Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 36786 del 21 dicembre 2020

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 36786 del 21/12/2020
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 224-ter del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica - Incidente stradale - Sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato - Comproprietà del veicolo - Nella guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, l'appartenenza non in esclusiva proprietà a terza persona del mezzo non ne esclude la possibilità di confisca in quanto sia la lettera che la ratio della disposizione conducono ad escludere che la comproprietà con un terzo estraneo, del veicolo condotto dall'imputato in stato di ebbrezza, sia d'ostacolo all'applicazione della misura stessa, in quanto nel solo caso in cui integralmente il veicolo appartenga ad un terzo, la presunzione assoluta di pericolosità insita nella disponibilità e nell'uso dello stesso può dirsi attenuata, rimanendo al contrario integra in caso di comproprietà.


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 06/10/2017, il G.I.P. del Tribunale di (Omissis), all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava (Soggetto 1) responsabile del reato di cui all'art. 186 C.d.S., commi 2, lett. c), e comma 2-bis e lo condannava alla pena ritenuta di giustizia, con revoca della patente di guida e confisca del veicolo.

1.1. Con la sentenza n. 3121/19 del giorno 16/05/2019, la Corte di Appello di Bologna, adita dall'imputato, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riduceva la pena a mesi 6 di arresto ed Euro 1500 di ammenda, confermando nel resto.

2. Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione (Soggetto 1), a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1):

I) violazione di legge e vizi motivazionali.

Deduce che non è dimostrato che il ricorrente abbia adottato una manovra imprudente o contraria alle norme del Codice della Strada, quale, ad esempio, l'invasione della corsia di marcia opposta, poiché egli non ha "causato" l'urto fra i due veicoli; l'aggravante prevista dall'art. 186 C.d.S., comma 2-bis, si applica esclusivamente a colui che ha provocato un sinistro stradale, non essendo sufficiente la circostanza di essere stato solo coinvolto in tale incidente. Nella specie, inoltre, si è trattato del contatto fra due specchietti retrovisori e non di un vero e proprio incidente stradale.

II) violazione di legge e vizi motivazionali.

Deduce che Corte d'Appello di Bologna, confermando l'erronea decisione del Giudice di primo grado, ha ordinato la confisca dell'autovettura di cui il (Soggetto 1) è solo comproprietario, come emerge chiaramente dal verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e sulle cose già presente nel fascicolo del processo perché acquisito a seguito della concessione del rito alternativo del giudizio abbreviato. Tant'è che il Prefetto di (Omissis), in data 28/07/2015, ha disposto l'annullamento del provvedimento di sequestro emesso ai sensi dell'art. 213 C.d.S., ordinando la restituzione dell'autovettura, libera da ogni vincolo, alla comproprietaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Innanzitutto, va evidenziato che, nel caso di c.d. "doppia conforme", le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione.

4.1. Occorre, inoltre, rimarcare che il ricorrente, ignora le ragioni esplicitate dal giudice di appello per rigettare analoghi motivi di gravame.

4.2. La Corte territoriale ha, in vero, fornito adeguata spiegazione del ragionamento posto a base della propria sentenza procedendo alla corretta disamina di ogni questione di fatto e di diritto.

4.3. Sul punto va ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. Sez. 4, n. 31224 del 16/06/2016).

4.4. Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché - come nel caso in esame- siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (cfr. Sez. 3, n. 35397 del 20/6/2007; Sez. Unite n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Più di recente è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene ne alla ricostruzione dei fatti ne’ all'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (cfr. Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542).

4.5. Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto. Non c'è, in altri termini, come richiesto nel ricorso in scrutinio, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.

4.6. In realtà il ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell'asseritamente connessa violazione nella valutazione del materiale probatorio, tenta di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr. Sez. 2, n. 38393 del 20/07/2016; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).

5. Ciò posto in replica alla censura sub I), sostanzialmente identica a quella già sottoposta al vaglio di merito, mette conto osservare che la definizione di "incidente stradale" comprende non soltanto lo scontro tra veicoli o tra veicoli e persone, ma anche l'urto tra specchietti retrovisori, dal momento che si tratta comunque di una manifestazione di maggiore pericolosità della condotta di guida, punita più gravemente a prescindere dall'evento che si è verificato effettivamente, che può avere o meno coinvolto altri veicoli o persone, situazione certamente riscontrabile nella concreta fattispecie, rivelatrice di effetti particolarmente pericolosi derivanti dall'uso di bevande alcoliche oltre i limiti prescritti dal codice della strada (ex multis Sez. 4, n. 28439 del 13/06/2013).

La constante giurisprudenza di legittimità, nel definire la nozione normativa di incidente stradale, fa riferimento in primo luogo, al significato letterale del termine, che lo identifica come qualsiasi avvenimento che interrompe il normale svolgimento della circolazione causando pericolo per la collettività. In secondo luogo, tale definizione coincide proprio con quella che si evince dalle norme del Codice della Strada quando viene usata tale locuzione.

Su tale base, la nozione di incidente stradale non può che ricomprendere qualsiasi traumatismo collegato alla circolazione dei veicoli potenzialmente idonea a provocare danni (cfr. Sez., n. 47750 del 19/10/2018).

5.1. Ne consegue che correttamente i giudici di merito hanno, nella fattispecie che occupa, ritenuto la responsabilità dell'imputato per il riconosciuto stato di ebbrezza volontariamente determinato dal soggetto agente che si è posto alla guida del mezzo in assenza delle condizioni di normale lucidità e prontezza che gli avrebbero consentito di ottemperare agli obblighi di previsti dal codice della strada e mantenere il controllo del veicolo (v. anche Sez. 4, n. 7033 del 19/07/2018 - dep. 14/02/2019). In motivazione emerge, infatti, che "Lo stato di obnubilamento in cui versava l'imputato a causa della massiccia assunzione di alcolici prima di mettersi alla guida è stato determinante, posto che a prescindere dalle addotte manovre di emergenza che fu costretto a fare a causa del manto stradale, se fosse stato sobrio avrebbe prestato più attenzione al contesto ed avrebbe mantenuto il controllo del veicolo evitando di sterzare a sinistra proprio mentre stava per incrociare un'auto proveniente dal senso opposto di marcia".

6. In replica alla censura sub II), per altro non risultante tra i motivi d'appello, basterà ribadire che, in tema di guida in stato di ebbrezza, il veicolo "con il quale è stato commesso il reato" è confiscabile anche se -come nella specie- risulta in comproprietà tra l'imputato e persona estranea al reato (cfr. Sez. 4, n. 40957 del 18/09/2015 Cc. - dep. 12/10/2015 - Rv. 264709).

In particolare è stato affermato che l'appartenenza non in esclusiva proprietà a terza persona del mezzo non ne esclude la possibilità di confisca in quanto sia la lettera che la ratio della disposizione conducono ad escludere che la comproprietà con un terzo estraneo, del veicolo condotto dall'imputato in stato di ebbrezza, sia d'ostacolo all'applicazione della misura stessa, in quanto nel solo caso in cui integralmente il veicolo appartenga ad un terzo, la presunzione assoluta di pericolosità insita nella disponibilità e nell'uso dello stesso può dirsi attenuata, rimanendo al contrario integra in caso di comproprietà, non essendo il terzo - neppur formalmente - titolare di un "esclusivo" ius excludendi alios (cfr. Sez. 4, n. 20610 del 26/02/2010 Cc. - dep. 01/06/2010 - Rv. 247326; Sez. 4, n. 9460 del 28/11/2012 Ud. - dep. 27/02/2013 - Rv. 254424). Ancora, di recente questa Corte, ha ribadito che in tema di guida in stato d'ebbrezza, è assoggettabile a confisca il veicolo ricompreso nella comunione legale, in quanto la presunzione assoluta di pericolosità insita nella disponibilità del bene rimane integra nel caso di comproprietà con una persona estranea al reato (v. anche Sez. 4, n. 36425 del 29/03/2013 Cc. - dep. 05/09/2013 - Rv. 256762; Sez. 4, n. 3311 del 02/12/2016 Ud. - dep. 23/01/2017 - Rv. 268882).

7. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di Euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2020.

 

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