Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione prima, sentenza n. 23226 del 14 giugno 2021
Corte di Cassazione Penale, Sezione I, sentenza numero 23226 del 14/06/2021
Circolazione stradale - Art. 47-ter legge n. 354/1975 - Detenzione domiciliare - Allontanamento dal domicilio - Accesso al Pronto Soccorso - Giustificazione dell'allontanamento - Revoca della misura alternativa - Il ricorso alle cure ospedaliere non giustifica l'allontanamento quando la ricostruzione del malore risulti incompatibile con gli elementi concretamente acquisiti e riveli un comportamento finalizzato a eludere il controllo. In tal caso, la simulazione dell'improvvisa necessità sanitaria e l'inattendibilità della condotta possono legittimamente essere valutate quali indici di inaffidabilità, incompatibili con la prosecuzione della detenzione domiciliare.
PREMESSO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di (Omissis) ha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare concessa a (Soggetto 1).
A ragione osservava che il condannato, denunziato per evasione a seguito di controllo presso la sua abitazione, aveva tenuto un comportamento tale da arrecare un grave vulnus al rapporto fiduciario con gli organi preposti al trattamento del concesso beneficio penitenziario. Il (Soggetto 1), infatti, contattato telefonicamente dai genitori, unici presenti nell'abitazione dove stava scontando la misura, su richiesta del personale di polizia giudiziaria, si era limitato ad informarli del suo immediato ritorno, salvo, mezz'ora dopo, presentarsi presso un presidio ospedaliero dove veniva dimesso senza nessuna prognosi.
2. Ricorre per cassazione il (Soggetto 1), per il tramite dei difensori di fiducia, chiedendo l'annullamento dell'illustrata ordinanza sulla base di un unico motivo, per violazione di legge, in relazione all'art. 47 ter Ord. Pen., nonché per vizio di motivazione, sintetizzabile nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, come segue.
Il Tribunale ha ignorato la circostanza decisiva che il (Soggetto 1) aveva fatto ingresso presso i locali del Pronto soccorso, lamentando sintomi di malessere connessi a cefalea, in concomitanza con l'arrivo nella sua abitazione del personale addetto al controllo.
Infatti, il documentato orario di accesso (ore 2.00) è perfettamente compatibile con la distanza esistente tra il presidio sanitario ed il luogo di detenzione, anche tenuto conto del tempo di attesa prima della visita e di quello occorrente per la sua registrazione.
L'episodio valorizzato, oltre ad essere stato determinato da una causa di forza maggiore, correlata alle gravi condizioni di salute attestate dalla documentazione in atti e considerate dalla relazione del Dott. D.M. incompatibili con la detenzione carceraria, è in ogni caso isolato ed occasionale, quindi del tutto inidoneo, alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, a giustificare la revoca del beneficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. L'unico motivo propone una diversa ricostruzione dell'episodio posto a fondamento della revoca della misura alternativa rispetto a quella, del tutto plausibile, cui è pervenuto il giudice del merito, finendo, in tal modo, per sollecitare l'esercizio, non consentito, di nuovi apprezzamenti da parte del giudice di legittimità.
Il Tribunale, in particolare, ha ricostruito, sulla scorta delle evidenze acquisite, l'allontanamento del condannato dalla sua abitazione nient'affatto determinato dalla impellente necessità del condannato di ricorrere alle cure del presidio ospedaliero per ragioni di salute, bensì come palese violazione delle prescrizioni imposte dal regime di detenzione domiciliare, che il (Soggetto 1) aveva goffamente tentato di giustificare, una volta appreso telefonicamente dei genitori dell'arrivo dei militari incaricati del controllo nell'abitazione dove avrebbe dovuto essere presente, simulando un improvviso malore e recandosi al Pronto soccorso. In questa direzione, significativamente deponevano non solo la distanza temporale tra la telefonata e la visita dei sanitari, ma il contenuto della telefonata intercorsa coi genitori, nel corso della quale, secondo quanto riportato nell'annotazione di servizio, l'interessato nulla aveva detto sui suoi problemi di salute così seri da averlo indotto ad allontanarsi dal luogo degli arresti, ed il contenuto del referto rilasciato in esito alla visita, nel quale non erano indicati una precisa patologia né atre prescrizioni. Altrettanto logicamente siffatta condotta è stata valutata incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa, per la inaffidabilità dimostrata dal condannato (Sez. 1, n. 7243 del 19/12/1997, dep. 1998, C. Rv. 209725; C.; Sez. 1, n. 41540 del 10/11/2010, R., Rv. 248469).
2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle Ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2021.
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