Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Civile, Sezione seconda, ordinanza n. 21433 del 19 luglio 2023
Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 21433 del 19/07/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 223 del Codice della Strada - Reato di guida in stato di ebbrezza - Sospensione accessoria o cautelare-preventiva della patente di guida - Natura, competenze e valutazioni - In tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, la sospensione della patente di guida consegue a titolo di sanzione accessoria del reato ed è disposta dal giudice penale, anche se applicata in concreto dal prefetto, mentre la valutazione della sospensione cautelare preventiva disposta dal prefetto ai sensi dall'art. 223 del medesimo C.d.S., che deve intervenire entro un tempo ragionevole, è rimessa al giudice del merito e risponde alla necessità di impedire che, nell'immediato, il destinatario possa continuare a tenere una condotta pericolosa.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso del 16.6.2016 (Soggetto 1) proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione con la quale la Prefettura di (Omissis) gli aveva irrogato la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per un periodo di un anno, ai sensi dell'art. 223 del codice della strada, per aver condotto un veicolo con tasso alcolemico superiore al limite consentito.
Con sentenza n. 214/2017, resa nella resistenza dell'amministrazione convenuta, il Giudice di Pace di (Omissis) accoglieva l'opposizione annullando l'ordinanza ingiunzione.
Con la sentenza impugnata, n. 592/2019, il Tribunale di (Omissis) accoglieva il gravame interposto dalla Prefettura di (Omissis) avverso la decisione di prime cure, riformandola e rigettando l'opposizione proposta dall'odierno ricorrente.
Quest'ultimo propone ricorso per la cassazione di detta decisione, affidandosi ad un unico motivo.
La Prefettura di (Omissis), intinata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
In prossimità dell'adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 186 e 223 del codice della strada, nonché 9 e 14 della L. n. 689 del 1981, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché il Tribunale avrebbe erroneamente applicato la sospensione della patente di guida prevista dall'art. 223 del codice della strada, in luogo di quella specificamente prevista, per la guida in stato di ebbrezza, dall'art. 186, settimo, ottavo e comma 9, del medesimo corpus normativo.
La censura è infondata.
Va ribadito che "In tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente di guida ex art. 186 del codice della strada consegue a titolo di sanzione accessoria del reato ed è disposta dal giudice penale, anche se applicata in concreto dal prefetto, mentre la sospensione cautelare-preventiva disposta dal prefetto ai sensi dall'art. 223 del medesimo codice -la quale deve intervenire entro un tempo ragionevole, la cui valutazione in concreto è rimessa al giudice del merito- risponde alla necessità di impedire che, nell'immediato, il destinatario possa continuare a tenere una condotta pericolosa" (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17999 del 23/06/2021, Rv. 661543). La norma di cui all'art. 186, dunque, non impedisce, in astratto, di applicare alla guida in stato di ebbrezza, ove questa costituisca reato, la diversa sanzione di cui all'art. 223 del codice della strada, purché, in questo secondo caso, la sospensione sia disposta entro un termine ragionevole dalla violazione contestata. Nel caso di specie non è in discussione la congruità di detto termine, ma piuttosto l'astratta applicabilità della sanzione prevista dall'art. 223 anche alla fattispecie della guida in stato di ebbrezza.
Al riguardo, va ribadito che "In tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente di guida di cui all'art. 186 del codice della strada si fonda su presupposti diversi da quelli di cui all'art. 223 del medesimo codice; nel primo caso, infatti, che costituisce fatto penalmente rilevante, la sospensione può conseguire, a titolo di sanzione accessoria, a seguito dell'accertamento del reato, mentre nel secondo la misura ha carattere preventivo e natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, continui a tenere una condotta che possa arrecare pericolo ad altri soggetti. Ne consegue che -in ragione del principio di necessaria corrispondenza tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata, di cui all'art. 14 della L. 24 novembre 1981, n. 689-, ove sia stata accertata, a carico del conducente, la contravvenzione di cui all'art. 186 del codice della strada, la sospensione della patente di guida, con contestuale obbligo di sottoporsi a visita medica, può essere irrogata, senza alcun automatismo, solo nella ricorrenza delle condizioni di cui al comma 9 del predetto articolo, ossia previo accertamento di un valore alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro" (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9539 del 18/04/2018, Rv. 648091). Poiché nel caso di specie il ricorrente era stato fermato alla guida di un veicolo, con tasso alcolemico superiore ad 1,7 g/l, ben poteva essergli comminata la sospensione della patente di guida per un periodo di un anno, come nella specie è accaduto, posto che la disposizione di cui all'art. 186, comma 2, del codice della strada prevede tre fasce di diversa gravità dell'illecito, per l'ultima delle quali (rappresentata dalla guida con tasso alcolemico superiore ad 1,5 g/l) è prevista, appunto, la sospensione della patente da uno a due anni.
Il ricorso va dunque rigettato.
Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto - ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2023.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2023.
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