Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quinta, sentenza n. 1560 del 16 gennaio 2020

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione V, sentenza numero 1560 del 16/01/2020
Circolazione Stradale - Artt. 98, 100 e 102 del Codice della Strada - Circolazione di prova - Targa che riproduce esattamente la sequenza alfanumerica della targa di prova originale - Atteso che le ipotesi previste dall'art. 100 del C.d.S., ai commi 12 e 14 si distinguono tra loro in quanto la prima disposizione sanziona in via amministrativa l'atto di circolazione con veicolo munito di targa non propria o contraffatta, laddove non sia contestata all'agente la contraffazione, mentre la seconda sanziona la contraffazione da parte dell'agente della targa quale certificazione amministrativa dei dati di immatricolazione del veicolo, la targa che riproduce esattamente la sequenza alfanumerica della targa di prova originale deteriorata detenuta a bordo del mezzo, che però non presenta le caratteristiche dimensionali e costruttive previste dalla legge, non integra i reati di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 c.p.) poiché non modifica la targa riprodotta.


RITENUTO IN FATTO

Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Venezia ha rigettato l'istanza di riesame, presentata nell'interesse dell'indagato, del decreto di convalida del sequestro probatorio di una targa di prova falsa, provvedimento emesso dal PM per il delitto di cui all'art. 489 c.p..

1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'indagato tramite il difensore che, col primo motivo, ha censurato l'errata applicazione della norma incriminatrice speciale e del D.Lgs. n. 285 del 2001, art. 100, comma 10 e del D.P.R. n. 474 del 2001, art. 2.

Il ricorrente ha premesso che la targa sequestrata riproduceva esattamente la sequenza alfanumerica della targa di prova originale, che però non presentava le caratteristiche dimensionali e costruttive previste dalla legge e che la targa originale era detenuta all'interno dell'auto.

1.1 La condotta ravvisabile sarebbe, pertanto, quella prevista e sanzionata dal D.P.R. n. 474 del 2001, art. 2, che punisce chi circola su strada con un veicolo in prova, omettendo di esporre la targa prova, al più in concorso con l'art. 100/10 C.d.S., disposizione che vieta l'apposizione sui veicoli di iscrizioni, distintivi, o sigle che possano creare equivoco nella circolazione del veicolo. Non sarebbe configurabile il delitto di uso di atto falso, che presuppone la condotta contemplata dagli artt. 477 e 482 c.p. sotto il profilo della modificazione dei dati identificativi dell'automobile oppure della creazione ex novo di una targa con sequenza alfanumerica inesistente.

1.2 Per altro aspetto è stato segnalato che il ricorrente conservava la targa di prova originale nell'auto ma questa era deteriorata e l'indagato aveva deciso di circolare, sostituendola con una riportante i dati alfanumerici corretti ma senza aver intrapreso le pratiche per la sostituzione della targa deteriorata. Il caso è previsto da una diversa norma del C.d.S., art. 102, che obbliga l'automobilista a denunziare il deterioramento alle autorità e nelle more del disbrigo della pratica possa circolare dopo aver apposto al veicolo un pannello riproducente le indicazioni contenute nella targa originaria.

La circolazione con un pannello riproducente i contenuti originari della targa senza adempiere alle formalità di legge è punita con sanzione amministrativa e questo poteva essere l'addebito ravvisabile nel comportamento dell'indagato.

2. Tramite il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 489 c.p. in relazione all'art. 100/14 C.d.S. e dell'art. 100/12 C.d.S.; infatti secondo i testi di legge evocati, e l'interpretazione di questa Corte richiamata nell'atto di ricorso, l'art. 100 C.d.S., comma 12 sanziona in via amministrativa la condotta di chi circola con veicolo munito di targa contraffatta mentre il comma 14 punisce in sede penale la contraffazione della targa quale certificazione amministrativa dei dati di immatricolazione del veicolo.

Ha sostenuto il ricorrente che solo la prima condotta era ascrivibile all'indagato, posto che in nessuno degli atti del procedimento e neppure nell'ordinanza impugnata era stato neppure ipotizzato che egli fosse l'autore della pretesa falsificazione.

3. Tramite il terzo motivo ci si è doluti dell'applicazione della fattispecie penale ai sensi del combinato disposto dell'art. 100/14 e art. 489 c.p. nonostante la mancanza di offensività della condotta.

Infatti, il provvedimento impugnato aveva valorizzato solo la non perfetta corrispondenza tra le caratteristiche dimensionali e costruttive della targa in sequestro con quelle indicate nei regolamenti senza considerare che la pacifica apposizione dei dati di identificazione del veicolo identici a quelli della targa originale, in alcun modo poteva ledere la fede pubblica, intesa come possibilità di risalire dal numero di targa al numero di immatricolazione e, quindi, al proprietario tramite un semplice accertamento alle banche dati delle autorità competenti.

4.Col quarto motivo è stato censurato il provvedimento che aveva omesso di rilevare, nonostante la specifica deduzione sul punto, la mancanza di motivazione del decreto di convalida del sequestro.

5.Nel quinto motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 292 c.p.p., lett. c), art. 309 c.p.p., comma 9 e art. 324 c.p.p., comma 7 poiché il Tribunale avrebbe integrato illegittimamente il provvedimento del PM completamente privo di motivazione.

All'odierna udienza il Pg, Dr. Di Leo, ha concluso per il rigetto ed il difensore dell'indagato, avvocato Stocco, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato quanto al primo motivo.

1. Deve premettersi "in fatto" che - come rappresentato nell'atto di impugnazione e come si legge chiaramente nel provvedimento impugnato - l'unica anomalia riscontrabile nella targa in sequestro riguarda le sue fattezze differenti rispetto alla targa di prova, avendo l'aspetto di una targa ordinaria e non la forma particolare propria della targa prova.

1.1 Il secondo dato rilevante per la soluzione delle questioni suscitate dal ricorrente è costituito dalla detenzione all'interno dell'auto di una targa di prova accertata come originale e regolarmente rilasciata, la cui sequenza alfanumerica era identica a quella della targa apposta ed usata dal ricorrente.

2. Così ricostruiti i termini fattuali emersi nella procedura incidentale non può che constatarsi come nella fattispecie concreta sottoposta all'esame di questa Corte manchi lo stesso elemento oggettivo del delitto ipotizzato, in quanto lo stesso provvedimento impugnato dà atto che i dati identificativi della targa o placca adesiva di prova erano corrispondenti a quelli della targa originale, la cui legittimità sotto ogni profilo è stata accertata, ma che verosimilmente si era deteriorata ed era stata sostituita dal ricorrente con una diversa, tuttavia avente medesima sequenza alfanumerica, come è stato rappresentato nell'atto di ricorso.

In tale compendio indiziario il Tribunale ha ricavato la ritenuta falsità della targa in sequestro dalla mera irregolarità di fattezze della stessa e dalla mancata autorizzazione alla sua apposizione sul veicolo dell'indagato, opinando che la sua diversa forma fosse in grado di indurre in errore il pubblico e gli agenti accertatori e che in definitiva la sua applicazione integrasse l'uso di atto falso.

3. La pronunzia è palesemente errata, poiché non rispettosa della lettera della norma incriminatrice, che fa ovvio riferimento ad una falsificazione dei dati identificativi della targa, che nella specie è inesistente; peraltro è stata pure ignorata l'interpretazione costantemente seguita da questa Corte regolatrice, secondo la quale il reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 c.p.), è integrato dalla condotta di colui che modifica la targa della propria autovettura, atteso che le ipotesi previste dall'art. 100 C.d.S., ai commi 12 e 14 si distinguono tra loro in quanto la prima disposizione sanziona in via amministrativa l'atto di circolazione con veicolo munito di targa non propria o contraffatta, laddove non sia contestata all'agente la contraffazione, mentre la seconda sanziona la contraffazione da parte dell'agente della targa quale certificazione amministrativa dei dati di immatricolazione del veicolo Sez. 5, Sentenza n. 25766 del 07/04/2015 Ud. (dep. 18/06/2015) Rv. 264006; in senso conforme Sez. 5, Sentenza n. 20799 del 22/02/2018 Ud. (dep. 10/05/2018) Rv. 273035 che ha fatto esplicito riferimento alla necessità, al fine dell'integrazione del delitto, che l'agente realizzi una condotta di modifica dei dati identificativi della targa della propria autovettura.

In conclusione ed in sintesi la disposizione incriminatrice speciale, che è il presupposto della fattispecie rubricata dal PM, implica la necessaria contraffazione dei dati identificativi dell'auto impressi sulla targa, che nel caso concreto non è emersa.

Deve, quindi, concludersi che il fatto-reato ipotizzato dal PM e convalidato dal Tribunale del riesame non sussista e che, per questa ragione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio al pari del decreto di sequestro probatorio emesso dal PM, in assenza della formulazione di una valida e legittima ipotesi di reato. Sez. 4, Sentenza n. 54827 del 19/09/2017 Cc. (dep. 06/12/2017) Rv. 271579.

Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato ed il decreto di sequestro perché il fatto non sussiste. Dispone la restituzione del bene in sequestro all'avente diritto.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2020.

 

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