Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione terza, ordinanza n. 15152 del 30 maggio 2023

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 15152 del 30/05/2023
Circolazione Stradale - Art. 193 del Codice della Strada - Sinistro stradale - Paritaria responsabilità dei conducenti - Funzione sussidiaria - Nell'incidente stradale, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, 2 comma, c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro, non trovando applicazione quando vi sia stato un accertamento in concreto delle rispettive responsabilità per il quale risulti che l'incidente si è verificato per esclusiva colpa di uno dei conducenti e, per contro, che nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell'altro.


FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 23/12/2002 (Soggetto 2) convenne in giudizio innanzi al Tribunale di (Omissis) (Soggetto 1), e la T. Assicurazioni Spa, nonché (Soggetto 3) e (Soggetto 4) e la compagnia S. Assicurazioni Spa , per ivi sentirli condannare al pagamento, in solido, di Euro 221.670,00, a titolo di risarcimento del danno subito a causa di un sinistro occorso il (Omissis).

A fondamento della domanda l'attrice allegò che la (Omissis) sulla quale viaggiava come trasportata, di proprietà di (Soggetto 3) e condotta da (Soggetto 4), venne investita dalla (Omissis) condotta dal proprietario (Soggetto 1).

2. Il Tribunale di (Omissis) accolse parzialmente la domanda ascrivendo il sinistro alla paritaria responsabilità dei conducenti dei veicoli, condannando tutte le parti al pagamento, in solido, in favore della (Soggetto 2) di Euro 48.760,41.

3. Avverso la suindicata sentenza del Tribunale il (Soggetto 1) propose appello, chiedendo dichiararsi quale unico responsabile del sinistro (Soggetto 4), conducente del veicolo antagonista (la (Omissis)). Si costituirono la (Soggetto 2) e la S. Assicurazioni Spa nonché (Soggetto 4), che propose appello incidentale (al quale in seguito rinunciò). Rimase invece contumace la compagnia assicuratrice del (Soggetto 1), T. Assicurazioni Spa

4. La Corte di Appello di Lecce, con sentenza n. 36-2018 depositata in data 29/1/2018, ha rigettato l'appello, ritenendo che l'appellante (Soggetto 1) non avesse provato che la sua condotta di guida fosse stata immune da vizi, e ravvisando pertanto il concorso di colpa tra il (Soggetto 1) e il (Soggetto 4).

5. Avverso la suindicata sentenza della corte di merito il (Soggetto 1) propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui S. Assicurazioni resiste con controricorso. Nessuna difesa svolgono (Soggetto 2) e (Soggetto 4), rimasti intimati.

6. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis 1 cod. proc civ..

7. Parte ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, 1 co., n. 3, c.p.c., "Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2054, comma 1 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)", per avere la Corte territoriale escluso che il conducente dell'autovettura antagonista fosse l'esclusivo responsabile del sinistro nonostante l'accertamento dell'invasione di corsia da parte del medesimo. Lamenta non essersi dalla Corte di merito considerato che l'invasione della corsia di marcia è una violazione di per sè sufficiente a provocare l'evento dannoso, tanto più se si considera che il (Soggetto 4) ha commesso tale violazione uscendo da una curva chiusa.

2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all'art. 360, 1 co., n. 3, c.p.c., "Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2054, comma 2 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)", dolendosi che la Corte territoriale abbia fatto malgoverno del principio secondo cui la presunzione di eguale colpevolezza non può trovare applicazione allorquando sia stata accertata positivamente la responsabilità di uno dei conducenti.

In via subordinata, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia erroneamente ritenuto responsabili i due conducenti in via paritaria, in quanto la condotta tenuta dal conducente della (Omissis) è stata nella specie predominante rispetto alle altre, sicché il grado di colpa ravvisato a suo carico avrebbe dovuto essere quantomeno valutato con una percentuale inferiore di responsabilità, "alla luce di tutte le circostanze ed i fatti ampiamente evidenziati".

3. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.

3.1 Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, 2 comma, c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (v Cass., 7/6/2011, n. 12408; Cass., 5/12/2011, n. 26004. E, conformemente, Cass., 4/4/2019, n. 9353; Cass., 13/5/2021, n. 12884).

3.2 Si è al riguardo ulteriormente precisato che "la norma non può trovare applicazione quando vi sia stato un accertamento in concreto delle rispettive responsabilità per il quale risulti che l'incidente si è verificato per esclusiva colpa di uno dei conducenti e, per contro, che nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell'altro (cfr. Cass. n. 29883/08); è vero peraltro che in tema di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti, di norma (e salvo ipotesi particolari: cfr. Cass. n. 16244/05), non comporta di per se’ il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, all'uopo occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, con la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza (cfr. Cass. n. 15434/04). Tuttavia, una volta che, valutando le condotte di guida di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, sia stato possibile ricostruire la dinamica del sinistro ed accertare la misura delle rispettive responsabilità, non vi è più Spa zio per la presunzione di concorso di colpa dell'art. 2054 c.c., comma 2, che ha carattere sussidiario (cfr., tra le tante, Cass. n. 4755/04, n. 11772/06, n. 1317/06) ed è logicamente e giuridicamente incompatibile con una qualsiasi concreta ricostruzione delle modalità del sinistro - da parte del giudice - e con l'attribuzione, a ciascuno dei conducenti, di uno specifico contributo causale (cfr. Cass. n. 456/05)" (così Cass., Sez. III, sent. 5/12/2011, n. 26004).

3.3 Si è altresì sottolineato che la certezza della colpa nella condotta, purché potenzialmente idonea a determinare l'evento, di uno dei conducenti nella causazione di uno scontro tra veicoli libera l'altro conducente dalla presunzione - che mantiene un carattere residuale - della sua concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, 2 comma, c.c. nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; e comunque la certezza delle condotte di entrambi i conducenti non esime il giudice dalla ricostruzione effettiva del concreto apporto causale di ognuna nella determinazione dell'evento, rendendo non corretta l'applicazione della presunzione, che deve mantenere un carattere residuale e cioè limitato all'ipotesi della concreta impossibilità della determinazione dell'incidenza causale delle condotte di tutti i conducenti (v. Cass., Sez. III, 13/5/2021, n. 12884; in precedenza, Cass., Sez. III, 7/6/2011, n. 12408).

3.4 Orbene, i suindicati principi sono stati dalla Corte di merito invero disattesi nell'impugnata sentenza. In particolare, là dove ha affermato di ritenere "che dall'istruttoria svolta nel pregresso grado di giudizio entrambi i conducenti abbiano violato i normali precetti di prudenza imposti dalle norme sulla circolazione stradale. Detta accertata inosservanza porta, questa Corte, a ritenere un'incidenza del concorso di colpa in capo all'appellante, sig. (Soggetto 1), pari al 50%".

3.5 Là dove ha altresì immotivatamente, e in modo sostanzialmente "automatico" (cfr. Cass., 13/5/2021, n. 12884), fatto applicazione della presunzione di pari concorso nella causazione del sinistro e nel valutare se la condotta del (Soggetto 4) possa avere avuto ruolo esclusivo o quanto meno preponderante nella specie, a fortiori in presenza di emergenze processuali quali il verbale redatto dai Carabinieri intervenuti sul posto e la relazione depositata nel giudizio penale del perito del P.M., il quale così ha concluso: "L'invasione di corsia è avvenuta da parte della (Omissis), com'è confermato dalla traccia di frenata della (Omissis), che converge verso il centro della carreggiata, nell'estremo tentativo di evitare l'impatto dalla mancanza di frenata da parte del (Soggetto 4), probabilmente preso da un attimo di distrazione".

3.6 Alla fondatezza nei suindicati termini e limiti del primo e secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, consegue la cassazione in relazione dell'impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di Lecce, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione. Il Giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione, assorbito il terzo. Cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2023.

 

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