata alcuna esigenza di segnalazione prevalendo l'affidamento sulla diligenza degli utenti della strada in relazione al citato divieto di sorpasso.

Conclusivamente il ricorso è rigettato. La ricorrente è condannata a pagare le spese del giudizio di cassazione in favore di ciascuna parte resistente, liquidate come in dispositivo.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare in favore di ciascuna parte resistente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in favore di (Soggetto 6) SpA e del Comune di (Omissis) in € 7.200, e in favore della (Soggetto 5) S.p.A., in € 5.600, oltre esborsi, accessori e spese generali al 15%.

ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
 
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, in data 12 ottobre 2022.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2023.

 

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