Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione seconda, ordinanza n. 26922 del 20 settembre 2023

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 26922 del 20/09/2023
Circolazione Stradale - Artt. 94 e 196 del Codice della Strada - Affidamento del veicolo ad autofficina professionale finalizzata alla vendita - Procura orale - Contestazione, verbalizzazione e notificazione delle violazioni - Principio di solidarietà - Il proprietario del veicolo affidato ad un'autofficina professionale con procura orale a vendere con tanto di consegna delle chiavi al depositario per consentire la prova del mezzo da parte dei potenziali acquirenti, è responsabile in solido delle infrazione eventualmente commesse se non dimostra di porre in essere una condotta caratterizzata dall'adozione di concrete e specifiche cautele volte a vietare e precludere la circolazione del mezzo, cioè deve esplicare un'attività esterna specificamente volta ad impedire la commissione dell'illecito.


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 753/2019 del 10/7/2019, il Tribunale di (Omissis) ha rigettato l'opposizione di (Soggetto 1) avverso le ordinanze ingiunzione pronunciate nei suoi confronti nell'agosto (Omissis) quale responsabile in solido, perché proprietario, delle infrazioni commesse da un terzo sorpreso alla guida del motoveicolo di sua proprietà con patente diversa da quella prescritta, in mancanza di carta di circolazione e in assenza di copertura assicurativa.

(Soggetto 1) aveva allegato che il motoveicolo era stato da lui depositato presso un'autofficina professionale con procura orale a vendere e che l'assicurazione era stata cessata e trasferita su nuovo veicolo.

Il Tribunale, tuttavia, rilevava che (Soggetto 1) non aveva fornito adeguata prova dell'adozione di cautele volte a prevenire l'uso del mezzo da parte di terzi.

2. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione (Soggetto 1), affidandolo a due motivi. La Prefettura di (Omissis) - nei cui confronti è stata rinnovata la notifica - non ha svolto difese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell'art. 360 c.p.c., (Soggetto 1) ha prospettato la violazione degli art. 2049, 2051 e 2054 c.c.: il Tribunale non avrebbe adeguatamente e unitariamente valutato gli elementi di prova offerti a sostegno dell'essere avvenuta la circolazione del mezzo contro la sua volontà; in particolare, non avrebbe considerato l'avvenuta consegna del veicolo ad un deposito esercitato in forma professionale, l'avvenuta consegna delle chiavi al depositario per consentire la prova del mezzo da parte dei potenziali acquirenti, la cessazione dell'assicurazione.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha quindi riproposto la stessa censura - la violazione degli art. 2049, 2051 e 2054 c.c., articolandola tuttavia in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

3. Il secondo motivo - esaminato per primo per precedenza logica - è inammissibile per più ragioni.

Innanzitutto il Tribunale non ha affatto omesso di valutare gli elementi indicati come significativi e, cioè, l'avvenuta consegna del veicolo ad un deposito esercitato in forma professionale, l'avvenuta consegna delle chiavi al depositario, la cessazione dell'assicurazione, ma ha giudicato questi elementi insufficienti per provare la sussistenza di una volontà contraria alla circolazione del veicolo.

A ciò può aggiungersi che, se inteso a censurare la mancata valutazione, da parte del Tribunale, in un unico ragionamento presuntivo dei suddetti elementi, il motivo resta comunque inammissibile: per principio consolidato, infatti, la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (Cass. Sez. 6 - 1, n. 5279 del 26/02/2020; Sez. L, n. 15737 del 21/10/2003).

3.1. Il primo motivo è invece infondato. Con la sua valutazione di insufficienza dei suddetti elementi di fatto a dimostrare l'avvenuta circolazione del mezzo contro la volontà del ricorrente, il Tribunale ha correttamente applicato il principio, già esplicitamente affermato da questa Corte, seppure in pronunce risalenti, per cui per escludere la sua responsabilità come prevista dalla L. n. 689 del 1981, art. 6 e dall'art. 2054 c.c., comma 3 che ne costituisce attuazione, il proprietario deve porre in essere una condotta caratterizzata dall'adozione di concrete e specifiche cautele volte a vietare e precludere la circolazione del mezzo, cioè deve esplicare un'attività esterna specificamente volta ad impedire la commissione dell'illecito.

Con specifico riguardo alla sanzione pecuniaria amministrativa per circolazione di veicolo senza la prescritta copertura assicurativa, questa Corte ha proprio sancito che la responsabilità solidale del proprietario deve essere affermata, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 6 ove lo stesso si limiti a provare soltanto di aver consegnato il veicolo a chi lo ha posto in circolazione in base a procura a vendere (Cass. Sez. 1, n. 3476 del 1996; Sez. 1, n. 1089 del 14/02/1990).

3. Il ricorso è perciò, respinto. Non vi è statuizione sulle spese perché la Prefettura non ha svolto difese.

Stante il tenore della pronuncia (rigetto del ricorso), va comunque dato atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto: nel caso in cui il ricorso per cassazione venga respinto, perché rigettato integralmente ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile, la Corte di cassazione attesta infatti comunque l'obbligo del ricorrente, ancorché - come nella specie - ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte devono invece essere verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, da parte dell'amministrazione giudiziaria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo (Cass. Sez. U, n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 6 febbraio 2023.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2023.

 

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