Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 10135 del 16 marzo 2021

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 10135 del 16/03/2021
Circolazione Stradale - Artt. 186 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza - Prelievo ematico presso una struttura sanitaria - Presupposti - La norma prevede, testualmente, la possibilità di procedere all'accertamento del tasso alcolemico in ambito sanitario quando sia subordinata dalla legge all'esistenza di due presupposti simultanei, tassativi e ben precisi, essendo rigorosamente circoscritta al caso di soggetti coinvolti in incidenti stradali e abbisognevoli di cure mediche; è necessario che il conducente rifiuti l'accertamento del tasso alcolemico così come tassativamente previsto dai commi richiamati nella norma che descrive la condotta tipica.


RITENUTO IN FATTO

1. (Soggetto 1) ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 7.

2. La ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché l'imputata effettuò la prova con il precursore, da cui risultò un valore positivo. Gli operanti invitarono pertanto la (Soggetto 1) a recarsi presso il Comando di Polizia municipale, ove, essendo sprovvisti dello strumento per effettuare l‘alcoltest, la invitarono a recarsi presso la più vicina struttura sanitaria per l'accertamento del tasso alcolemico, mediante prelievo del sangue.

L'imputata rifiutò di recarsi presso la struttura sanitaria. Ma gli operanti, a seguito della positività degli accertamenti mediante precursore, non erano legittimati a chiedere alla conducente del veicolo di effettuare il prelievo ematico presso la struttura sanitaria. Ne deriva che il rifiuto non integra gli estremi del reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 7. Infatti, solo nell'ipotesi in cui i conducenti siano stati coinvolti in incidenti stradali e siano stati sottoposti a cure mediche presso la struttura sanitaria, gli organi di polizia possono chiedere che l'accertamento del tasso alcolemico venga effettuato presso la struttura sanitaria stessa. Nel caso in esame, era legittima la richiesta degli operanti alla (Soggetto 1) di sottoporsi all'alcoltest ma non quella di effettuare l'accertamento, tramite prelievo ematico, presso la struttura sanitaria, in mancanza dell'apposita apparecchiatura, poiché la (Soggetto 1) non era stata sottoposta a cure mediche. Di qui la piena legittimità del rifiuto della conducente.

2.1. In secondo luogo, l'unico caso in cui il prelievo ematico non consensuale è ammissibile è quello in cui il conducente sia sottoposto a un protocollo terapeutico, a seguito di incidente. In tutti gli altri casi è necessario l'espresso consenso dell'interessato e il suo rifiuto non concretizza il reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 7.

2.2. Erroneamente, poi, non è stata riconosciuta la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., poiché il comportamento addebitato all'imputata non era abituale; la minima offensività del fatto era stata ritenuta dal giudice di primo grado, che aveva quantificato la pena nel minimo edittale. Non è neanche vero che l'imputata abbia tenuto un atteggiamento non collaborativo, poiché ella ha dapprima effettuato la prova con il precursore e poi ha seguito gli operanti al Comando, rifiutando soltanto di recarsi presso la struttura sanitaria.

2.2. Ingiustificatamente, infine, non è stata concessa la sospensione condizionale della pena, nonostante l'imputata ne avesse goduto in una sola circostanza, per un totale di mesi 1 e giorni 10, formulando un giudizio prognostico sfavorevole non supportato da adeguata motivazione.

Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La doglianza formulata con il primo motivo di ricorso è fondata.

L'art. 186 C.d.S., comma 5, prevede testualmente la possibilità di procedere all'accertamento del tasso alcolemico da parte delle strutture sanitarie ivi indicate esclusivamente "per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche".

Dunque la possibilità di procedere, su richiesta della Polizia stradale, all'accertamento del tasso alcolemico in ambito sanitario è subordinata dalla legge all'esistenza di due presupposti ben precisi, essendo rigorosamente circoscritta al caso di soggetti coinvolti in incidenti stradali e abbisognevoli di cure mediche (Cass., Sez. 4, n. 21885del06/04/2017, Rv. 270004 - 01). Ne deriva che queste due condizioni sono tassative e devono ricorrere congiuntamente, come risulta inequivocabilmente dal tenore testuale della norma. Per quanto attiene, in particolare, al presupposto inerente alla sottoposizione a cure mediche, occorre osservare che l'art. 186 C.d.S., comma 5, come è stato condivisibilmente affermato in giurisprudenza, delinea una oggettiva condizione di affidamento del soggetto al personale medico per l'apprestamento di cure (Cass., Sez. 4, n. 37395 del 29/5/2014), nel contesto della quale colloca l'accertamento del tasso alcolemico, a fini probatori, onde da tale presupposto non può in alcun modo prescindersi.

Orbene, nel caso in esame ricorreva sicuramente la prima delle condizioni appena indicate perché dalla motivazione della sentenza impugnata si evince che si era effettivamente verificato un incidente stradale, ascrivibile alla condotta di guida dell'imputata. Ma non ricorreva la seconda perché dall'apparato giustificativo della pronuncia in esame risulta che la (Soggetto 1) non aveva alcuna necessità di cure mediche, alle quali non era stata affatto sottoposta. Il giudice a quo precisa infatti che la polizia giudiziaria non disponeva dell'etilometro ed era quindi impossibilitata a sottoporre la (Soggetto 1) ad alcoltest. Di qui la richiesta, rivolta all'imputata dagli operanti, di recarsi presso la vicina struttura sanitaria, per sottoporsi al prelievo ematico.

Dunque la richiesta di accedere alla struttura sanitaria era determinata da esigenze di carattere non diagnostico-terapeutico ma esclusivamente di accertamento probatorio, connesse alla necessità di non "disperdere la prova del reato", come esplicitamente ammette il giudice a quo. Si esula dunque dalla previsione dell'art. 186 C.d.S., comma 5, poiché manca uno dei presupposti cui la predetta norma subordina, come abbiamo visto, la praticablità dell'accertamento del tasso alcolemico in ambito sanitario e cioè la sottoposizione a cure mediche. Ne deriva che la richiesta rivolta dagli operanti alla (Soggetto 1) era illegittima e dunque il rifiuto, da parte di quest'ultima, di ottemperarvi è penalmente irrilevante. Si è, infatti, correttamente evidenziato, in giurisprudenza, come, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 7, è necessario che il conducente rifiuti non l'accertamento del tasso alcolemico sic et simpliciter ma l'accertamento così come tassativamente previsto dai commi richiamati nella norma che descrive la condotta tipica (Cass., Sez. 4, n. 21192 del 14-3-2012, Rv. 252736, in tema di rifiuto di essere accompagnato presso il più vicino ufficio o comando).

 2. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. La natura rescindente di tale epilogo decisorio determina l'ultroneità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2021.

 

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