Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione terza, ordinanza n. 30301 del 31 ottobre 2023

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 30301 del 31/10/2023
Circolazione Stradale - Art. 193 del Codice della Strada - Sinistro stradale - Terzo trasportato - Risarcimento - Azione diretta - L'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito.


RITENUTO IN FATTO

1. (Soggetto 1) convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di (Omissis), (Soggetto 2) e la (Soggetto 4) Spa [ist. assicurazione] chiedendo che fossero condannati al risarcimento dei danni da lui subiti in occasione di un sinistro stradale.

Espose, a sostegno della domanda, che in data (Omissis) egli si trovava a viaggiare come trasportato a bordo della moto di proprietà della (Soggetto 2), condotta nell'occasione da (Soggetto 3). In quella circostanza la moto era stata urtata da un'altra moto la quale, percorrendo una via cittadina nel Comune di (Omissis), non aveva rispettato il segnale di stop. Si costituì in giudizio la sola società di assicurazioni, chiedendo il rigetto della domanda.

Istruita la causa con prova testimoniale e c.t.u, il Giudice di pace accolse la domanda e condannò i convenuti al risarcimento dei danni, liquidati nella somma di Euro 4.975,28, e al pagamento delle spese di lite.

2. La pronuncia è stata impugnata dalla società di assicurazioni e il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza del 14 novembre 2019, ha accolto il gravame e, in riforma della decisione del Giudice di pace, ha rigettato la domanda del (Soggetto 1), condannandolo al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore della società di assicurazioni.

3. Contro la sentenza del Tribunale di Napoli Nord ricorre (Soggetto 1) con atto affidato a due motivi.

Resiste l'(Soggetto 4) Spa [ist. assicurazione] con controricorso.

(Soggetto 2) non ha svolto attività difensiva.

Il ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell'art. 141 del codice delle assicurazioni.

Osserva il ricorrente che, in base alla norma citata, il trasportato che rimanga vittima di un incidente stradale ha diritto al risarcimento dei danni da parte della società assicuratrice del veicolo a bordo del quale viaggiava. Egli, pertanto, non sarebbe tenuto a dimostrare la dinamica del fatto e le rispettive responsabilità dei conducenti, per cui la sentenza, travisando il contenuto della norma e la posizione di trasportato, avrebbe erroneamente rigettato la sua domanda.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione dell'art. 116 c.p.c., osservando che dal medesimo sinistro stradale erano state avviate altre due cause contro la società (Soggetto 4) Spa [ist. assicurazione], nelle quali erano state svolte c.t.u. che avevano accertato la compatibilità dei danni lamentati dalle parti con la dinamica del sinistro; e di tali consulenze il Tribunale non avrebbe tenuto alcun conto.

3. La Corte osserva che i due motivi, suscettibili di trattazione unitaria in considerazione dell'evidente connessione, sono, quando non inammissibili, comunque privi di fondamento.

3.1. Il ricorrente ha richiamato, a sostegno in particolar modo del primo motivo di ricorso, la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il terzo trasportato che si avvalga, ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 141, dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, deve provare di avere subito un danno a seguito di quest'ultimo, ma non anche le concrete modalità dell'incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all'art. 141 cit. (sentenza 30 luglio 2015, n. 16181).

In coerenza con questo precedente, la giurisprudenza ha anche affermato che la persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro soltanto se in quest'ultimo siano rimasti coinvolti, pur in mancanza di un urto materiale, ulteriori veicoli (sentenza 8 ottobre 2019, n. 25033).

Le Sezioni Unite di questa Corte, dando ulteriore autorevolezza ai citati precedenti, hanno recentemente affermato che l'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito; la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile (sentenza 30 novembre 2022, n. 35318).

3.2. Tali precedenti, però, non si attagliano al caso di specie.

Il Tribunale, infatti, è pervenuto al rigetto della domanda risarcitoria, riformando la sentenza di condanna pronunciata dal Giudice di pace, sulla base di due fondamentali affermazioni: 1) la non credibilità della deposizione dell'unico teste escusso, ritenuta lacunosa per una serie di ragioni, tra cui la non esatta identificazione del punto di impatto tra i due veicoli e del lato dal quale la moto su cui viaggiava il trasportato era caduta al suolo; 2) il fatto che il proprietario della moto e il conducente della moto antagonista fossero rimasti coinvolti, sulla base delle indicazioni fornite dalla Banca dati dei sinistri tenuta dall'IVASS, in molti altri incidenti stradali.

Ciò significa che la sentenza impugnata - benché con una motivazione obiettivamente stringata - ha comunque lasciato comprendere in modo sufficientemente chiaro che ad avviso del giudicante l'incidente non ci fu. Da tanto consegue che la giurisprudenza suindicata non è utilmente richiamabile, perché il diritto del trasportato ad ottenere il risarcimento del danno tramite azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava presuppone - ovviamente - che sia data prova dell'effettiva esistenza del sinistro con le modalità indicate dal presunto danneggiato. Il che, invece, non è accaduto nel caso di specie; nè può condurre a diverse conclusioni la censura del secondo motivo, perché l'astratta compatibilità di un danno con una certa modalità del sinistro non si identifica con la prova effettiva che tale sinistro si sia verificato.

4. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55Ministero della giustizia, D.M. 10/03/2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 settembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2023.

 

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