Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 47276 del 6 dicembre 2012

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 47276 del 06/12/2012
Circolazione stradale - Art. 186 Codice della strada - Guida in stato di ebbrezza - Aggravante dell'aver provocato un incidente stradale - Lavoro di pubblica utilità - Nozione di incidente - Ai fini dell'aggravante dell'aver provocato un incidente stradale e dell'esclusione della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, per incidente deve intendersi qualsiasi avvenimento inatteso che interrompa il normale svolgimento della circolazione, generando un pericolo per la collettività, senza che sia necessario il coinvolgimento di altri veicoli o persone né la produzione di danni. Rientrano pertanto nella nozione anche l'urto contro un ostacolo o il sinistro che determini l'ingombro della carreggiata, salvo che la legge preveda espressamente una diversa disciplina in relazione alle conseguenze dell'evento.


RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza con la quale (Soggetto 1) era stato ritenuto responsabile di aver guidato in stato di ebbrezza (tasso alcolemico accertato di 1,84 - 1,61, fatto del (Omissis)) e condannato a 3 mesi di arresto e 3000,00 Euro di ammenda, ha sostituito la pena detentiva inflitta con la libertà controllata della durata di 6 mesi.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. Si duole che non sia stata accolta la richiesta di essere giudicato con il rito abbreviato condizionato alla audizione del teste (Soggetto 2) e non sia stata comunque applicata la relativa diminuente, nonostante che il giudice, ex art. 507 cod. proc. pen., avesse ritenuto necessario sentire tale teste.

Si duole altresì che non sia stata accolta la sua richiesta di sostituzione della pena inflitta con il lavoro sostitutivo ritenendo che egli avesse causato un incidente; sostiene che per "incidente" la norma intende situazioni in cui sono coinvolte terze persone o veicoli, e non certamente situazioni, come quella verificatasi, in cui nessun altro veicolo o persona era stata interessata, ma la macchina dell'imputato aveva solo urtato contro il guard-rail. In ogni caso l'aggravante in questione non gli era stata contestata e la sostituzione con il lavoro sostitutivo avrebbe dovuto trovare applicazione in quanto norma più favorevole. Si duole ancora che l'arresto non sia stato sostituito con la pena pecuniaria anziché con la libertà controllata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso merita accoglimento limitatamente alla prima questione.

Risulta dagli atti che il Tribunale ha rigettato la richiesta di rito abbreviato condizionato alla escussione del teste indicato dall'imputato in quanto il medesimo non era stato presente al momento dell'accertamento (si trattava di un amico con cui il (Soggetto 1) aveva parlato per telefono). E tuttavia il giudice ha poi ritenuto opportuno sentire tale persona, disponendone la citazione come teste, ex art. 507. In tale situazione ritiene il Collegio che avrebbe dovuto essere riconosciuta all'imputato la diminuente collegata al rito e a tanto può procedersi in questa sede, trattandosi di un semplice calcolo materiale, determinando la pena in due mesi di arresto, sostituiti con mesi quattro di libertà controllata, ferma la pena pecuniaria di 2000,00 Euro di ammenda.

2. Gli altri motivi di ricorso sono infondati.

Correttamente la Corte di appello ha rigettato la richiesta di sostituzione della pena con il lavoro sostitutivo ritenendo che l'imputato avesse cagionato un incidente. Come noto, la L. n. 120 del 2010, art. 33 ha introdotto nell'art. 186 anche un nuovo comma, il 9- bis, che attribuisce al giudice il potere di sostituire per non più di una volta la pena (sia detentiva che pecuniaria) applicata per le contravvenzioni di guida in stato di ebbrezza con quella del lavoro di pubblica utilità, salvo nel caso in cui il conducente abbia provocato un incidente; inoltre, secondo il comma 2 bis del medesimo art. 186 C.d.S., le pene di cui al comma 2, quindi quelle relative sia alla lett. a) che b) e c), sono raddoppiate quando il guidatore in stato di ebbrezza provoca un incidente, ed è sempre disposto il fermo amministrativo dell'autovettura. E' evidente che il legislatore ha diversificato le situazioni tra chi conduce semplicemente un veicolo in stato di ebbrezza e chi in tale stato provoca un incidente, quest'ultima ipotesi ritenuta, ovviamente, più grave in quanto più pericolosa socialmente.

Il ricorrente vorrebbe limitare l'operatività del divieto di applicazione del lavoro sostitutivo al caso di incidente in cui sono coinvolti altri veicoli o da cui derivano danni alle persone. Ma ciò contrasta con il dettato normativo.

Non può infatti dubitarsi che quando il codice della strada fa riferimento a un "incidente" intenda riferirsi a qualsiasi tipo di incidente e cioè, secondo il significato letterale del termine, a qualsiasi avvenimento inatteso che interrompe il normale svolgimento della circolazione stradale e che proprio per tale ragione è portatore di pericolo per la collettività. Ciò risulta chiaramente oltre che dagli obblighi di segnalazione che il regolamento prevede (art. 356) nel caso di incidente che provochi ingombro della carreggiata, che prescindono assolutamente da qualsiasi qualificazione dell'incidente nel senso voluto dal ricorrente, anche dal fatto che allorché il legislatore ha ritenuto di diversificare i comportamenti e le conseguenze collegati a un incidente, ciò ha fatto espressamente, come ad esempio nell'art. 189 C.d.S. che stabilisce comportamenti e sanzioni diverse a secondo delle conseguenze che derivano dall'incidente stesso.

3. Da ultimo la corte di appello ha correttamente indicato la ragione per la quale ha ritenuto adeguata la sanzione della libertà controllata, a preferenza della semplice pena pecuniaria, rilevando che tale sanzione si presentava adeguata perché evita il disinserimento sociale dell'imputato e al tempo stesso costituisce valido deterrente alla commissione di analoghi reati; pertanto sul punto la sentenza non merita censura.

4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al punto concernente la diminuzione della pena per il rito abbreviato e, questa riconosciuta, il trattamento sanzionatorio può da questa Corte essere rideterminato in due mesi di arresto, sostituiti con mesi quattro di libertà controllata, ed Euro 2000,00 di ammenda. Nel resto il ricorso merita rigetto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la diminuzione della pena per il rito abbreviato e questa riconosciuta, ridetermina il trattamento sanzionatorio in due mesi di arresto, sostituiti con mesi quattro di libertà controllata, ed Euro 2000,00 di ammenda. Rigetta nel resto il ricorso.
 
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2012.

 

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