Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione sesta, ordinanza n. 1417 del 22 gennaio 2021

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza numero 1417 del 22/01/2021
Circolazione Stradale - Artt. 216 e 218 del Codice della Strada - Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie - Circolazione durante il ritiro della patente di guida ai fini della sospensione - In tema di violazioni del codice della strada, la sanzione amministrativa prevista dall'art. 218, comma 6, del CdS si applica non solo nei casi in cui la circolazione abusiva si verifichi successivamente all'adozione formale del provvedimento del prefetto di sospensione della patente, ma anche quando la circolazione medesima si realizzi nel periodo successivo al ritiro della patente da parte degli agenti accertatori, preordinato alla irrogazione della sua sospensione e di cui, perciò, anticipa l'efficacia.


FATTI IN CAUSA

 Il tribunale di Bolzano, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l'appello che J. P. aveva proposto avverso la sentenza con la quale il giudice di pace aveva rigettato l'opposizione presentata dallo stesso nei confronti dell'ordinanza del Commissariato di Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano che gli aveva inflitto la sanzione amministrativa per violazione dell'art. 218, comma 6, del codice della strada, per essere stato colto alla guida di un'autovettura immediatamente dopo aver consegnato la patente ai Carabinieri ai fini del ritiro con successiva sospensione prefettizia per fatti a loro volta risalenti a poche ore prima.
 Il tribunale, in particolare, rigettando la censura svolta dall'opponente, ha ritenuto che la guida successiva al materiale ritiro della patente per alterazione alcolica, ancorché precedente l'adozione formale del provvedimento di sospensione da parte dell'autorità amministrativa, configura la violazione prevista dall'art. 218, comma 6, del codice della strada e non quella di cui all'art. 216 dello stesso codice.
 J. P., con ricorso notificato l'8/7/2019, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza.
 Il Commissariato di Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano è rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

 1. Con l'unico motivo che ha articolato, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, della L. n. 689 del 1981, in relazione agli artt. 216, comma 6 e 218, comma 6, del codice della strada, nonché la falsa applicazione dell'art. 218, comma 6, del codice della strada, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale, in violazione del principio di legalità, secondo il quale le norme che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in essi considerati, non ha considerato che la sanzione prevista dall'art. 218, comma 6, cit. presuppone un provvedimento di sospensione da parte del prefetto, che al momento del ritiro materiale della patente è solo ipotetico ed eventuale, con la conseguenza che, ove la guida sia svolta a seguito di ritiro solo materiale della patente, trova applicazione la sanzione prevista dall'art. 216, comma 6, cit..
 2. Il motivo è infondato. Questa Corte, invero, ha più volte affermato che, in tema di violazioni del codice della strada, la sanzione amministrativa prevista dall'art. 218, comma 6, del codice della strada si applica non solo nei casi in cui la circolazione abusiva si verifichi successivamente all'adozione formale del provvedimento del prefetto di sospensione della patente, ma anche quando la circolazione medesima si realizzi, come incontestatamente è avvenuto nel caso di specie, nel periodo successivo al ritiro della patente da parte degli agenti accertatori, preordinato alla irrogazione della sua sospensione e di cui, perciò, anticipa l'efficacia (Cass. n. 23457 del 2011, la quale, in effetti, ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto configurabile l'illecito amministrativo di cui comma 6 dell'art. 218 cit. nei confronti di un soggetto che, in seguito alla contestazione in quella stessa giornata dell'infrazione di cui all'art. 186 del codice della strada, circolava senza patente in quanto ritirata dagli agenti, in occasione della precedente contestazione; conf. Cass. n. 7709 del 2019).
 3. Il ricorrente, dal suo canto, non ha offerto ragioni sufficienti per mutare l'orientamento sopra esposto. Il ricorso, pertanto, a norma dell'art. 360 bis n. 1 c.p.c., è inammissibile; e come tale dev'essere dichiarato.
 4. Nulla per le spese, in difetto di controricorso da parte dell'intimato.
 5. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

 

La Corte così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 22 ottobre 2020.
 
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021.

 

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