Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione terza, ordinanza n. 15730 del 5 giugno 2023

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 15730 del 05/06/2023
Circolazione Stradale - Art. 193 del Codice della Strada - Incidente stradale - Responsabilità esclusiva - Richiesta di risarcimento - Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato - Omessa pronuncia del giudice di appello - Perché la sentenza non incorra nel vizio di omessa pronuncia, il giudice di appello che riformi la sentenza di primo grado circa l'imputazione della responsabilità del sinistro stradale, accertando l'esclusiva responsabilità di una delle parti, non può limitarsi a dimezzare il risarcimento dovuto, ma deve anche pronunciarsi sulla autonoma domanda di danni formulata dal ricorrente fin dal primo grado di giudizio.


FATTI DI CAUSA

che:

(Soggetto 1) convenne in giudizio davanti al Giudice di pace di (Omissis) (Soggetto 2), conducente di un motoveicolo privo del certificato assicurativo, e la compagnia G. I. Assicurazioni, quale rappresentante del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, chiedendo che i convenuti fossero condannati al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale occorso tra l'autovettura condotta dal (Soggetto 1) ed il motociclo guidato dal (Soggetto 2);

questi propose un'autonoma domanda nei confronti del (Soggetto 1) per ottenere il risarcimento dei danni da lui patiti;

riuniti i due giudizi, il Giudice di pace adito riconobbe la responsabilità esclusiva del (Soggetto 1) nell'eziologia del sinistro, rigettò la sua domanda di danni, ritenendola non fondata e lo condannò, in solido con la sua compagnia di assicurazioni, al risarcimento dei danni in favore del (Soggetto 2), liquidati in Euro 800 per il motociclo e in Euro 2.007 per danni alla persona;

a seguito di appello del soccombente il Tribunale di (Omissis), con sentenza del 10/3/2021, riconobbe non esservi una prova decisiva che consentisse di imputare la responsabilità all'uno o all'altro conducente ed applicò, quindi, la presunzione dell'art. 2054 c.c., comma 2, dimezzando la condanna a carico dell'appellante, senza provvedere sulla riproposta domanda di danni, formulata dal (Soggetto 1);

avverso la sentenza del Tribunale (Soggetto 1) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi;

l'intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede;

la causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale ricorrendo i presupposti di cui all'art. 380-bis.1 c.p.c..

(Soggetto 1) ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

che:

con il primo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 error in procedendo) - il ricorrente assume che la impugnata sentenza, pur accogliendo parzialmente l'appello e riducendo della metà le somme dovute dal (Soggetto 1) nei confronti del (Soggetto 2), abbia omesso di pronunciarsi sulla autonoma domanda formulata dal (Soggetto 1), fin dal primo grado di giudizio, volta ad ottenere il risarcimento dei propri danni patiti in conseguenza del sinistro stradale; il giudice, non provvedendo ne nel senso dell'accoglimento della domanda ne' nel senso del suo rigetto, sarebbe incorso nel vizio di omessa pronunzia e dunque in violazione dell'art. 112 c.p.c.;

il motivo, autosufficiente per avere il ricorrente riportato in ricorso le conclusioni dell'atto di appello nelle quali riproponeva la propria domanda risarcitoria volta ad ottenere l'accertamento della esclusiva responsabilità del (Soggetto 2) e la condanna del medesimo al risarcimento dei danni nella misura di Euro 1.865,38, è fondato;

il giudice d'appello, nel modificare il giudizio circa l'imputazione della responsabilità del sinistro, riformando la sentenza di primo grado che aveva accertato l'esclusiva responsabilità del (Soggetto 1), non poteva limitarsi, in applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., a dimezzare il risarcimento dovuto dal (Soggetto 1) al (Soggetto 2), ma doveva anche pronunciare sulla autonoma domanda di danni formulata dall'odierno ricorrente fin dal primo grado di giudizio; non avendo affatto pronunciato su di essa, ne nel senso dell'accoglimento ne’ nel senso del rigetto, la sentenza è incorsa in vizio di omessa pronuncia. con la conseguente necessità della sua cassazione, in parte qua;

con il secondo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (error in iudicando ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) il ricorrente lamenta l'erronea valutazione delle prove assunte in contrasto con i principi di cui alle indicate disposizioni e ripercorre i singoli capitoli di prova testimoniale al fine di dimostrare che il giudice avrebbe dovuto svolgere un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, pervenendo quindi alla conclusione di ritenere il (Soggetto 2) esclusivo responsabile dell'incidente;

il motivo è inammissibile sia perché ha, con evidenza, natura fattuale, evocando esso un riesame, da parte della Corte, delle prove acquisite in giudizio sia in quanto la doglianza non rispetta le condizioni richieste dalla giurisprudenza di questa Corte per prospettare il vizio di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.: "In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione" (Cass., 1, n. 6774 del 1/3/2022);

conclusivamente il ricorso va accolto, limitatamente al primo motivo, inammissibile il secondo, la sentenza va cassata in relazione e la causa rinviata per nuovo esame al Tribunale di (Omissis), in persona di diverso magistrato, affinché provveda a colmare la lacuna di cui in motivazione;

al giudice di rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, cassa l'impugnata sentenza in relazione e rinvia la causa al Tribunale di (Omissis), in persona di diverso magistrato, anche per le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 9 marzo 2023.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2023.

 

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