Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione sesta, sentenza n. 46638 del 20 dicembre 2021

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione VI, sentenza numero 46638 del 20/12/2021
Circolazione Stradale - Art. 94 del Codice della Strada - Artt. 314 e 479 C.P. - Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi - Colpevole dei reati di peculato e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici il titolare di una agenzia di pratiche automobilistiche che si limita ad effettuare gli aggiornamenti sulla carta di circolazione, appropriandosi delle somme di denaro che molti clienti gli avevano versato in occasione del passaggio di proprietà di autoveicoli, somme che, in qualità di pubblico ufficiale non ha versato in parte per la voltura al P.R.A. e, in altra parte, a titolo di imposta di trascrizione, alla competente amministrazione provinciale.


RITENUTO IN FATTO

 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Potenza, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., riformava parzialmente il provvedimento impugnato, escludendo il reato del capo b) e la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. con riferimento al capo a), e confermava nel resto il medesimo provvedimento del 7 aprile 2021 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera aveva disposto l'applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti di (soggetto A), sottoposto ad indagini in relazione ai reati di cui agli artt. 81 e 314 cod. pen. (capo a), 479 cod. pen. (capo c), 81, 479 e 61 n. 2 cod. pen. (capo d).
 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il (soggetto A), con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto tre motivi.
 2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 24 Cost., per essere stata depositata in ritardo la motivazione della ordinanza, in data 15 giugno 2021, con notifica alle parti il 31 agosto 2021.
 2.2. Vizio di motivazione, per mancanza, insufficienza e travisamento della prova, per avere il Tribunale del riesame motivato la propria decisione con un mero richiamo al contenuto del primigenio provvedimento cautelare; senza adeguatamente considerare l'obiezione difensiva secondo cui la contestata interversio possessionis andava collegata allo speciale procedimento di iscrizione, trascrizione e annotazione dei trasferimenti di proprietà della autovetture, sicché nella fattispecie non si era creato alcun danno per l'amministrazione provinciale e quella tenuta dall'indagato sarebbe stata interpretabile come condotta priva di dolo ovvero di particolare tenuità o, comunque, qualificata da un ravvedimento operoso.
 2.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., per avere il Tribunale di Potenza confermato il provvedimento applicativo della misura coercitiva, nonostante non fosse stata dimostrata l'esistenza di un concreto e attuale pericolo di recidiva, senza tenere conto che le modalità del reato non sono reiterabili senza poter accedere al sistema informatico dello S.T.A. - Sportello Automatico dell'Automobilista e che il (soggetto A) aveva cominciato a regolarizzare le pratiche di cui si era occupato (alcune delle quali non reperite solo per impossibilità materiale oggettiva), restituendo la somma non versata, già in gran parte restituita.
 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.

CONSIDERATO IN DIRITTO

 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di (soggetto A) sia inammissibile.
 2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato in quanto dagli atti si evince che la motivazione dell'ordinanza del Tribunale, che aveva deciso sulla richiesta di riesame, venne depositata nel rispetto dell'indicato termine di 45 giorni; mentre è del tutto ininfluente che di tale deposito sia stato dato avviso all'indagato con un certo ritardo, perché tale circostanza avrebbe al più potuto rilevare ai fini della decorrenza del termine per impugnare, senza però incidere sulla efficacia del provvedimento emesso.
 3. Il secondo e il terzo motivo del ricorso non superano il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto in parte generici e in parte manifestamente infondati.
 Secondo il consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità, in tema di misure cautelari, l'obbligo di motivazione può ritenersi adempiuto qualora l'ordinanza del tribunale della libertà richiami "per relationem", nell'ambito di una valutazione complessiva destinata a superare implicitamente i motivi dedotti, le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, a condizione, tuttavia, che le deduzioni difensive non siano idonee a disarticolare il ragionamento probatorio proposto nell'ordinanza genetica, non potendo in tal caso la motivazione "per relationem" fornire una risposta implicita alle censure formulate (così, tra le tante, Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265765).
 Nel caso di specie il ricorrente si è doluto dell'assenza di un'autonoma valutazione da parte del Tribunale di Potenza, ma tale affermazione è smentita dal fatto che il Collegio del riesame ha sottoposto il provvedimento genetico della misura ad un attento e analitico esame: tanto da arrivare ad escludere la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione ad uno dei delitti contestati e ad una aggravante addebitata con riferimento ad altro capo di imputazione provvisoria. Il Tribunale ha, altresì, chiarito, con esposizione argomentata, quali fossero gli elementi di prova da cui poter desumere la fondatezza dell'ipotesi accusatoria in relazione ai restanti reati, rispondendo alle censure difensive e confermando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del (soggetto A): il quale, titolare di una agenzia di pratiche automobilistiche, si era limitato ad effettuare gli aggiornamenti sulla carta di circolazione, appropriandosi delle somme di denaro che molti clienti gli avevano versato in occasione del passaggio di proprietà di autoveicoli, somme che egli aveva riscosso quale pubblico ufficiale e che avrebbe dovuto versare in parte per la voltura al Pubblico Registro Automobilistico e, in altra parte, a titolo di imposta di trascrizione, alla amministrazione provinciale di Matera; pure falsificando in parte documentazione pubblica relativa ad altre pratiche che erano state curate dalla sua agenzia.
 Generiche sono, infine, le doglianze difensive in ordine alle esigenze cautelari, in quanto concernenti circostanze fattuali irrilevanti ai fini del riconoscimento del rischio di recidiva, la cui sussistenza è stata motivata in maniera congrua e adeguata dal Tribunale del riesame, senza che sia riconoscibile alcun vizio di manifesta illogicità, in ragione delle peculiari modalità delle condotte accertate e della propensione a delinquere manifestata dall'indagato.
 4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
 
Così deciso il 2 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021.

 

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