Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Civile, Sezione terza, ordinanza n. 22218 del 24 luglio 2023
Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 22218 del 24/07/2023
Circolazione stradale - Art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. - Ricorso per cassazione - Omesso esame di un fatto decisivo – Nozione di “fatto storico” - Il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. attiene esclusivamente all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, risultante dagli atti e oggetto di discussione tra le parti, dotato di decisività e non confondibile con questioni, deduzioni o elementi istruttori; sicché è inammissibile la censura che solleciti una rivalutazione del merito o deduca concetti, valutazioni o risultanze probatorie, anziché un preciso accadimento fenomenico decisivo.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 1848 pubblicata in data 24/11/2015 la Corte di appello di Bologna, in accoglimento del gravame interposto dalla società (Soggetto 1) Spa e in conseguente riforma della pronunzia del Tribunale di (Omissis) n. 1303/2012, depositata il 16.1.2013, rigettò la domanda proposta, nei confronti della medesima, da (Soggetto 2), (Soggetto 3), (Soggetto 4), - usufruttuari dell'immobile sito in (Omissis), oggetto del contratto di locazione stipulato il (Omissis) - volta al pagamento della somma di Euro 647.000,00, o in subordine di Euro 359.154,40, a titolo di risarcimento danni lamentati in conseguenza della riconsegna del bene locato in cattivo stato di manutenzione (domanda accolta in primo grado per l'importo di Euro 359.154,40, oltre interessi legali dalla domanda).
Avverso la suindicata pronunzia della Corte di merito (Soggetto 2) e (Soggetto 3) nonché (Soggetto 5), erede di (Soggetto 4), deceduta nel corso del giudizio di secondo grado, proposero sia ricorso per revocazione, rigettato dalla Corte di appello con sentenza n. 1710/2016 (come rappresentato dalla ricorrente, v. p. 7, 23 e 37 del ricorso all'esame), sia ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria.
Resistette con controricorso la società Gruppo (Soggetto 1) (già (Omissis) S.p.a.), che depositò anche memoria.
Questa Corte, con ordinanza n. 6387 del 2018, accolse i motivi secondo e terzo di ricorso, assorbito il primo, cassò in relazione la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Bologna anche per le spese del giudizio di legittimità.
Riassunta la causa dai locatori e costituitasi la conduttrice, la Corte di merito, con sentenza n. 629/2019, pubblicata il 2 aprile 2019, ha rigettato l'appello avverso la sentenza di primo grado, con conferma integrale di quest'ultima ed interessi legali dalla data della domanda sino al saldo e ha condannato l'appellante al pagamento, in favore degli appellati, delle spese processuali, in esse comprese quelle del giudizio di legittimità.
Avverso tale decisione (Soggetto 1) Spa già (Omissis) Spa ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Hanno resistito con controricorso (Soggetto 2), (Soggetto 3) e (Soggetto 5).
Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.
Sia la ricorrente che i controricorrenti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo (Soggetto 1) Spa censura la sentenza impugnata "ai sensi dell'art. 360 c.p.c. n. 4 per nullità della sentenza o del procedimento", per aver la Corte di appello di Bologna, in sede di rinvio, disatteso ed interpretato erroneamente le "direttive" fornite dal Giudice di legittimità con l'ordinanza n. 6387 del 2018.
La ricorrente sostiene che la Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto che questa Corte di legittimità abbia affermato che "gli eventi successivi alla riconsegna del bene non influiscono sul danno e che la prova del fatto costitutivo della pretesa può essere data dal locatore anche per presunzioni che, in assenza di prova contraria, impone al giudice di ritenere provato il fatto previsto, senza consentirgli la valutazione ai sensi dell'art. 116c.p.c..".
Sostiene la ricorrente che questa Corte, invece, non accettando, in relazione all'art. 1590 c.c., l'interpretazione proposta dai ricorrenti dell'epoca e ancorata all'isolata pronuncia di legittimità n. 11967 del 17/05/2010, avrebbe condiviso il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto secondo cui, nell'ipotesi di inesatta riconsegna dell'immobile, va escluso il risarcimento del danno a favore del locatore se nella sua sfera patrimoniale, per particolari circostanze, non si sia verificato alcun pregiudizio economico aggiungendo che detto danno può essere dimostrato per presunzioni, costituenti un mezzo di prova di rango non inferiore agli altri.
Tale statuizione, ad avviso della ricorrente, non imponeva al Giudice di rinvio di considerare puramente e semplicemente provato il danno, presumendo che, se i costi della ristrutturazione dell'immobile sono gravati sul nuovo conduttore (Omissis) (elemento questo pacificamente acquisito al processo) e, quindi, i locatori non hanno patito alcun pregiudizio nella propria sfera patrimoniale, essi hanno subito un danno derivante dalla stipulazione del contratto di locazione con (Omissis) ad un canone inferiore rispetto a quello che avrebbero potuto concordare in assenza delle dedotte cattive condizioni di riconsegna.
Il Giudice del rinvio - sempre secondo la ricorrente - avrebbe dovuto verificare la possibilità di ritenere provato il preteso danno subito dai locatori attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, ai sensi dell'art. 2729 c.c., argomentando e spiegando le sue conclusioni. Ed invece tale Giudice, trincerandosi erroneamente sulla natura del giudizio di rinvio quale giudizio ad istruzione sostanzialmente chiusa, ha ritenuto che l'intero danno, come qualificato dal C.T.U., fosse esistente ai sensi dell'art. 1590 c.c. e che i costi di ristrutturazione, sebbene sostenuti interamente da (Omissis), fossero stati valutati in sede di stipula del contratto di locazione, così determinando una riduzione del canone, pari alla quantificazione dei costi delle opere di ripristino effettuata dall'ausiliare del giudice. E ciò sulla base di affermazioni del tutto apodittiche della Corte territoriale.
1.1. Il motivo è inammissibile.
Se è pur vero che la Corte di appello felsinea ha erroneamente affermato che questa Corte ha statuito che gli eventi successivi alla riconsegna del bene non influiscono sul danno, atteso che una tale asserzione non si rinviene nell'ordinanza di legittimità n. 6387 del 2018, ciò non determina, tuttavia, l'accoglimento del motivo.
Ed invero la censura proposta, ove intesa come volta a denunciare una cattiva "lettura" dei principi di diritto da osservarsi in sede di rinvio, risulta non decisiva, atteso che la sentenza impugnata in questa sede non si è attestata sull'affermazione contestata dalla ricorrente ma ha affermato la sussistenza del danno emergente basandosi argomentatamente sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio con riferimento al momento del rilascio ed esaminando criticamente i rilievi dei consulenti di parte e delle difese dell'attuale ricorrente e ha concluso nel senso che "i danni riscontrati e analiticamente descritti nella consulenza d'ufficio costituiscono un decremento del valore dell'immobile, la cui eliminazione si collega alla sua rimessa in pristino da valutarsi al momento della riconsegna del bene". Trattasi, peraltro, di accertamento in fatto non sindacabile in questa sede.
Qualora, invece, la censura in scrutinio voglia intendersi come addebito alla sentenza impugnata per essere la Corte di merito incorsa in un errore di fatto ai sensi dell'art. 4 dell'art. 395 c.p.c., di aver, cioè, essa ritenuto l'esistenza di un'affermazione nell'ordinanza di legittimità che ha disposto il rinvio invece ivi non esistente, una siffatta censura è inammissibile in questa sede.
Inoltre, l'ulteriore doglianza circa il mancato rispetto, da parte della Corte di merito, del dictum dell'ordinanza di rinvio che avrebbe, ad avviso della ricorrente, aderito all'orientamento secondo cui il diritto al risarcimento del danno postula l'effettività del verificarsi di un danno che, come tale, sia stato concretamente sofferto e da accertarsi anche con presunzioni, non essendo sufficiente la mera potenzialità configurabile in astratto, non coglie nel segno e va disattesa. La Corte territoriale, infatti, con accertamento in fatto e senza disattendere i principi già affermati da questa Corte con l'ordinanza di rinvio, ha ritenuto sussistente in concreto - come già evidenziato - il danno emergente e non fornita, da parte degli appellati, la prova del quantum attinente al lucro cessante, pur ritenuto configurabile dall'ordinanza di rinvio riguardo all'an sulla base della presunzione da questa S.C. enunciata.
In realtà la ricorrente vorrebbe riferire il ricorso alle presunzioni di cui all'ordinanza di rinvio al postulato errato per cui, pur acclarati i danni, il fatto che la nuova conduttrice abbia proceduto poi alla ristrutturazione (se parziale o totale è questione ancora in discussione tra le parti) dell'immobile nel quadro dell'accordo contrattuale locatizio con altra società conduttrice di per sé eliderebbe il diritto al loro risarcimento. Ma trattasi di postulazione, come già evidenziato, errata.
2. Con il secondo motivo, denunciando, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c., la ricorrente sostiene che, pur avendo questa Corte, con la già più volte richiamata ordinanza, statuito che il danno subito dal locatore ai sensi dell'art. 1590 c.c. può essere provato anche per presunzioni, purché queste siano, ai sensi dell'art. 2729 c.c., gravi, precise e concordanti, la Corte territoriale non avrebbe dato conto, nella motivazione della sentenza impugnata, della presenza di indizi gravi, precisi e concordanti dai quali ricavare la sussistenza del danno e nulla avrebbe detto sugli indizi contrari prospettati dalla parte ricorrente.
2.1. Il motivo va disatteso.
2.2. Con il mezzo all'esame la ricorrente ripropone le doglianze già contenute in nuce nell'ultima parte del primo motivo, ampliandole, e sostenendo pure che la Corte di merito, essendo stata la precedente sentenza annullata anche per vizi di motivazione, ben avrebbe potuto riesaminare liberamente i fatti già dedotti e le risultanze processuali ed invece avrebbe attribuito agli attuali controricorrenti un'importante somma di denaro sulla sola supposta possibilità di una riduzione del canone di locazione, superando detta statuizione la richiesta degli attuali controricorrenti che, sia in sede di revocazione sia nel (primo) giudizio di cassazione, avrebbero limitato la loro richiesta ai danni registrati nei piani alti dell'immobile in questione non concessi in locazione ad (Omissis).
2.3. Va precisato che non risultano riportate nel motivo le conclusioni rese dai locatori in sede di revocazione, non essendo sufficiente, ai fini che qui rilevano, il mero rinvio agli atti (v. ricorso p. 23) mentre dalle stesse conclusioni del primo ricorso per cassazione riportate a p. 9 del ricorso all'esame risulta che i sigg. (Soggetto 2) e (Soggetto 5) avevano chiesto in quella sede la conferma della sentenza di primo grado e solo "(iii) in ulteriore subordine" avevano limitato la richiesta al risarcimento dei danni patiti dal cattivo stato locativo in cui erano stati consegnati i piani alti dell'immobile. Pertanto non può trovare accoglimento l'implicitamente adombrata doglianza di ultrapetizione.
2.4. Vanno poi ribadite le motivazioni espresse in relazione alla seconda parte del primo motivo, evidenziandosi ancora una volta che nella specie il danno emergente è stato ritenuto sussistente dalla Corte di merito in base alle risultanze in atti e in particolare della consulenza tecnica d'ufficio mentre, quanto al lucro cessante, quella medesima Corte ha ritenuto che gli appellanti non abbia fornito la prova al riguardo. La circostanza che il danno esistesse al momento del rilascio e che poi i locatori ne abbiano eventualmente riversato (in tutto o in parte) il peso economico sul nuovo conduttore non elide il danno stesso. Sicché risultano del tutto condivisibili le conclusioni cui è pervenuta la Corte territoriale a p. 8 della sentenza impugnata in questa sede.
2.5. In sostanza, peraltro, la ricorrente adducendo una serie di ipotesi, congetture e pretesi indizi, non esaminati espressamente dalla Corte territoriale, tende inammissibilmente ad una rivalutazione del merito non consentita in questa sede. Inoltre, va ricordato che, in tema di presunzioni di cui all'art. 2729 c.c., la denunciata mancata applicazione di un ragionamento presuntivo che si sarebbe potuto e dovuto fare, ove il giudice di merito non abbia motivato alcunché al riguardo, non è deducibile come vizio di violazione di norma di diritto, bensì solo ai sensi e nei limiti dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, cioè come omesso esame di un fatto secondario (dedotto come giustificativo dell'inferenza di un fatto ignoto principale), purché decisivo (Cass., ord., n. 17720 del 6/07/2018) e che spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (Cass., ord., n. 22366 del 5/08/2021).
3. Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito nella specie, ad avviso della ricorrente, dalla vetustà da porsi a carico dei locatori, vetustà da considerarsi eventualmente anche mediante una nuova consulenza tecnica d'ufficio o con richiesta di chiarimenti al C.T.U..
3.1. Il motivo è inammissibile.
Ed invero la parte ricorrente, pur veicolando la censura con il paradigma del n. 5 dell'art. 360c.p.c. novellato, non rispetta i criteri indicati dalle Sezioni Unite di questa Corte nn. 8053 e 8054 del 7/04/2014 e ribaditi da innumerevoli decisioni di legittimità successive. Le Sezioni Unite, con le richiamate decisioni, hanno, tra l'altro, precisato che l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come da ultimo riformulato, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Si evidenzia che costituisce un "fatto", agli effetti dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass., ord., 6/09/2019, n. 22397; Cass. 8/09/2016, n. 17761; Cass., sez. un., 23/03/2015, n. 5745; Cass. 4/04/2014, n. 7983; Cass. 5/03/2014, n. 5133). Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio di cui alla richiamata norma del codice di rito le argomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive (Cass., ord., 18/10/2018, n. 26305; Cass. 14/06/2017, n. 14802); gli elementi istruttori (Cass., sez. un., 7/04/2014, n. 8053); una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass. 21/10/2015, n. 21439; v. in particolare Cass., ord., 29/10/2018, n. 27415), sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a questi ultimi profili.
E la vetustà (espressamente indicata come fatto decisivo di cui sarebbe stato omesso l'esame, v. ricorso p. 24, v. anche p. 3) non può, alla luce dei richiamati criteri, considerarsi "fatto storico"; ne è riprova la circostanza che la stessa ricorrente la definisce "concetto" (p. 28 del ricorso) o "fattore" (ricorso p. 32) (Cass. n. 23660 del 27/10/2020).
In realtà, nella specie, sotto l'apparente deduzione dei denunciati vizi motivazionali, il motivo tende, in realtà, ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito, il che è inammissibile in questa sede (Cass., sez. un., 27/12/2019, n. 34476).
Solo per completezza si evidenzia che la Corte di merito ha tenuto conto dello stato dell'immobile e, quindi, anche della sua vetustà, come si evince da p. 6 della sentenza impugnata, e ha espressamente e motivatamente escluso la necessità del conferimento di un nuovo incarico o di richiesta di chiarimenti al C.T.U. (v. ivi).
4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
5. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore dei controricorrenti, in Euro 6.100,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 marzo 2023.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2023.
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